Emanuele mi sembri molto preparato in materia.
Spieghiamo approfonditamente, visto che molti utenti lo chiedono e magari avendo acquistato un bene proveniente da donazione hanno paura di 'perdere' la casa, tutto il percorso dell'eventuale azione di riduzione con tempistiche e modalità?
Grazie in anticipo.
Spero di non deludere nessuno se inserisco pari pari (fonte overlex) questo breve ed esauriente riassunto, che penso possa servire allo scopo :
.... " Il nostro legislatore ha voluto riservare al nucleo familiare del defunto una parte del suo patrimonio, prevedendo, a favore dei legittimari (coniuge, figli ed ascendenti) l'indisponibilità di una determinata sua porzione: la cosiddetta quota di legittima , la cui liquidazione è una fondamentale operazione mediante la quale i legittimari sono tutelati (art. 556 c.c.). La protezione legale dei legittimari avviene sia con riguardo all' asse ereditario ( relictum), ovverosia tutti i beni e diritti di cui il “de cuius” era ancora titolare al momento del decesso, sia al cosiddetto donatum, in altre parole il complessivo valore delle donazioni disposte in vita dal defunto . Aggiungendo al valore del relictum quello del donatum si ottiene la massa ereditaria fittizia, sulla quale si calcola la quota disponibile (ossia i beni e i diritti a completa e libera disposizione del defunto) e la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservato ai legittimari (la “legittima”).
Allo scopo di garantire concretamente che la quota legittima sia acquisita dai legittimari, il codice civile contempla le "azioni di riduzione" e di "restituzione" (artt. 553- 564) tra loro correlate, consequenziali e dirette alla reintegrazione di tale quota , qualora sia stata lesa o intaccata dal testamento, oppure dalle donazioni disposte in vita dal deceduto congiunto. L'azione personale di riduzione, che rende inefficaci le donazioni stipulate e le disposizioni testamentarie volute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni dei legittimari, può essere spiegata, però, solo dopo l'apertura della successione (ossia dopo l'avvenuto decesso del de cuius) , ed è soggetta a prescrizione decennale. Le donazioni compiute dal defunto, però, possono essere ridotte, solo qualora il legittimario totalmente pretermesso o parzialmente leso nella quota legittima non trova soddisfazione del suo diritto sul relictum. Inoltre, quando si agisce in riduzione, sono ridotte innanzi tutto le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, e successivamente le donazioni, iniziando dall'ultima, in ordine temporale, risalendo via via alle precedenti, fino a che non sia stata interamente reintegrata la quota riservata al legittimario.
L'azione reale di restituzione, invece, è intentata qualora e solo se i legittimari, esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, non trovano soddisfazione nel patrimonio del beneficiario delle donazioni o del lascito testamentario. In pratica i legittimari, con tale azione, possono rivolgersi agli attuali proprietari dei beni donati e disposti per testamento, e pretenderne la restituzione.
Azioni di riduzione e restituzione successive alla legge n.80/2005
Prima del 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della citata legge, i terzi acquirenti dei beni donati o pervenuti per testamento al loro dante causa erano sempre a rischio di doverli restituire al legittimario leso, e difficilmente potevano,poi, soddisfare il loro credito di regresso. Invero, potendo agire il legittimario in restituzione contro gli aventi causa dei donatari, chiunque fosse nella attuale titolarità dei beni precedentemente donati, sarebbe potuto essere coinvolto nella vertenza giudiziaria generata dalle pretese dei legittimari rivendicate contro i donatari. In tal caso i terzi acquirenti di beni di provenienza donativa correvano l'alea di essere pregiudicati in ragione dell'esercizio di diritti e della tutela riservati per legge ai legittimari: almeno sino al decorso del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.
Nuovo panorama normativo
La legge n.80/2005 ha novellato il quadro normativo di riferimento, e le novità concernono soprattutto proprio la tutela degli acquirenti di beni provenienti da donazione, giacché:
• l'azione di restituzione non può essere promossa (dopo aver esperito con successo l'azione di riduzione) qualora siano decorsi oltre venti anni dalla donazione;
• l'azione di riduzione , se esperita dopo venti anni dalla trascrizione della donazione non rende inefficaci ipoteche e pesi gravanti sul bene recuperato, escluso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene medesimo; se è avviata prima dei venti anni dalla donazione, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da tali pesi o diritti reali di garanzia (ossia ipoteche)
• al fine di evitare che il termine ventennale pregiudichi i legittimari, costoro possono formulare un' opposizione stragiudiziale alla donazione. In pratica essi notificano la volontà e la ferma determinazione di opporsi alla donazione al beneficiario della stessa, e la rendono pubblica mediante trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare. In tal caso, il termine di venti anni è sospeso, ed i terzi ben si guarderebbero dall'acquistare beni precedentemente donati.
Le disposizioni contenute nella citata legge, hanno previsto, pertanto, un'ulteriore scadenza ventennale, entro cui i legittimari devono esercitare le loro pretese, altrimenti non potranno più rivendicare le loro ragioni verso i terzi acquirenti, ed in tal modo hanno agevolato e migliorato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni; ma al contempo hanno istituito l'opposizione alla donazione che costituisce, sicuramente, una maggiore tutela per i legittimari lesi dal “de cuius ereditate agitur”. "
Un caro saluto.
Emanuele