S

smoker

Ospite
P.S. e' uno scambio di informazioni..e niente piu';)

Certo che è una scambio di informazioni, il mio intento è quello di dare informazioni e riceverne. Quando non condivido è perchè per esperienza e studi, secondo il mio modesto parere, l' informazione è errata e/o imprecisa.
Dall' altro lato quando qualcuno mi corregge un errore o mi spiega cosa nuova sono lieto dell' aiuto. I miei interventi sono sempre volti ad un costruttivo scambio di opinioni ed informazioni.

Smoker
 

scerimm

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Prova a chiedere al notaio di fare un - atto di mutuo dissenso - concordando con lo stesso l' intervento di tutte le parti che dovranno firmare. auguri...
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Certo che è una scambio di informazioni, il mio intento è quello di dare informazioni e riceverne. Quando non condivido è perchè per esperienza e studi, secondo il mio modesto parere, l' informazione è errata e/o imprecisa.
Dall' altro lato quando qualcuno mi corregge un errore o mi spiega cosa nuova sono lieto dell' aiuto. I miei interventi sono sempre volti ad un costruttivo scambio di opinioni ed informazioni.

Smoker

infatti..sono d'accordo con te...ma quando entrambi si e' convinti delle proprie posizioni...e' un po' piu' complicato sia da spegare che da capire..e se il tecnicismo diventa esasperato ,per l'utente medio diventa incomprensibile.;)
 

ritamini76

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti!
Tanto per aggiornarvi...
Vi comunico che l'AI mi ha fatto mandare una lettera dal suo avvocato, dove mi scirve che lui mi ha dato tutte le inormazioni per la conclusione dell'affare, compreso il discorso della donazione (che bello, pure falsa testimonianza...). E poi scrive che secondo l'art.61 e successivi della Legge Tavolare, il termine per presentare il ricorso alla donazione è già scaduto... :shock: (mi sono letta gli articoli, parlano di una decorrenza di 3 anni e c'è scritto che il termine decorre dal giorno di apertura della successione).
Quindi me l'ha messa nuovamente in quel posto perchè a sto punto è la mia parola contro la sua. E non so nemmeno se posso fare denuncia alla federazione degli AI a cui è iscritto.
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti!
Tanto per aggiornarvi...
Vi comunico che l'AI mi ha fatto mandare una lettera dal suo avvocato, dove mi scirve che lui mi ha dato tutte le inormazioni per la conclusione dell'affare, compreso il discorso della donazione (che bello, pure falsa testimonianza...). E poi scrive che secondo l'art.61 e successivi della Legge Tavolare, il termine per presentare il ricorso alla donazione è già scaduto... :shock: (mi sono letta gli articoli, parlano di una decorrenza di 3 anni e c'è scritto che il termine decorre dal giorno di apertura della successione).
Quindi me l'ha messa nuovamente in quel posto perchè a sto punto è la mia parola contro la sua. E non so nemmeno se posso fare denuncia alla federazione degli AI a cui è iscritto.

Ciao, se desideri avere dei suggerimenti migliori e più precisi è opportuno che tu ci fornisca dei dati che siano i più completi possibili, e cioè :

1) Devi ancora eseguire l'atto di compravendita dal notaio ?
2) Hai per caso mandato una lettera prima tu all'Agenti Immobiliari ? E qual'era il contenuto ? Personalmente o tramite legale ?
3) Probabilmente non ne eri a conoscenza, ma il Sistema Catastale Tavolare vigente in Italia solo in alcune province/regioni si differenzia dal catasto ordinario, oltre che per le origini storiche, per la modalità di conservazione ma sopratutto per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari e la Legge Tavolare in pratica ne detta le regole del suo funzionamento.
4) Tutto dipende sempre se hai intenzione di concludere la compravendita o no.

Con affetto.

Emanuele

Agente Immobiliare
 

ritamini76

Nuovo Iscritto
Dunque:
1) l'atto di compravendita lo devo fare mercoledì 28 (dopodomani)
2)Sì, ho mandato io una lettera per prima ad AI e venditori, ma da parte mia, non dal legale, in cui ho semplicemtne riepilogato tutto l'accaduto, specificando dei problemi avuti per ottenere il mutuo e scrivendo che, non essendo stata messa a conoscenza della condizione per cui è sorta la difficoltà ad avere il mutuo, non mi ritenevo responsabile ddelle conseguenze (esempio ritardi)
3) qui da me siamo in regime tavolare, e sinceramente non so le differenze col catasto ordinario. Il fatto è che, comunque, il problema sorge quando il donante muore. Il donante, nel mio caso, è vivo e vegeto, quindi non credo si possa affermare che i tempi per l'impugnazione sono già scaduti...
4) ho ottenuto il mutuo per fortuna, quindi concluderò la compravendita, però volevo denunciare l'AI per il suo comportamento scorretto. Con la lettera che mi ha mandato ha praticamente negato quello che è successo. Non mi pare carino nemmeno questo da parte sua...:rabbia:
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Dunque:
1) l'atto di compravendita lo devo fare mercoledì 28 (dopodomani)
2)Sì, ho mandato io una lettera per prima ad AI e venditori, ma da parte mia, non dal legale, in cui ho semplicemtne riepilogato tutto l'accaduto, specificando dei problemi avuti per ottenere il mutuo e scrivendo che, non essendo stata messa a conoscenza della condizione per cui è sorta la difficoltà ad avere il mutuo, non mi ritenevo responsabile ddelle conseguenze (esempio ritardi)
3) qui da me siamo in regime tavolare, e sinceramente non so le differenze col catasto ordinario. Il fatto è che, comunque, il problema sorge quando il donante muore. Il donante, nel mio caso, è vivo e vegeto, quindi non credo si possa affermare che i tempi per l'impugnazione sono già scaduti...
4) ho ottenuto il mutuo per fortuna, quindi concluderò la compravendita, però volevo denunciare l'AI per il suo comportamento scorretto. Con la lettera che mi ha mandato ha praticamente negato quello che è successo. Non mi pare carino nemmeno questo da parte sua...:rabbia:

