Topic ineffabile, costantemente eccitante ed elusivo, non so dire se più irritante o seducente…Orbene, assodato alfin - dopo lungo patire - che l'esigenza della transitorietà - era riferita al conduttore e che lo stesso continua ad occupare l'immobile dopo la scadenza, continuando a versare, perlomeno fino al 27/01/2012, non le somme corrispondenti a quello che costituiva l'ultimo canone di locazione, bensì un canone dissimulato, risultante da un contratto non registrato, ecco le mie osservazioni.
Premetto che il panorama dei contratti transitori è abbastanza confuso e va maneggiato con cautela, perdurando interpretazioni giuresprudenziali contrastanti. Condizione imposta nei contratti transitori è l’accollo alle parti dell’onere di confermare prima della scadenza del contratto i motivi della transitorietà posti a fondamento della sua stipula. L’art. 2, comma 4, DM Inf. e Trasp. 30 dicembre 2002 prevede che “i contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto” e il successivo comma 5 precisa, infatti, che “i contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n°431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno”.
In sostanza, il tenore letterale della norma indicata nel decreto ministeriale sembrerebbe porre tale onere a carico di entrambi i contraenti: il locatore o conduttore devono confermare il permanere della mera transitorietà tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. L’adempimento dell’onere di conferma della transitorietà deve intendersi, a rigor di logica, a carico della parte portatrice in concreto dell’interesse della minor durata del rapporto (che senso avrebbe l'onere di conferma della transitorietà dell'altra parte?), ossia, nel caso in esame, del conduttore, se – come sembra - l'esigenza che ha giustificato il contratto è riconducibile a lui solo. L’inosservanza dell’invio di conferma della transitorietà è, dunque, grave perché, di fatto, ha determinato, al pari del venir meno dei presupposti specifici della transitorietà - nel silenzio delle parti, rimanendo il conduttore o essendo stato lasciato nel godimento della cosa locata - la soggezione del rapporto alla durata ordinaria quadriennale (rinnovabile), con decorrenza dalla data di stipula del contratto transitorio simulato, vale a dire dal 01/04/2003 (sono, purtroppo, impossibilitata a citare pronunce giuresprudenziali di merito riferite alla decorrenza, trovandomi, da qualche tempo, in luogo remoto e inaccessibile ai più).
Il locatore intende autonomamente registrare il contratto dissimulato? Liberissimo di farlo, ma prima deve risolvere quello vecchio e, senza disdetta firmata del conduttore, la vedo dura e, in caso di contestazione da parte del conduttore, rischia che il giudice gli annulli il nuovo contratto (simulazione parziale), con la conseguenza che il conduttore continuerebbe a pagare quanto pattuito nel vecchio contratto (a canone convenzionato?). A norma dell’art. 13, legge n°431/1998, sono contrari alla legge i patti diretti a pretendere un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nel caso di versamento del canone in misura superiore a quella realmente dovuta, il conduttore – se può portare in giudizio le prove, ad es. ricevute, bonifici ecc. (in difetto, "senza uno straccio di ricevuta", il conduttore potrebbe essere ritenuto moroso) - ha facoltà, con azione proponibile entro 6 mesi dal momento in cui l’immobile viene rimesso nell’effettiva disponibilità del locatore, di richiedere al giudice del luogo ove è situata l’unità immobiliare locata, la restituzione delle somme pagate in eccedenza (con il termine decennale di prescrizione). Il locatore, per sfrattare il conduttore, deve portarlo davanti ad un giudice, con esiti - considerata la sciagurata vicenda - alquanto incerti.