Premesso che è un discorso in generale, dividiamo le fattispecie in:perché se avessero firmato qualcosa non vi è nullità?
1) Acquisto immobili ancora privi di titolo abilitativo presentato, e definiamo questo caso "vendita su carta"
2) acquisto immobili con titolo abilitativo almeno presentato, definito "vendita immobili in costruzione"
Nel primo caso, nonostante qualche opinione contraria la dottrina e la giurisprudenza anche costituzionale si sono pronunciate per l’inapplicabilità della normativa in tema di immobili da costruire alle vendite sulla carta perché mancano i presupposti richiesti dalla legge e cioè la presentazione della domanda di titolo edilizio ed una disciplina così incisiva sulla libertà negoziale non può essere estesa analogicamente.
E’ però possibile per l’acquirente, ovviamente, richiedere le stesse tutele al costruttore su base volontaria ed è auspicabile un intervento normativo che colmi questa lacuna che lascia scoperte le ipotesi in cui il compratore ha meno garanzie da parte del venditore.
Purtroppo, non è così: l’oggetto del contratto esiste comunque, e rientra sempre nella fattispecie di “vendita di cosa futura” .il titolo abilitativo alla costrizione non esiste, manca quindi l'oggetto del contratto... quindi a mio avviso tutto lo scritto è nullo.
La norma (dlgs 122/2005, poi modificato dal Decreto Legislativo n. 14/2019)
riguarda solo gli “immobili da costruire”, e li definisce come “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.
Sono esclusi gli immobili per i quali il permesso non sia ancora stato richiesto, cioè quelli per cui esiste solo il progetto, e pure quelli per cui anche il progetto è solo un’ipotesi nella testa del costruttore: questo non esclude che l’oggetto del contratto sia identificabile, perché non è certo la presentazione della richiesta di permesso che li identifica, ma la descrizione di quello che sarà, e che viene promesso in vendita.
Se io ti dico “ti venderò un immobile che sarà fatto così e cosa’ , e tu ti fidi di me, il contratto è valido, a tuo rischio e pericolo, per dirla in parole poverissime.
“