L'argomento era già stato affrontato. Se può tranquillizzarti, ma poi vedi tu, ti riporto un paragrafo del manuale imposte indirette dell'IPSOA che viene tenuto in considerazione dall'ADE della mia città:
"L'art. 2772 comma 4 cod. civile, prosegue affermano che " Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili"
Tale ultima disposizione consente di escudere la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di esercitare il privilegio nei confronti del terzo acquirente dell'immobile venduto prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato.
Il terzo acquirente dell'immobile, infatti, lo acquista anteriormente al sorgere dell'obbligazione tributaria scaturente dalla decadenza dell'agevolazione prima casa, poichè quest'utima diviene effettiva solo dopo il trascorrere di un anno dall'atto di alienzazione senza che il venditore acquisti un nuovo immobile.
Pertanto, nel caso in specie, non è possibile per l'amministrazione finanziaria esercitare il privilegio in danno del diritto acquistato dal terzo in conseguenza dell'atto di vendita infraquinquennale.
In conclusione si può affermare che esistono gli argomenti giuridici per ostenere che l'acquirente non risponda solidalmente con il venditore per le imposte e le sanzioni dovute da questi in conseguenza dell'vvenuta decadenza dall'agevolazione prima casa che si realizza ove il venditore non riacqusti un altro immobile entro un anno dalla vendita infraquinquennale."
"L'art. 2772 comma 4 cod. civile, prosegue affermano che " Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili"
Tale ultima disposizione consente di escudere la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di esercitare il privilegio nei confronti del terzo acquirente dell'immobile venduto prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato.
Il terzo acquirente dell'immobile, infatti, lo acquista anteriormente al sorgere dell'obbligazione tributaria scaturente dalla decadenza dell'agevolazione prima casa, poichè quest'utima diviene effettiva solo dopo il trascorrere di un anno dall'atto di alienzazione senza che il venditore acquisti un nuovo immobile.
Pertanto, nel caso in specie, non è possibile per l'amministrazione finanziaria esercitare il privilegio in danno del diritto acquistato dal terzo in conseguenza dell'atto di vendita infraquinquennale.
In conclusione si può affermare che esistono gli argomenti giuridici per ostenere che l'acquirente non risponda solidalmente con il venditore per le imposte e le sanzioni dovute da questi in conseguenza dell'vvenuta decadenza dall'agevolazione prima casa che si realizza ove il venditore non riacqusti un altro immobile entro un anno dalla vendita infraquinquennale."