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mata

Ospite
frvanel, vedi cosa scrive sotto CheCasa! Innanzitutto non sono mie convinzioni, visto che ti ho menzionata una Legge tuttora vigente, semmai sei tu che parli senza mai citare una norma.Peraltro non credo che tu poi abbia letto dove ti ho evidenziato in rosso e che riporta ".... per lo svolgimento delle attività .... i soggetti AUTORIZZATI possono raccogliere informazioni da pubblici registri ....
Il fatto che tu faccia visure online non significa un bel niente: se fanno un controllo, ne dovrai rispondere, tutto qui, la Legge non ammette ignoranza. Magari se non ci credi fai un passaggio col direttore dell'Ufficio di Pubblicità Immobiliare e poi mi dice cosa riferisce, così mi aggiorno anch'io.
Ti segnalo il sottostante link dell'Agenzia Entrate ove si conferma che le visure che puoi effettuare sono SOLTANTO quelle inerenti u.i. ove compari come contraente e/o titolare di diritti reali sugli stessi: la società dei superficiali...
"La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui il soggetto risulta intestatario e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali."
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...re/Provvedimento+visure+personali+rivisto.pdf
 

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  • Provvedimento+visure+personali+rivisto.pdf
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Bagudi

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Se ti rivolgi a Società specializzate puoi controllare protesti, pignoramenti, ecc., a caro prezzo, ma puoi farlo.
 

frvanel

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frvanel, vedi cosa scrive sotto CheCasa! Innanzitutto non sono mie convinzioni, visto che ti ho menzionata una Legge tuttora vigente, semmai sei tu che parli senza mai citare una norma.Peraltro non credo che tu poi abbia letto dove ti ho evidenziato in rosso e che riporta ".... per lo svolgimento delle attività .... i soggetti AUTORIZZATI possono raccogliere informazioni da pubblici registri ....
Il fatto che tu faccia visure online non significa un bel niente: se fanno un controllo, ne dovrai rispondere, tutto qui, la Legge non ammette ignoranza. Magari se non ci credi fai un passaggio col direttore dell'Ufficio di Pubblicità Immobiliare e poi mi dice cosa riferisce, così mi aggiorno anch'io.
Ti segnalo il sottostante link dell'Agenzia Entrate ove si conferma che le visure che puoi effettuare sono SOLTANTO quelle inerenti u.i. ove compari come contraente e/o titolare di diritti reali sugli stessi: la società dei superficiali...
"La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui il soggetto risulta intestatario e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali."
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...re/Provvedimento+visure+personali+rivisto.pdf
mata,
la faccenda sta diventando curiosa, perchè sarà curioso vedere se prima o poi ammetti di sbagliarti...comunque, hai scritto =
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1)ti ho menzionata una Legge tuttora vigente, semmai sei tu che parli senza mai citare una norma

è vero, ma il fatto non sapere la norma ne di volere andarla a cercare non mi sembra rilevante, perchè io parlo per esperienza personale, e l'esperienza dovendo scegliere è più importante delle norme, perchè queste possono sempre essere aggiornate, cambiate, annullate, ecc.
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2)Il fatto che tu faccia visure online non significa un bel niente: se fanno un controllo, ne dovrai rispondere, tutto qui, la Legge non ammette ignoranza.

si può sapere di cosa stai parlando?...se un sito dell'agenzia delle entrate permette di fare visure ipotecarie con atti di pignoramento e/o ipoteche, che cosa significa dire
>>> se fanno un controllo, ne dovrai rispondere <<<!!
Quando si fanno quelle visure, nessuna pagina ti chiede se sei geometra abilitato, perchè sono visure pubbliche dove basta solo pagare.
E poi, io estrapolazioni e visure di atti le ho fatte anche direttamente in Conservatoria, quindi che controlli mi dovevano/mi devono fare?
Non sono persona abilitata come un geometra, e le visure di ipoteche e pignoramenti le faccio come e quando voglio.....preferisco farle dal pc, per evitare di andare direttamente in Conservatoria a perdere tempo, dove peraltro si paga comunque per avere gli atti
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3)"La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui il soggetto risulta intestatario

ho già scritto che certe visure le può fare solo il titolare dell'immobile o soggetti abilitati, come ad esempio le Planimetrie Catastali
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Sperando di aver concluso, ribadisco che certe visure sono accessibili a tutti, altre solo al titolare dell'immobile e/o a soggetti abilitati >>>>


atti di pignoramento e ipoteche = accessibili a tutti
planimetrie catastali = accessibili solo al titolare o a soggetti abilitati
 
