non puo' farlo in qunto sono passati 20 anni dalla donazione, quindi sono scaduti i termini x un eventuale azione di riduzione.puoi comprare.
Aggiunto dopo 2 minuti :
se non siamo certi delle risposte da dare, ti prego di astenerti per il miglioramento della qualità del forum.....
E' meglio forse precisare però a tutti un pò i concetti base :
Punto primo :
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L'azione personale di riduzione, che rende inefficaci le donazioni stipulate e le disposizioni testamentarie volute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni dei legittimari, può essere spiegata, però, solo dopo l'apertura della successione (ossia dopo l'avvenuto decesso del de cuius) , ed è soggetta a prescrizione decennale."
Punto secondo :
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L'azione reale di restituzione, invece, è intentata qualora e solo se i legittimari, esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, non trovano soddisfazione nel patrimonio del beneficiario delle donazioni o del lascito testamentario. In pratica i legittimari, con tale azione, possono rivolgersi agli attuali proprietari dei beni donati e disposti per testamento, e pretenderne la restituzione."
Punto terzo :
"L'azione di restituzione non può essere promossa (dopo eventualmente aver esperito con successo l'azione di riduzione) qualora siano decorsi oltre venti anni dalla donazione."
Punto quarto :
"Al fine di evitare che il termine ventennale pregiudichi i legittimari, costoro possono formulare un' opposizione stragiudiziale alla donazione. In pratica essi notificano la volontà e la ferma determinazione di opporsi alla donazione al beneficiario della stessa, e la rendono pubblica mediante trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare. In tal caso, il termine di venti anni è sospeso, ed i terzi ben si guarderebbero dall'acquistare beni precedentemente donati."
Cordialmente
Emanuele
Aggiunto dopo 17 minuti :
Salve a tutti,
il mio quesito è questo:
vorrei acquistare una casa all'asta, la proprietà è questa:
il padre nel 1989 donava al figlio la nuda proprietà, lo stesso si riservava per sè e per la moglie l'usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento a favore del più longevo dei due.
gli esecutati sono tutti e tre
Secondo voi l'altro figlio può impugnare l'atto del tribunale.
Saluti
Marco
Rispondo in merito alla questione da te sollevata :
La legge n.80/2005 ha novellato il quadro normativo di riferimento, e le novità concernono soprattutto proprio la tutela degli acquirenti di beni provenienti da donazione.
Le disposizioni contenute nella citata legge, hanno previsto, pertanto, un'ulteriore
scadenza ventennale, entro cui i legittimari devono esercitare le loro pretese, altrimenti
non potranno più rivendicare le loro ragioni verso i terzi acquirenti, ed in tal modo hanno agevolato e migliorato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni; ma al contempo hanno istituito l'opposizione alla donazione (il terzo basta solo che ne verifichi eventualmente la trascrizione o meno) che costituisce, sicuramente, una maggiore tutela per i legittimari lesi dal “de cuius ereditate agitur”. "
Donazione 1989 : è già quindi prescritta la possibilità della azione di restituzione nei confronti dei terzi. Da verificare solo e facilmente se un Legittimario non abbia trascritto un "atto di opposizione alla donazione".
Un caro saluto
Emanuele