batacchi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Salve a tutti,

il mio quesito è questo:
vorrei acquistare una casa all'asta, la proprietà è questa:
il padre nel 1989 donava al figlio la nuda proprietà, lo stesso si riservava per sè e per la moglie l'usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento a favore del più longevo dei due.
gli esecutati sono tutti e tre

Secondo voi l'altro figlio può impugnare l'atto del tribunale.

Saluti
Marco
 

scerimm

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
non puo' farlo in qunto sono passati 20 anni dalla donazione, quindi sono scaduti i termini x un eventuale azione di riduzione.puoi comprare.

Aggiunto dopo 2 minuti :

..dopo la morte del padre ha 10 anni di tempo per farlo...........

se non siamo certi delle risposte da dare, ti prego di astenerti per il miglioramento della qualità del forum.....
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
non puo' farlo in qunto sono passati 20 anni dalla donazione, quindi sono scaduti i termini x un eventuale azione di riduzione.puoi comprare.

Aggiunto dopo 2 minuti :



se non siamo certi delle risposte da dare, ti prego di astenerti per il miglioramento della qualità del forum.....


........scerimm la mia risposta era sbagliata tanto quanto il tuo atteggiamento da sacente......................:ok::ok::ok:
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
non puo' farlo in qunto sono passati 20 anni dalla donazione, quindi sono scaduti i termini x un eventuale azione di riduzione.puoi comprare.

Aggiunto dopo 2 minuti :



se non siamo certi delle risposte da dare, ti prego di astenerti per il miglioramento della qualità del forum.....

E' meglio forse precisare però a tutti un pò i concetti base :

Punto primo :

"L'azione personale di riduzione, che rende inefficaci le donazioni stipulate e le disposizioni testamentarie volute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni dei legittimari, può essere spiegata, però, solo dopo l'apertura della successione (ossia dopo l'avvenuto decesso del de cuius) , ed è soggetta a prescrizione decennale."

Punto secondo :

"L'azione reale di restituzione, invece, è intentata qualora e solo se i legittimari, esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, non trovano soddisfazione nel patrimonio del beneficiario delle donazioni o del lascito testamentario. In pratica i legittimari, con tale azione, possono rivolgersi agli attuali proprietari dei beni donati e disposti per testamento, e pretenderne la restituzione."

Punto terzo :

"L'azione di restituzione non può essere promossa (dopo eventualmente aver esperito con successo l'azione di riduzione) qualora siano decorsi oltre venti anni dalla donazione."

Punto quarto :

"Al fine di evitare che il termine ventennale pregiudichi i legittimari, costoro possono formulare un' opposizione stragiudiziale alla donazione. In pratica essi notificano la volontà e la ferma determinazione di opporsi alla donazione al beneficiario della stessa, e la rendono pubblica mediante trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare. In tal caso, il termine di venti anni è sospeso, ed i terzi ben si guarderebbero dall'acquistare beni precedentemente donati."

Cordialmente

Emanuele

Aggiunto dopo 17 minuti :

Salve a tutti,

il mio quesito è questo:
vorrei acquistare una casa all'asta, la proprietà è questa:
il padre nel 1989 donava al figlio la nuda proprietà, lo stesso si riservava per sè e per la moglie l'usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento a favore del più longevo dei due.
gli esecutati sono tutti e tre

Secondo voi l'altro figlio può impugnare l'atto del tribunale.

Saluti
Marco

Rispondo in merito alla questione da te sollevata :

La legge n.80/2005 ha novellato il quadro normativo di riferimento, e le novità concernono soprattutto proprio la tutela degli acquirenti di beni provenienti da donazione.
Le disposizioni contenute nella citata legge, hanno previsto, pertanto, un'ulteriore scadenza ventennale, entro cui i legittimari devono esercitare le loro pretese, altrimenti non potranno più rivendicare le loro ragioni verso i terzi acquirenti, ed in tal modo hanno agevolato e migliorato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni; ma al contempo hanno istituito l'opposizione alla donazione (il terzo basta solo che ne verifichi eventualmente la trascrizione o meno) che costituisce, sicuramente, una maggiore tutela per i legittimari lesi dal “de cuius ereditate agitur”. "

Donazione 1989 : è già quindi prescritta la possibilità della azione di restituzione nei confronti dei terzi. Da verificare solo e facilmente se un Legittimario non abbia trascritto un "atto di opposizione alla donazione".

Un caro saluto

Emanuele
 

batacchi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Rispondo in merito alla questione da te sollevata :

La legge n.80/2005 ha novellato il quadro normativo di riferimento, e le novità concernono soprattutto proprio la tutela degli acquirenti di beni provenienti da donazione.
Le disposizioni contenute nella citata legge, hanno previsto, pertanto, un'ulteriore scadenza ventennale, entro cui i legittimari devono esercitare le loro pretese, altrimenti non potranno più rivendicare le loro ragioni verso i terzi acquirenti, ed in tal modo hanno agevolato e migliorato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni; ma al contempo hanno istituito l'opposizione alla donazione (il terzo basta solo che ne verifichi eventualmente la trascrizione o meno) che costituisce, sicuramente, una maggiore tutela per i legittimari lesi dal “de cuius ereditate agitur”. "

Donazione 1989 : è già quindi prescritta la possibilità della azione di restituzione nei confronti dei terzi. Da verificare solo e facilmente se un Legittimario non abbia trascritto un "atto di opposizione alla donazione".

