immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per un migliore approfondimento in merito e maggiore chiarezza riporto questa esauriente dissertazione in merito (citazione da guidelegali.it) :

" Il decreto - legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005, n. 80 ha apportato alcune modifiche agli articoli 561 e 563 del Codice Civile, al fine di agevolare la circolazione dei beni già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito. Tra queste, la previsione dell’ atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
All’uopo occorre, innanzitutto, precisare che prima della riforma il terzo che avesse acquistato un bene oggetto di donazione poteva subire l’ ”espropriazione” del bene da parte del legittimario, leso nella sua quota di legittima, che avesse agito con azione di riduzione per la restituzione di quel bene.
Orbene, a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma, il nuovo art. 563 c.c. sottopone ad un termine preclusivo di venti anni dalla trascrizione della donazione il diritto del legittimario di chiedere ai terzi aventi causa dai donatari, contro i quali è stata pronunciata l’azione di riduzione, la restituzione dei beni oggetto della lesione, “premessa l’escussione dei beni del donatario” e sempre che il terzo acquirente non paghi in denaro l’equivalente del valore del bene.
La ratio della norma è evidentemente quella di tutelare l’affidamento del terzo acquirente di un bene di provenienza donativa e garantire la sicurezza dei traffici giuridici, anche a discapito dei legittimari, lesi o pretermessi, laddove siano decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.
Tuttavia, per non intaccare eccessivamente la posizione dei legittimari, la legge ha introdotto nel nostro ordinamento la predetta figura dell’ atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Sono legittimati ad esperire l’atto di opposizione, il coniuge ed i parenti in linea retta del "de cuius".

Natura, forma e caratteristiche dell’atto

L’ atto stragiudiziale di opposizione alla donazione è un atto, il cui effetto è quello di sospendere il decorso del termine ventennale, al termine del quale il legittimario, leso o pretermesso, a seguito dell’inutile escussione dei beni del donatario, non può più agire con l’azione di restituzione dei beni immobili e mobili donati contro gli aventi causa dal donatario medesimo.
In tal modo, quindi, il legittimario impedisci che il decorso del tempo stabilizzi l’acquisto, riservandosi così di poter agire in restituzione, fatti salvi ovviamente i termini di prescrizione dell’azione.
Si tratta di un atto negoziale, unilaterale e recettizio. Ai sensi dell’art. 563 c.c., infatti, affinché possa produrre effetti esso deve essere notificato e trascritto, nonché rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Con riferimento alla forma, l’art. 563 c.c. non dice nulla al riguardo. Tuttavia, data la necessità della trascrizione si ritiene che esso debba rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
L’atto di opposizione è, altresì, definito quale atto stragiudiziale, personale e rinunziabile.
La definizione, imposta dal legislatore, di atto stragiudiziale, sembra debba interpretarsi alla luce della sua volontà di escludere che esso debba essere posto in essere attraverso una domanda giudiziale.
Con riferimento al carattere della personalità, con esso si intende che gli effetti dell’atto si producono solo a favore di chi lo ha posto in essere, e non nei confronti degli altri legittimari.
Per quanto concerne, invece, la rinunziabilità, la nuova normativa prevede due ipotesi di rinuncia: la rinuncia “preventiva” all’atto di opposizione e quella successiva ad un atto già compiuto e perfezionato, detta propriamente “revoca”.
Per la precisione, la rinuncia “preventiva” opera impedendo di poter successivamente opporsi e quindi determinare la sospensione del termine ventennale, di talché permette il normale decorso del tempo trascorso il quale il legittimario perderà il diritto ad ottenere la restituzione degli immobili o dei beni mobili ceduti dal donatario.
La revoca, invece, determina la cessazione degli effetti ottenuti con l’atto di opposizione, cosicché il termine ventennale precedentemente interrotto riprende, sommandosi al tempo trascorso prima della sospensione.

La rinnovazione

Ai sensi dell’art. 563, quarto comma, c.c., l’ opposizione “perde effetto se non è rinnovato prima che siano trascorsi venti dalla sua trascrizione”.
Ne consegue, dunque, che affinché l’atto di opposizione continui a produrre i suoi effetti è necessario che il legittimario proceda alla rinnovazione, ripercorrendo lo stesso iter formale necessario per l’atto originario.

Ciao e grazie.

Emanuele

Agente Immobiliare
 
S

smoker

Ospite
L’ atto stragiudiziale di opposizione alla donazione è un atto, il cui effetto è quello di sospendere il decorso del termine ventennale, al termine del quale il legittimario, leso o pretermesso, a seguito dell’inutile escussione dei beni del donatario, non può più agire con l’azione di restituzione dei beni immobili e mobili donati contro gli aventi causa dal donatario medesimo.
In tal modo, quindi, il legittimario impedisci che il decorso del tempo stabilizzi l’acquisto, riservandosi così di poter agire in restituzione, fatti salvi ovviamente i termini di prescrizione dell’azione.

L' azione di restituzione si prescrive, eventualmente, non quella di riduzione delle donazioni. è cosa molto diversa.

Smoker

Aggiunto dopo 1 :

Il donante non è morto!

quindi tu compri dal donatario e vorresti essere garantito dagli altri parenti del donante?

Smoker
 

sergio41

Nuovo Iscritto
L’ atto stragiudiziale di opposizione alla donazione è un atto, il cui effetto è quello di sospendere il decorso del termine ventennale, al termine del quale il legittimario, leso o pretermesso, a seguito dell’inutile escussione dei beni del donatario, non può più agire con l’azione di restituzione dei beni immobili e mobili donati contro gli aventi causa dal donatario medesimo.
In tal modo, quindi, il legittimario impedisci che il decorso del tempo stabilizzi l’acquisto, riservandosi così di poter agire in restituzione, fatti salvi ovviamente i termini di prescrizione dell’azione.

L' azione di restituzione si prescrive, eventualmente, non quella di riduzione delle donazioni. è cosa molto diversa.

Smoker

Aggiunto dopo 1 :



quindi tu compri dal donatario e vorresti essere garantito dagli altri parenti del donante?

Smoker

Si, questo è il concetto.
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L’ atto stragiudiziale di opposizione alla donazione è un atto, il cui effetto è quello di sospendere il decorso del termine ventennale, al termine del quale il legittimario, leso o pretermesso, a seguito dell’inutile escussione dei beni del donatario, non può più agire con l’azione di restituzione dei beni immobili e mobili donati contro gli aventi causa dal donatario medesimo.
In tal modo, quindi, il legittimario impedisci che il decorso del tempo stabilizzi l’acquisto, riservandosi così di poter agire in restituzione, fatti salvi ovviamente i termini di prescrizione dell’azione.

L' azione di restituzione si prescrive, eventualmente, non quella di riduzione delle donazioni. è cosa molto diversa.

Smoker

Aggiunto dopo 1 :



quindi tu compri dal donatario e vorresti essere garantito dagli altri parenti del donante?

Smoker

Ti ringrazio per la possibilità che mi dai di chiarire ulteriormente i concetti che volevo esprimere al mio punto 3), così con l'occasione facciamo un pò di didattica per tutti.

Il termine per esperire l'azione di riduzione è di dieci anni e decorre, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, dall'accettazione dell'eredità o dall'apertura della successione a seconda che la lesione della quota di riserva sia stata determinata da un'istituzione ereditaria ovvero da donazione.
L'azione di riduzione della donazione però non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.

Spero che questa ulteriore specificazione chiarisca meglio a tutti i concetti tecnici di "azione di riduzione" e di "atto stragiudiziale di opposizione alla donazione", che come hai giustamente sottolineato sono due cose diverse.

Ti ringrazio e Ti saluto.

Emanuele

Agente Immobiliare
 
S

smoker

Ospite
L'azione di riduzione della donazione però non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.

Non concordo con questa interpretazione che tu dai della nuova norma del 2005, per questi motivi:
l' erede legittimario leso o pretermesso può, nei modi previsti dalla legge, impugnare le donazioni lesive della quota di legittima. Esperita vittoriosamente l' azione di riduzione l' erede escute i beni del donatario e se il donatario ha venduto il bene donato (immobile) il legittimario può chiedere la restituzione ai terzi acquirenti del donatario. La novità del 2005 dice che se sono trascorsi 20 anni dalla donazione, salvo opposizione, il legittimario non può chiedere la restituzione al terzo acquirente dal donatario, ma può rivalersi esclusivamente sui beni del donatario. Quindi il termine ventennale prescrive l' azione di restituzione contro il terzo e rende certo l' acquisto del terzo di bene di provenienza donativa. L' azione di riduzione delle donazioni potrà essere esercitata alla morte del donante, dal legittimario, entro 10 anni dall' accettazione dell' eredità, che deve essere per forza fatta con beneficio di inventario.
In definitiva la novella del 2005 comprime i diritti del legittimario contro i terzi acquirenti dal donatario, trascorsi 20 anni, dalla trascrizione della donazione, ma non preclude i diritti lesi del legittimario contro il donatario, anche se trascorsi 20 anni.

Smoker
 

immobiliarevenezia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'azione di riduzione della donazione però non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.

Non concordo con questa interpretazione che tu dai della nuova norma del 2005, per questi motivi:
l' erede legittimario leso o pretermesso può, nei modi previsti dalla legge, impugnare le donazioni lesive della quota di legittima. Esperita vittoriosamente l' azione di riduzione l' erede escute i beni del donatario e se il donatario ha venduto il bene donato (immobile) il legittimario può chiedere la restituzione ai terzi acquirenti del donatario. La novità del 2005 dice che se sono trascorsi 20 anni dalla donazione, salvo opposizione, il legittimario non può chiedere la restituzione al terzo acquirente dal donatario, ma può rivalersi esclusivamente sui beni del donatario. Quindi il termine ventennale prescrive l' azione di restituzione contro il terzo e rende certo l' acquisto del terzo di bene di provenienza donativa. L' azione di riduzione delle donazioni potrà essere esercitata alla morte del donante, dal legittimario, entro 10 anni dall' accettazione dell' eredità, che deve essere per forza fatta con beneficio di inventario.
In definitiva la novella del 2005 comprime i diritti del legittimario contro i terzi acquirenti dal donatario, trascorsi 20 anni, dalla trascrizione della donazione, ma non preclude i diritti lesi del legittimario contro il donatario, anche se trascorsi 20 anni.