Il tuo fermo convincimento di procedere all'atto definitivo di compravendita sorge da una serie di considerazioni pienamente legittime e condivisibili :

1) Sei riuscita, fornendo le adeguate garanzie, ad ottenere da un Istituto Bancario il "Mutuo".
2) L'immobile è di tuo particolare gradimento e probabilmente ne hai valutato, in fase di preliminare di compravendita" il prezzo come "adeguato".
3) La data del rogito è già fissata per mercoledì 28 Luglio con la controparte, l'Istituto Bancario ed il notaio rogante.

I consigli che ti sei fatta dare dal tuo Legale, secondo pure il parere del notaio rogante, Ti permetteranno, arrivati a questo punto, di inserire le migliori clausole possibili di "tutela" nell'atto di compravendita...... e pertanto procedi pure tranquilla e serena (gli eventuali rischi che corri dovrebbero essere stati valutati veramente improbabili e minimi se non quasi nulli).

Altra cosa è la valutazione del comportamento tenuto dall'Agente Immobiliare, sia in pase di trattativa che di stesura del "Preliminare" e fasi successive. E' indubbio che molti tendano a ridurre il compito dell'Agenti Immobiliari come colui il quale mette solo in relazione le parti per la conclusione dell'affare, ma la più recente giurisprudenza ed in secundis le stesse Camere di Commercio (ometto citazioni in merito per non dilungarmi troppo) sono proprio dell'avviso contrario. L'Agente Immobiliare è sicuramente colpevole di non aver messo a conoscenza l'acquirente di "fatti importanti per la conclusione dell'affare" a lui noti. Prova del fatto è la stesura del preliminare dove non vien fatto alcun riferimento alla provenienza "donativa" del bene immobile. L'unica cosa che può sortire un qualche effetto nei confronti dell'Agenti Immobiliari è la denuncia del suo comportamento che va fatta alla competente Camera di Commercio, che è l'unica che può irrogare sanzioni di carattere disciplinare nei confronti di un Agenti Immobiliari Sappi però che secondo me, come ho già detto in un mio post predente, sarà difficile intentare altra causa per risarcimento danni morali, materiali, esistenziali etc. etc., se poi in sostanza concludi od hai già concluso l'affare (sarebbe arduo provarlo). In Camera di Commercio la segnalazione io la farei, assistito nella forma e nei modi sempre e comunque da un Legale.

Con Affetto

Emanuele

Agente Immobiliare
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Emanuele mi sembri molto preparato in materia.
Spieghiamo approfonditamente, visto che molti utenti lo chiedono e magari avendo acquistato un bene proveniente da donazione hanno paura di 'perdere' la casa, tutto il percorso dell'eventuale azione di riduzione con tempistiche e modalità?
Grazie in anticipo.

Spero di non deludere nessuno se inserisco pari pari (fonte overlex) questo breve ed esauriente riassunto, che penso possa servire allo scopo :