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M

mata

Ospite
Ne deduco che ognuno può fare per esperienza ... non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!
Comunque fai come ti pare, io non sono nè la PS né l'Agenzia delle Entrate
 

frvanel

Membro Attivo
Professionista
mata, a leggere i tuoi ragionamenti si deduce che se uno va in Conservatoria oppure online a chiedere la copia di un atto di ipoteca di un immobile rischia una sanzione se poi l'Agenzia del Territorio fa un controllo, quando è proprio l'Agenzia del Territorio sottoforma di Conservatoria a fornirti questi documenti.

allora se questa richiesta di atti è illecita questi documenti dovrebbero negarteli, invece l'Agenzia del Territorio te li da facendosi pure pagare ma non puoi dormire sonni tranquilli perchè se un domani fanno un controllo...............bah
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ti segnalo il sottostante link dell'Agenzia Entrate ove si conferma che le visure che puoi effettuare sono SOLTANTO quelle inerenti u.i. ove compari come contraente e/o titolare di diritti reali sugli stessi:
Attento a non prendere fischi per fiaschi.

La circolare da te postata, si riferisce ad un ben preciso ambito e novità.

1) Riguarda l'accesso gratuito per via telematica ai registrati a fiscoonline ed agli sportelli dell'agenzia.

- L'accesso gratuito è erogato esclusivamente per gli immobili di propria competenza.
- L'accesso gratuito telematico tramite fiscoonline non fornisce visure complete di immobili non personali
- Per via telematica fiscoonlina è però possibile avere gratuitamente una visura semplificata a partire da un qualunque codice fiscale. (risultanza catastale)

Ciò non toglie che presso gli uffici, si possa richiedere qualunque visura, dietro pagamento di diritti di segreteria ed in alcuni casi la compilazione di un modulo di richiesta, dove si indicano i motivi dell'accesso, al solo fine di evitare abusi. Ad esempio se poi risulta un uso illecito di informazioni acquisite (es. azioni ricattatorie) l'accesso ai dati costituisce una prova a carico.

Stessa raccomandazione avviene per interrogazioni catastali semplificate (dette risultanze catastali) sulla base di un qualunque codice fiscale: ciò per evitare abusi. Ad esempio continue interrogazioni a fronte del codice fiscale dell'ex-Cavaliere o del fu-Avvocato

Vedi cosa dice la pagina in proposito

RISULTANZE CATASTALI
Questo servizio permette di consultare gratuitamente i dati catastali informatizzati dei beni immobili per i quali il codice fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell'intestatario registrato negli archivi del Catasto.

La ricerca fornisce informazioni sui dati anagrafici del soggetto intestatario degl'immobili, nonché:

  • gli identificativi catastali degli immobili
  • i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di diritto
  • la rendita catastale e l'ubicazione per gli immobili censiti al Catasto fabbricati
  • i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al Catasto terreni

Per accedere alla ricerca è sufficiente indicare il codice fiscale del soggetto intestatario dell'immobile.

Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi è possibile rivolgersi al Contact Center e agli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia.


ATTENZIONE: Si avverte che la banca dati contiene dati personali tutelati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.
 
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mata

Ospite
Attento a non prendere fischi per fiaschi.

La circolare da te postata, si riferisce ad un ben preciso ambito e novità.

1) Riguarda l'accesso gratuito per via telematica ai registrati a fiscoonline ed agli sportelli dell'agenzia.

