E

enzo6

Ospite
certo, si andra' a finire nel 2013 ma la casa e' capitata cosi', inattesa. cosa freschissima e ho bisogno di spazio se no divento matto.
spero di trattare un pochino con il venditore.

Vedi che l'acquisto della casa è una questione di esigente e non procrastinabile in eterno. Non è sulla speculazione a tutti i costi che bisogna ragionare.
Hai trovato la casa che ti piace, tratta il prezzo ma alla fine, dopo adeguate verifiche, comprala. In bocca al lupo.
 

LEnrica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Bisogna che chiarisci col venditore se compri 1 o 2 app.ti. Se ne compri 2 ( come a me sembra) ricordati che mentre sul primo avrai le agevolazioni prima casa sul secondo no!

non è proprio vero, basta dichiarare in atto d'acquisto dal notaio l'intenzione di unirli e creare un unico immobile da adibire a prima casa e di spostare la residenza entro 1 anno. in ogni caso pagherai due atti dicompravendita con un pò di sconto perchè il proprietario è lo stesso. in ogni caso credo che sia più giusto che sia l'acquirente a procedee all'unione e non chi vende.
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
ho finalmente trovato casa che piace a tutti.
l'agente mi ha detto che sono due bilocali attigui che quando io faro' la proposta bisognera' fare
l'accatastamento per formare un'unica casa.
immagino che l'accastamento lo dovra' fare il venditore entro il rogito.
mi sono venute le paure e se il comune non glielo concede?? E' possibile??
Io mi ritrovo ad aver gia' sborsato dei soldi.
posso chiedere all'agente di farlo fare al venditore adesso, prima che io faccia la proposta??
Come si puo' fare??
Grazie.

Il Comune non interviene sull'accatastamento, ma se sono due bilocali adiacenti bisognerà fare la pratica in Comune ( dia o pdc ) per fondere le due unità immobiliari in una unica. La fusione catastale è conseguente.
Saluti.
 

goldsilver2

Membro Ordinario
Privato Cittadino
non è proprio vero, basta dichiarare in atto d'acquisto dal notaio l'intenzione di unirli e creare un unico immobile da adibire a prima casa e di spostare la residenza entro 1 anno. in ogni caso pagherai due atti dicompravendita con un pò di sconto perchè il proprietario è lo stesso. in ogni caso credo che sia più giusto che sia l'acquirente a procedee all'unione e non chi vende.

interessante. chiedero' al notaio.
 

proge2001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
non è proprio vero, basta dichiarare in atto d'acquisto dal notaio l'intenzione di unirli e creare un unico immobile da adibire a prima casa e di spostare la residenza entro 1 anno. in ogni caso pagherai due atti dicompravendita con un pò di sconto perchè il proprietario è lo stesso. in ogni caso credo che sia più giusto che sia l'acquirente a procedee all'unione e non chi vende.
A me non sembra così! E ti riporto la normativa:

L’art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 aggiunge un nuovo comma 1-bis all’art. 29 L. 27 febbraio 1985 n. 52.
In base a questa integrazione normativa, con effetto dal giorno 1 luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere – a pena di nullità - oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La dichiarazione degli intestatari può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
 

LEnrica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A me non sembra così! E ti riporto la normativa:

L’art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 aggiunge un nuovo comma 1-bis all’art. 29 L. 27 febbraio 1985 n. 52.
In base a questa integrazione normativa, con effetto dal giorno 1 luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere – a pena di nullità - oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La dichiarazione degli intestatari può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
infatti il notaio mica racconta balle, cita entrambi gli immobili ma l'acquirente dichiara di voler usufruire dell'agevolazione perchè per lui diventeranno un unica casa, dopo aver presentato la DIA O SCIA, e trasferivi la residenza entro 1 anno.
Se poi il cliente non lo fa il fisco gli chiederà la differenza delle imposte pari al 6 % sull'immobile con il valore catastale più alto. E' un pò quello che succede quando vuoi acquistare e trasferirti in una casa nuova ma la tua, unica, prima casa devi ancora venderla.
Comunque chiedi al tuo notaio di fiducia, te lo confermerà e se non lo facesse gli il numero del mio!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto