E' probabile che mi sbagli, ma ripeto che secondo me si ricade proprio nel caso di contraente non nominato. Il contratto è un accordo tra 2 parti. Il preliminare (che in questo caso non c'è stato) è un contratto che obbliga le parti ad addivenire alla stipula del rogito notarile. La proposta quando viene accettata e viene presa coscienza dell'accettazione da parte del proponente è un accordo e quindi anch'essa un contratto che obbliga alla stipula del preliminare (un preliminare del preliminare) ma sempre di accordo tra due parti si tratta e quindi di contratto. Infatti se c'è un accordo tra due parti che sia proposta o che sia preliminare sempre un contratto è, quello che cambia sono gli obblighi: la proposta obbliga alla stipula del preliminare, il preliminare obbliga alla stipula del rogito.
Verissimo ma tecnicamente e legalmente parlando non è stata firmata la proposta ma un altro foglio, ed un contratto perchè abbia effetto e validità deve avere requisiti ben precisi tra i quali i contraenti o in mancanza riferirsi ad un altra tipologia di obbligazione come per es. la possibilità prospettata dell'art. 1762, in mancanza è nullo il tutto
Il mediatore ha detto al venditore che c'era una proposta indicandone tutti i punti, glie l'ha fatta firmare e non ha detto chi era il proponete (che per di più effettivamente c'era), a me non sembra ci sia niente di nullo.
Vero , ma non ha invocato l'art. 1762 in questione ( meno male )
E' ovvio che per tenere nascosto un proponente non posso presentare la proposta firmata dal proponente con tanto di nome e cognome, ma poi la proposta accettata sul foglio A4 è stata firmata dal proponente.
Proposta basata su cosa ... l'acquisto dell'immobile ??? se non ci sono riferimenti precisi , resta carta straccia.
P.s. Il contratto con persona da nominare è regolato dall'art. 1402 c.c. Che secondo me è diverso dal contraente non nominato dal mediatore art. 1762 c.c.
Aldilà di tutto c'è da tener presente una cosa fondamentale, l'Agente Immobiliare per legge può mediare ed essere equidistante nella compravendita, non può assumersi obbligazioni proprie dell'art. 1762 a meno che non agisca in forza di un mandato di rappresentanza o in qualità di mandatario ...ma non mi sembra il caso questo. Fabrizio