La disdetta nn credo fosse necessaria: il transitorio nn ha rinnovo automatico
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... ed infatti ci stiamo ragionando...ragazzi mi pare di capire che questa è una casistica mai capitata in questo forum sulla quale state discutendo.....
A-4) Convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica
clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno
confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la
scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo
onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve
prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un
risarcimento pari a 36 mensilità.
A-5) Si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita
ed idonea documentazione da allegare al contratto.
credo anche che non sia praticamente mai successo che un conduttore sia in un immobile da 8 anni senza contratto pur comportandosi i contraenti come se ci fosse![]()
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