.... " Il nostro legislatore ha voluto riservare al nucleo familiare del defunto una parte del suo patrimonio, prevedendo, a favore dei legittimari (coniuge, figli ed ascendenti) l'indisponibilità di una determinata sua porzione: la cosiddetta quota di legittima , la cui liquidazione è una fondamentale operazione mediante la quale i legittimari sono tutelati (art. 556 c.c.). La protezione legale dei legittimari avviene sia con riguardo all' asse ereditario ( relictum), ovverosia tutti i beni e diritti di cui il “de cuius” era ancora titolare al momento del decesso, sia al cosiddetto donatum, in altre parole il complessivo valore delle donazioni disposte in vita dal defunto . Aggiungendo al valore del relictum quello del donatum si ottiene la massa ereditaria fittizia, sulla quale si calcola la quota disponibile (ossia i beni e i diritti a completa e libera disposizione del defunto) e la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservato ai legittimari (la “legittima”).
Allo scopo di garantire concretamente che la quota legittima sia acquisita dai legittimari, il codice civile contempla le "azioni di riduzione" e di "restituzione" (artt. 553- 564) tra loro correlate, consequenziali e dirette alla reintegrazione di tale quota , qualora sia stata lesa o intaccata dal testamento, oppure dalle donazioni disposte in vita dal deceduto congiunto. L'azione personale di riduzione, che rende inefficaci le donazioni stipulate e le disposizioni testamentarie volute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni dei legittimari, può essere spiegata, però, solo dopo l'apertura della successione (ossia dopo l'avvenuto decesso del de cuius) , ed è soggetta a prescrizione decennale. Le donazioni compiute dal defunto, però, possono essere ridotte, solo qualora il legittimario totalmente pretermesso o parzialmente leso nella quota legittima non trova soddisfazione del suo diritto sul relictum. Inoltre, quando si agisce in riduzione, sono ridotte innanzi tutto le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, e successivamente le donazioni, iniziando dall'ultima, in ordine temporale, risalendo via via alle precedenti, fino a che non sia stata interamente reintegrata la quota riservata al legittimario.
L'azione reale di restituzione, invece, è intentata qualora e solo se i legittimari, esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, non trovano soddisfazione nel patrimonio del beneficiario delle donazioni o del lascito testamentario. In pratica i legittimari, con tale azione, possono rivolgersi agli attuali proprietari dei beni donati e disposti per testamento, e pretenderne la restituzione.

Azioni di riduzione e restituzione successive alla legge n.80/2005

Prima del 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della citata legge, i terzi acquirenti dei beni donati o pervenuti per testamento al loro dante causa erano sempre a rischio di doverli restituire al legittimario leso, e difficilmente potevano,poi, soddisfare il loro credito di regresso. Invero, potendo agire il legittimario in restituzione contro gli aventi causa dei donatari, chiunque fosse nella attuale titolarità dei beni precedentemente donati, sarebbe potuto essere coinvolto nella vertenza giudiziaria generata dalle pretese dei legittimari rivendicate contro i donatari. In tal caso i terzi acquirenti di beni di provenienza donativa correvano l'alea di essere pregiudicati in ragione dell'esercizio di diritti e della tutela riservati per legge ai legittimari: almeno sino al decorso del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.

Nuovo panorama normativo

La legge n.80/2005 ha novellato il quadro normativo di riferimento, e le novità concernono soprattutto proprio la tutela degli acquirenti di beni provenienti da donazione, giacché:

• l'azione di restituzione non può essere promossa (dopo aver esperito con successo l'azione di riduzione) qualora siano decorsi oltre venti anni dalla donazione;

• l'azione di riduzione , se esperita dopo venti anni dalla trascrizione della donazione non rende inefficaci ipoteche e pesi gravanti sul bene recuperato, escluso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene medesimo; se è avviata prima dei venti anni dalla donazione, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da tali pesi o diritti reali di garanzia (ossia ipoteche)

• al fine di evitare che il termine ventennale pregiudichi i legittimari, costoro possono formulare un' opposizione stragiudiziale alla donazione. In pratica essi notificano la volontà e la ferma determinazione di opporsi alla donazione al beneficiario della stessa, e la rendono pubblica mediante trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare. In tal caso, il termine di venti anni è sospeso, ed i terzi ben si guarderebbero dall'acquistare beni precedentemente donati.

Le disposizioni contenute nella citata legge, hanno previsto, pertanto, un'ulteriore scadenza ventennale, entro cui i legittimari devono esercitare le loro pretese, altrimenti non potranno più rivendicare le loro ragioni verso i terzi acquirenti, ed in tal modo hanno agevolato e migliorato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni; ma al contempo hanno istituito l'opposizione alla donazione che costituisce, sicuramente, una maggiore tutela per i legittimari lesi dal “de cuius ereditate agitur”. "

Un caro saluto.

Emanuele
 

MassimoF

Membro Attivo
Agente Immobiliare
SE posso esserre utile, forse in ritardo, ho appena risolto una questione molto simile rogitando la scorsa settimana. 50% dell'immobile donato, 2 bambine piccole ecc. La banca che ha erogato il mutuo ha chiesto una fideiussione al donante, che pur di far vendere alla moglie ha accettato di sottoscrivere. Inoltre il Notaio ha scritto la clausola che, in caso di problemi, la moglie venditrice si ritiente coobligata verso gli acquirenti. Spero possa essere utile... ciao
 

ritamini76

Nuovo Iscritto
Dopo un bel po' che non mi faccio sentire, eccomi qui!
Alla fine sono riuscita ad avere il mutuo, e il Notaio ha inserito la clausola per cui i venditori si prendono la responsabilità nel caso sorgessero problemi.
Quindi acquisto fatto.
Poi hoi avuto un'altra bella sorpresa. E' venuto il ragazzo per montarmi il mobile del bagno e si è rifiutato eprchè le piastrelle erano staccate dal muro...
In sostanza ho dovuto rifare tutto il bagno!!!
Cerchiamo di vedere il lato positivo, è sicuramente più bello adesso, ma quanti soldi, quanto tempo e quanta fatica!
Ancora grazie a tutti per i consigli e il sostegno morale.
 

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