Smoker

Probabilmente non hai avuto modo di leggere con la dovuta attenzione il mio post precedente in riferimento al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005, n. 80, che mi sembra molto preciso e dice proprio, con adeguati riferimenti ed in modo molto più analitico e dettagliato, quanto da te in parte sottolineato.

" .... a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma, il nuovo art. 563 c.c. sottopone ad un termine preclusivo di venti anni dalla trascrizione della donazione il diritto del legittimario di chiedere ai terzi aventi causa dai donatari, contro i quali è stata pronunciata l’azione di riduzione, la restituzione dei beni oggetto della lesione, “premessa l’escussione dei beni del donatario” e sempre che il terzo acquirente non paghi in denaro l’equivalente del valore del bene...."

Resta chiaro che i riferimenti della "azione di riduzione" citati nei miei post servivano esclusivamente per dare le informazioni corrette e necessarie a chi le ha richieste inizialmente e cioè ad un "terzo".

Se poi dobbiamo fare giurisprudenza sul tema della "azione di riduzione", consiglierei di aprire un nuovo post, sottolineando che il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto nei confronti del donatario/i è decennale e diciamo che parte (senza approfondire ulteriormente) dall'apertura della successione.

Pertanto confermo e chiarisco meglio allora quello ho detto, e cioè che "l'azione di riduzione" (nei confronti di terzi) non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.

Se posso permettermi, prima di parlare di "interpretazione" sarebbe invece più opportuno nello smentire o confermare, citare adeguati riferimenti normativi, legislativi e/o giurisprudenziali in modo tale da correggere od aggiornare in modo più preciso e corretto quanto magari erroneamente o frettolosamente citato da un collega di blog, senza magari allontanarsi troppo dagli argomenti utili a chi ha fatto inizialmente delle richieste ben precise.

Cordialmente

Emanuele

Agente immobiliare

Sempre
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Emanuele mi sembri molto preparato in materia.
Spieghiamo approfonditamente, visto che molti utenti lo chiedono e magari avendo acquistato un bene proveniente da donazione hanno paura di 'perdere' la casa, tutto il percorso dell'eventuale azione di riduzione con tempistiche e modalità?
Grazie in anticipo.
 
S

smoker

Ospite
Probabilmente non hai avuto modo di leggere con la dovuta attenzione il mio post precedente in riferimento al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005, n. 80, che mi sembra molto preciso e dice proprio, con adeguati riferimenti ed in modo molto più analitico e dettagliato, quanto da te in parte sottolineato.

" .... a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma, il nuovo art. 563 c.c. sottopone ad un termine preclusivo di venti anni dalla trascrizione della donazione il diritto del legittimario di chiedere ai terzi aventi causa dai donatari, contro i quali è stata pronunciata l’azione di riduzione, la restituzione dei beni oggetto della lesione, “premessa l’escussione dei beni del donatario” e sempre che il terzo acquirente non paghi in denaro l’equivalente del valore del bene...."

Resta chiaro che i riferimenti della "azione di riduzione" citati nei miei post servivano esclusivamente per dare le informazioni corrette e necessarie a chi le ha richieste inizialmente e cioè ad un "terzo".

Se poi dobbiamo fare giurisprudenza sul tema della "azione di riduzione", consiglierei di aprire un nuovo post, sottolineando che il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto nei confronti del donatario/i è decennale e diciamo che parte (senza approfondire ulteriormente) dall'apertura della successione.

Pertanto confermo e chiarisco meglio allora quello ho detto, e cioè che "l'azione di riduzione" (nei confronti di terzi) non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.

Se posso permettermi, prima di parlare di "interpretazione" sarebbe invece più opportuno nello smentire o confermare, citare adeguati riferimenti normativi, legislativi e/o giurisprudenziali in modo tale da correggere od aggiornare in modo più preciso e corretto quanto magari erroneamente o frettolosamente citato da un collega di blog, senza magari allontanarsi troppo dagli argomenti utili a chi ha fatto inizialmente delle richieste ben precise.

Cordialmente

Emanuele

Agente immobiliare

Sempre

L' azione di riduzione va sempre esperita contro il donatario anche se, a sua volta, il donatario a venduto l' immobile. L' azione di riduzione ha solo un termine prescrizionale. Il termine ventennale di prescrizione è riferito all' azione di restituzione nei confronti del terzo. Leggiti gli artt. 561 e 563 cc.
Il copia incolla va bene è la tua interpretazione che non condivido, infatti tu scrivi: l' azione di riduzione (nei confronti di terzi) non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva"
Leggiamo l' art. 563 cc :Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. (1)

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
In definitiva l' azione di riduzione è cosa diversa dall' azione di restituzione, perchè azione separata, eventuale e successiva a quella di riduzione. Infatti il caso emblematico è che il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.

Spero di aver letto bene il copia e incolla.

Smoker
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto