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Perdon enzo6, ho fatto il copia incolla delle parti dal tuo post, che a sua volta era il copia incolla del messaggio iniziale di Jbatt ....
Il contratto è perfettamente concluso al contrario di come si crede
Quindi a mio parere la situazione è peggiore di quello che si prospetta visto che rispondi direttamente il mediatore delle obbligazioni assunte senza nominare il proponete
Egregio Colleghi ,
vi scrivo di seguito un caso sul quale desidererei avere delucidazioni.
IL FATTO :
Io agente immobiliare ho avuto incarico di vendita di un appartamento, qualche mese dopo ho trovato l’acquirente, al quale ho fatto compilare una proposta di acquisto su modello regolarmente approvato dalla camera di commercio. L’acquirente a titolo di DEPOSITO FIDUCIARIO mi ha lasciato un assegno intestato alla venditrice di € 3000, con la consapevolezza che tale somma sarebbe diventata CAPARRA CONFIRMATORIA in caso di accettazione integrale della proposta di acquisto. In seguito ho convocato la parte venditrice e su un semplice foglio A4 le ho fatto firmare un accettazione con contraente non nominato (perchè non l'hai fatta firmare sulla proposta sottoscritta?), in questa accettazione sono riportati nei minimi particolari sia i tempi e sia le modalità di pagamento (e la somma offerta è riportata?), e anche le competenze spettanti all’agenzia. In seguito ho convocato la parte acquirente e le ho fatto firmare la presa visione dell’accettazione.Qualche giorno fa ho ricevuto comunicazione VERBALE della parte acquirente che vuole ritirarsi dall’affare e in più pretende la restituzione dell’assegno da lei versato.
La parte venditrice a sua volta pretende di ricevere l’assegno per incassare tale somma, in mancanza minaccia di chiamare in giudizio l’agenzia.
QUESITI :
1° : Non avendo ufficializzato per iscritto il nominativo dell’ acquirente, la parte venditrice può pretendere l’assegno ? Se si, l’agenzia ha diritto alle competenze? E in che misura? (in relazione all’importo dell’assegno, o in relazione al prezzo finale dell’appartamento?).
Interessante, ma concordo con Fabrizio che potrebbero esserci dubbi sull'applicabilità in questo casoart. 1762 c.c. - Contraente non nominato - "Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilit del mediatore."
Il contratto è perfettamente concluso al contrario di come si crede
Quindi a mio parere la situazione è peggiore di quello che si prospetta visto che rispondi direttamente il mediatore delle obbligazioni assunte senza nominare il proponete.
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