Arcax

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao,
In un palazzo sono proprietario solo di una cantina. C è un sottopiano al quale si accede tramite cancello elettrico e tramite un portoncino adiacente al cancello elettrico (il cancello elettrico si utilizza per entrare con l auto e il portoncino per entrare a piedi).
Nel sottopiano ci sono box auto, posti auto e tramite una porta tagliafuoco si accede a un corridoio dove sono presenti le cantine.
Nel sottopiano non ci sono spazi comuni utili per lasciare l auto.
Il quesito è se posso o meno entrare con l auto, magari in 2, in modo che quando mi sposto a piedi nella cantina lasciando l auto ad esempio davanti ad un box uno rimane nell' auto e la sposta nel caso intralci la manovra ad altre auto che in quel momento possono accedere ai parcheggi del sottopiano.
Esiste un regolamento condominiale di tipo contrattuale che però non menziona questo aspetto.
Come bisogna ragionare per capire se il diritto ad entrare con l auto esiste o meno?
Grazie
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Di solito il problema nasce dal fatto che in questi nuovi condominii, si accede dalle cantine anche dal portone di ingresso principale del condominio, per cui alcuni condomini possono inalberarsi se i proprietari di sole cantine usano anche la corsia dei box o entrano con le auto. Io partirei dal presupposto che nessuna norma ha mai delimitato l'uso delle parti comuni, indicando di che proprietà esclusiva io debba essere proprietario. Tutte le norme e tutti i regolamenti fanno semplicemente riferimento alle parti comuni del condominio ed è sufficiente, secondo me, avere una cantina per poter accedervi, altrimenti ragionando al contrario il proprietario di una cantina (cosa un po' anomala, per la verità), non sarebbe un condomino, il che implica che non dovrebbe pagare spese. Siccome il risultato è assurdo, è evidente che si può entrare in auto, fare carico scarico, ma non certo lasciarla parcheggiata.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Tutte le norme e tutti i regolamenti fanno semplicemente riferimento alle parti comuni del condominio ed è sufficiente, secondo me, avere una cantina per poter accedervi
Non mi trovo pienamente d'accordo
In linea di diritto e di principio hai ragione ma quello che regolarizza l'aspetto delle ripartizioni delle spese è sempre il regolamento di condominio vigente anche ai fini delle spese di gestione/riparazione.
Nel sottopiano ci sono box auto, posti auto e tramite una porta tagliafuoco si accede a un corridoio dove sono presenti le cantine
Quindi tutto lascia pensare che esiste un accesso carrabile ed uno pedonale .....

Ovvio che se il regolamento di condominio concede l'accesso carrabile ai soli possessori dei box/rimesse auto consentendo, come giusto che sia. l'accesso alle cantine dalla sola porta frangifuoco pedonale ai proprietari delle cantine a tali regole bisogna attenerci ... pro e contro .... se si rompe il motore del cancello carrabile le spese di riparazione aspettano (potrebbero gravare) solo ai condomini aventi diritto di utilizzo.

I bcnc possono essere assoggettati a regole disciplinate nel regolamento di condominio anche in deroga a quello che dispone il c.c. riferito a quelle che sono le parti comuni o beni comuni non censibili.

A mio avviso ovviamente.
 

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