NON è annullabile, se la dichiarazione è presente, ma l'immobile è stato costruito con difformità rispetto al licenziato.
Da sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 8230/2019.
Alcune riflessioni (aggiungo personali) su questa sentenza.
Premetto che comunque non la conoscevo.
In caso di un trasferimento di un immobile:
1) sappiamo che la norma
impone la conformità tra lo stato di fatto e la denuncia catastale, pena > annullamento del contratto di vendita (rogito)
2) la richiamata sentenza di Cassazione n. 8230/2019 afferma:
"
Gli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell’atto siano reali (non mendaci) e riferibili a quell’immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato. "
fonte:
https://www.altalex.com/documents/n...-urbanistica-l-intervento-delle-sezioni-unite
In altri termini, come veniva rilevato, se il venditore dichiara correttamente (non mendace) il titolo edilizio, il rogito non sarà nullo ANCHE se l'immobile fosse difforme dal titolo edilizio dichiarato.
Bhe io vedo una grandissima contraddizione tra le due condizioni esposte
> la norma obbliga ad
una conformità tra stato di fatto e catasto, in caso contrario l'atto è nullo.
> la cassazione n. 8230/2019 di contro asserisce che l'immobile può anche essere difforme dal titolo edilizio .......
ergo avere degli abusi urbanistici, MA il rogito NON è nullo se il venditore dichiara un titolo edilizio veritiero.
Sarà anche una sentenza di Cassazione ma personalmente io la trovo non congrua, ossia si fanno passare per "buoni" degli abusi pur di commercializzare l'immobile !!!!