caviapp

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'argomento era già stato affrontato. Se può tranquillizzarti, ma poi vedi tu, ti riporto un paragrafo del manuale imposte indirette dell'IPSOA che viene tenuto in considerazione dall'ADE della mia città:

"L'art. 2772 comma 4 cod. civile, prosegue affermano che " Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili"
Tale ultima disposizione consente di escudere la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di esercitare il privilegio nei confronti del terzo acquirente dell'immobile venduto prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato.
Il terzo acquirente dell'immobile, infatti, lo acquista anteriormente al sorgere dell'obbligazione tributaria scaturente dalla decadenza dell'agevolazione prima casa, poichè quest'utima diviene effettiva solo dopo il trascorrere di un anno dall'atto di alienzazione senza che il venditore acquisti un nuovo immobile.

Pertanto, nel caso in specie, non è possibile per l'amministrazione finanziaria esercitare il privilegio in danno del diritto acquistato dal terzo in conseguenza dell'atto di vendita infraquinquennale.

In conclusione si può affermare che esistono gli argomenti giuridici per ostenere che l'acquirente non risponda solidalmente con il venditore per le imposte e le sanzioni dovute da questi in conseguenza dell'vvenuta decadenza dall'agevolazione prima casa che si realizza ove il venditore non riacqusti un altro immobile entro un anno dalla vendita infraquinquennale."
 

mosca

Membro Assiduo
Pochi giorni fà ho assistito ad un rogito nel quale, per motivi diversi di quelli quì illustrati, è stato previsto una somma in deposito presso il Notaio....lo stesso ha tenuto a precisare che l'assegno doveva essere comunque datato e in caso di controversia, se fosse stato un assegno bancario, passati 15 gg non poteva essere protestao e comunque qualunque assegno perde validita passati 12 mesi dalla data di immissione.
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Pochi giorni fà ho assistito ad un rogito nel quale, per motivi diversi di quelli quì illustrati, è stato previsto una somma in deposito presso il Notaio....lo stesso ha tenuto a precisare che l'assegno doveva essere comunque datato e in caso di controversia, se fosse stato un assegno bancario, passati 15 gg non poteva essere protestao e comunque qualunque assegno perde validita passati 12 mesi dalla data di immissione.

e lasciare dal notaio una somma in contanti???:shock:
 

MARCO12

Nuovo Iscritto
ho parlato con il mio notaio, la prassi è fare un assegno circolare intestato a lui che incassa su un conto vincolato, per la gestione del deposito e le vari condizioni di svincolo a favore del venditore se riacquista o meno vengono tutte riportate nero su bianco.Il notaio restituirà le somme se il venditore riacquista entro un anno, se il venditore paga le imposte dovute e presenta la ricevuta dal notaio, oppure il notaio paga per conto del venditore le somme all'erario e dà l'eventuale differenza al venditore, oppure diversamente se passati 4 anni l'erario non emette nessuna notifica il notaio versa le somme al venditore, prima però manda una raccomandata a noi e si accerta che nel frattempo non abbiamo avuto rogne con il fisco.Questo è quanto mi ha detto e spero di essere in una botte di ferro in questo modo.
 

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