- L'accesso gratuito è erogato esclusivamente per gli immobili di propria competenza.
- L'accesso gratuito telematico tramite fiscoonline non fornisce visure complete di immobili non personali
- Per via telematica fiscoonlina è però possibile avere gratuitamente una visura semplificata a partire da un qualunque codice fiscale. (risultanza catastale)

Ciò non toglie che presso gli uffici, si possa richiedere qualunque visura, dietro pagamento di diritti di segreteria ed in alcuni casi la compilazione di un modulo di richiesta, dove si indicano i motivi dell'accesso, al solo fine di evitare abusi. Ad esempio se poi risulta un uso illecito di informazioni acquisite (es. azioni ricattatorie) l'accesso ai dati costituisce una prova a carico.

Stessa raccomandazione avviene per interrogazioni catastali semplificate (dette risultanze catastali) sulla base di un qualunque codice fiscale: ciò per evitare abusi. Ad esempio continue interrogazioni a fronte del codice fiscale dell'ex-Cavaliere o del fu-Avvocato

Vedi cosa dice la pagina in proposito

RISULTANZE CATASTALI
Questo servizio permette di consultare gratuitamente i dati catastali informatizzati dei beni immobili per i quali il codice fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell'intestatario registrato negli archivi del Catasto.

La ricerca fornisce informazioni sui dati anagrafici del soggetto intestatario degl'immobili, nonché:

  • gli identificativi catastali degli immobili
  • i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di diritto
  • la rendita catastale e l'ubicazione per gli immobili censiti al Catasto fabbricati
  • i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al Catasto terreni

Per accedere alla ricerca è sufficiente indicare il codice fiscale del soggetto intestatario dell'immobile.

Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi è possibile rivolgersi al Contact Center e agli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia.


ATTENZIONE: Si avverte che la banca dati contiene dati personali tutelati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.
Certo, condivido appieno: se leggi infatti l'oggetto del Provvedimento Direttoriale che ti allego, parla appunto di accesso telematico consentito ai proprietari, limitatamente agli immobili su cui hanno un diritto reale, giacché per le altre visure occorre delega oppure -parlo per quelle ipotecarie- essere muniti di autorizzazione ai sensi art. 135 TULPS (all. H DM 269/2010 che lo ha integrato) di cui parlavo (cfr. il DM in fondo a pag. 4). Per ottenerla, le ditte devono appunto chiederla in Prefettura (lo so per certo perché ne conosco diverse che operano nel settore), mentre gli AI e le professioni liberali (commercialisti, legali, geometri, ecc.) non ne necessitano in quanto prevista dalla norma che regola le loro attribuzioni.
 

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  • DM 2010.pdf
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mata

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.. dimenticavo il provvedimento direttoriale
 

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  • 20140304 Provv. visure+personali.pdf
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cafelab

Moderatore
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Professionista
ma il fatto non sapere la norma ne di volere andarla a cercare non mi sembra rilevante, perchè io parlo per esperienza personale, e l'esperienza dovendo scegliere è più importante delle norme, perchè queste possono sempre essere aggiornate, cambiate, annullate, ecc.

candidato a premio perla dell'anno!! :risata:

primo-premio-del-posto-20077871.jpg
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
condivido appieno

Condividerai,... in parte. Il provvedimento direttoriale è quello che citavo indirettamente io, e non specifica nulla riguardo ai titoli previsti per accedere ecc.
E' solo un aprocedura (interna) per regolamentare l'accesso gratuito, ristretto ai soli beni personali.

Se non sono personali, si paga. Stop.

Quanto ad DM, ti chiederei "che ci azzecca": riuguarda la apertura di servizi di vigilanza ecc, mi pare.

Semmai potrebbe essere pertinente questa circolare, che appunto ribadisce che il beneficio fiscale (gratuità) riguarda solo le consultazioni ipotecarie e catastali "personali".
Mi pare consequenziale dedurre che per le consultazioni "non personali" non ci sia il divieto, bensì un obolo da pagare.
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/Circolare_4-2012.pdf
 

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