Bastimento

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scusami, ma usucapire da a,b,c… eredi di fatto, ma non di diritto, perché la particella non era in successione, mi pare strano: a
Non sono un legale e potrei dire una castroneria: ma se ho capito la tua obiezione, la penserei così.
L'usucapione non è "contro qualcuno" ma è una dichiarazione di avvenuto possesso continuato e pacifico di un immobile (terreno) di cui non si conosce o non esiste proprietario noto. Può essere dichiarata da chi detiene il possesso, e allora serve la "fiducia" di chi acquista da tale possessore, o venire sancita da una sentenza che accerti e dichiari l'avvenuta usucapione, nel qual caso diventa incontestabile. (almeno così ho interpretato gli interventi di @francesca63 )
La seconda strada, quella di regolarizzare preventivamente la continuità storica con le varie dichiarazioni di successione e volture, che deve essere innescata dai potenziali eredi, è un altro meccanismo che ti porterebbe ad acquistare con le modalità ordinarie, dai legittimi proprietari.
 

Emilya

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Ma se per arrivare a una sentenza di legittimo usucapione ci vuole una causa, questo non implica l’esistenza di una parte e di una controparte?
 

brina82

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Ma se per arrivare a una sentenza di legittimo usucapione ci vuole una causa, questo non implica l’esistenza di una parte e di una controparte?
E infatti nel caso di mio zio la controparte sono gli eredi di questo zio di mio zio, che neppure sanno dell'esistenza di questa casa al centro storico di un paesino (valore stimato 10-15k); non si presenteranno in Tribunale.
Esatto; è per questo che si ricorre alla vendita per possesso, se non è chiaro di chi fosse l’immobile ( oltre che per i tempi e costi della causa).
Devo dire che tempo fa ne parlai con un notaio (per conto di mio zio) e mi consigliò di fare l'usucapione. Può anche darsi fosse il notaio "sbagliato": non tutti sono avvezzi a fare certe cose.
 

Julianzed

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Salve, mi permetto di inserirmi in questa discussione perché mi trovo in una situazione strettamente correlata all’oggetto della stessa. Sono in procinto di acquistare un piccolo terreno da una persona che, pur non essendo intestataria dell’immobile, ha maturato il diritto di usucapione. Si tratterebbe dunque di una vendita per possesso. Il mio dubbio riguarda le eventuali contestazioni: avendo interpellato un notaio ed alcuni avvocati, le risposte ricevute in merito sono molto diverse. Se da una parte, come riscontrato anche da alcune ricerche fatte sulla tematica, appare chiarissimo che “

Tale trascrizione e voltura ha un effetto universale, erga omnes, ed i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario, ma con una sola eccezione.

L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione
“ (per cui solo ed esclusivamente gli intestatari originari del bene potrebbero agire, in qualche modo, contro l’atto di compravendita e che, al contrario, i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà dell’acquirente); dall’altra parte, alcuni dei professionisti interpellati (tra i quali il notaio) mi dicono che c’è il rischio di contestazione della dichiarazione dell’alienante in merito all’usucapione non solo da parte degli intestatari originari del bene, ma anche ad esempio da vicini che potrebbero reclamare il riconoscimento dell’usucapione a loro volta. Non riesco francamente a capire a chi credere. Fatto salvo il diritto di agire legalmente da parte degli intestatari, un’azione da parte di soggetti terzi mi sembra in contrasto con quanto riportato nel virgolettato. Potete aiutarmi ad avere un’idea chiara sulla questione?
 

Julianzed

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Tutto sta nella possibilità o meno di poter dimostrare , in caso di contestazioni, che l’usucapione sia effettivamente maturata.
Tu che certezze hai in merito ?
Conosci colui che ti dichiara di aver usucapito ? Ti sei informato ?
Salve, grazie per la risposta. Conosco la persona che dovrebbe vendermi il terreno. Ma, visti i rapporti con alcuni “vicini”, il mio timore è che possano esserci azioni a prescindere da parte loro. Per questo motivo è per me fondamentale capire cosa stabilisce la legge in merito: un azione di rivendica, è diritto esclusivo degli intestatari originari oppure no?
 

Julianzed

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Privato Cittadino
Detta così, da ignorante in materia, e viste le risposte di francesca, direi:

e se anche il vicino vantasse un diritto di aver usucapito?
È proprio in merito a questo che mi interessa capire cosa dice la norma. Stando a quanto riportato nel mio primo messaggio, in riferimento all’atto di vendita per possesso:

Tale trascrizione e voltura ha un effetto universale, erga omnes, ed i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario, ma con una sola eccezione.

L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione
Solo gli intestatari originari potrebbero contestare la dichiarazione di possesso dell’alienante. Per cui i vicini, dovrebbero obbligatoriamente “riconoscere la proprietà del nuovo intestatario”. Ma, viste le risposte contrastanti ricevute in merito, mi chiedo cosa dice quindi la norma? Il testo citato da dove esce fuori?
 

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