e non può farlo
il TU dell'edilizia all'art 46 dice
"L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria"
dovrà non potrà
demolire un soppalco e due vani non credo rientri in edilizia libera, deve rimanere agli atti il deposito di una pratica, se nò sono altri lavori abusivi sull'immobile, altri casini nel caso di un futuro intervento o vendita dell'immobile
i tecnici comunali ci vanno a nozze con queste cose, altro che affare, gatti ciechi e volpi zoppe
In questo caso credo che se si tratta di demolire un soppalco, piuttosto che regolazziarlo (ammesso che si possa fare con la doppia conformità), non siano necessari i 120 giorni.
Ovvero, qualora si acquista in asta un immobile che ha un tramezzo non regolarizzato (ovvero non presente nella planimetria reperita in Comune), non sei obbligato a sanare (ovvero presentare una CILA in sanatoria) entro i 120gg, essendo una pratica che potrai presentare sempre...
Il TU all'art. 46, che io sappia (anche se le interpretazioni ne sono molteplici) si riferisce alla riapertura di uno dei condoni edilizi, qualora le famose "ragioni del credito" siano antecedenti ai termini dei condoni stessi.
Volevo solamente precisare questo aspetto, ed eventualmente discuterne con altri, perchè nella fattispecie il concetto è quello già espresso ripetutamente: rivolgersi a un tecnico del luogo.