Perché si verifichi l’abuso edilizio consistente nella trasformazione da semplice sottotetto ad appartamento di civile abitazione non è sufficiente l’uso saltuario a dormitorio, ma è necessaria la realizzazione di opere interne atte a soddisfare effettivamente finalità abitative (tramezzature, finestre, servizi igienici, impianti di acqua e gas, pavimenti ecc.), le quali sono sanabili, a norma dell’art. 31, legge 47 del 28 febbraio 1985, solo qualora siano state completate funzionalmente alla data del 1° ottobre 1983; se ciò non avviene, nessun rilievo può essere attribuito alla domanda di concessione in sanatoria e relativamente a essa non si può formare il silenzio accoglimento previsto dal comma 12 dell’art. 35, legge 47/1985 (TAR Piemonte, Sez. I, n. 215 dell’8 giugno 1991).
.ergo io nel sottotetto ci vado a dormire ...........utilizzo non è punibile caro architetto ............come vede la legge è strana, poi quando mi verrà spiegato come faranno a controllare e a stabilire l'uso saltuario sconsiglierò ai miei clienti di acquistare ....cmq ti ringrazio per le spiegazioni..........
e io ripeto: il penale è diverso dal civile.
quindi non necessariamente sconsigliare l'acquisto ma spiegare perchè non è consentito un determinato uso.
poi se lo vogliono comprare lo stesso...
non è compito nè dell'architetto nè dell'AI il controllo dell'uso di un bene di proprietà.