Un caro saluto

Emanuele

Ciao Emanuele,

non credo che il legittimario abbia trascritto un'atto di opposizione, in quanto si sarebbe accollato anche
i debiti del padre...


Cordiali Saluti
Marco
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Emanuele,

non credo che il legittimario abbia trascritto un'atto di opposizione, in quanto si sarebbe accollato anche
i debiti del padre...

Cordiali Saluti
Marco

Ciao Marco,
considera sempre che per valutare adeguatamente i rischi legati all'acquisto di un bene immobile ad un'asta giudiziaria è indispensabile prendere visione della Perizia del professionista che obbligatoriamente deve essere predisposta prima della sua messa in vendita.

Il Giudice infatti, per valutare quale prezzo base stabilire per l'immobile, deve farlo stimare da un Perito che, con la nuova disciplina, può accettare l’incarico senza udienza. La Perizia è un documento prezioso, non solo perché contiene praticamente tutti i dati descrittivi (identificazione catastale, certificato ipotecario ventennale, planimetria, condizioni di manutenzione, eccetera), ma anche perché include le principali "magagne" rilevate dall'esperto.
Deve per esempio essere chiaramente specificato se l'immobile è libero, occupato dal proprietario o locato. Nella Perizia inoltre si possono rilevare eventuali problemi di abusivismo edilizio, condoni richiesti, liti giudiziarie in corso e pregiudizi di terzi. Il bene è in genere stimato facendo preciso riferimento alle condizioni del mercato immobiliare locale. Le nuove norme specificano anche che la Perizia deve riportare l’esistenza di debiti condominiali pregressi e di vincoli posti dal regolamento condominiale all’uso. La Perizia è consultabile presso la cancelleria del tribunale o presso lo studio dei professionisti delegati. Tuttavia, se l'immobile è adeguatamente pubblicizzato su Internet, può essere consultata anche on-line, insieme all’ordinanza di vendita e all’avviso d’asta (una sua sintesi).

Una affiancamento ad un buon Studio Legale, esperto in materia, è comunque consigliabile.

Un caro saluto

Emanuele
 
S

smoker

Ospite
Donazione 1989 : è già quindi prescritta la possibilità della azione di restituzione nei confronti dei terzi. Da verificare solo e facilmente se un Legittimario non abbia trascritto un "atto di opposizione alla donazione".

Un caro saluto

Emanuele[/QUOTE]

Secondo me il termine parte dal 2005, cioè da quando è entrata in vigore la nuova legge, quindi l' opposizone stragiudiziale alla donazione potrà essere effettuata fino al 2025.
Saluti

Smoker
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Secondo me il termine parte dal 2005, cioè da quando è entrata in vigore la nuova legge, quindi l' opposizone stragiudiziale alla donazione potrà essere effettuata fino al 2025.
Saluti

Smoker[/QUOTE]

Ciao Smoker,

Ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato di approndire una tematica (effetti della introduzione della nuova Legge 80/2005) analizzata nello Studio che riporto in sintesi da fonte autorevole (Consiglio Nazionale Notariato) :

5 - Considerazioni di diritto transitorio - Applicabilità della riforma alle donazioni anteriori

....omissis....

...."In tal senso cfr. Tassinari in studio approvato dal C.N.N. n.5859/C il quale, pur avvertendo l'opportunità che sia al più presto introdotta una norma di carattere transitorio applicabile alle donazioni ante riforma idonea a rimettere in termini i coniugi e parenti in linea retta già in possesso dei requisiti al ventennio dalla donazione, conclude che allo stato "per tutte le donazioni sia anteriori sia successive all'entrata in vigore della l.80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla trascrizione della donazione stessa".
A questo punto quale dovrà essere il nostro comportamento? Qual'è la risposta corretta del notaio al quale viene fatta richiesta di ricevere un atto di opposizione a donazione posta in essere da oltre vent'anni da una soggetto ancora in vita?
L'argomento è stato affrontato dalla collega Cristina Lomonaco nella soluzione del quesito n.6027/C: donazione di un terreno fatta nel 1998 da Tizio a favore di Caio e vendita del detto terreno ad una società nell'anno 2002. Il donante è ancora in vita e Caio ha due fratelli. La società richiede l'atto di rinuncia all'opposizione dei fratelli di Caio. Può il notaio rifiutarsi di ricevere l'atto di rinuncia stante un orientamento dottrinale che ritiene la riforma non applicabile alle donazioni pregresse? Giustamente la collega risponde in senso negativo. Sia per i percorsi logici precedentemente esposti (la riforma opera sugli effetti ancora pendenti e non sull'atto di donazione in sè) sia perchè l'eventuale atto posto in essere, ove dovesse prevalere il suddetto orientamento oggi minoritario, sarebbe al più un "atto inutiliter datum" ma non illecito o nullo per espresso divieto.
In ogni caso rimane fermo il rammarico per l'inesistenza di una norma di diritto transitorio diretta a derimere dubbi interpretativi ed anche a condurre ad equità situazioni di disparità e l'auspicio di un ulteriore intervento legislativo rivolto a risolvere detti problemi che a volte determinano incertezze tra noi notai e operatori del diritto."....

Un caro saluto.

Emanuele
 
S

smoker

Ospite
Interpretazione normale, che però non esclude la censura per incostituzionalità della norma, per evidenti disparità di trattamento.

Smoker
 

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