Purtroppo la circolare n°26/E del 1° giugno 2011 richiede l'invio della raccomandata postale a pena di inammissibilità al regime della cedolare (par. 2.3 "E' esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore.".
A puro titolo di informazione, ricordo, comunque, che i precedenti strumenti normativi (D.Lgs. n°23 del 14 marzo 2011 e Provvedimento Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011) prevedevano che il conduttore dovesse essere informato della scelta operata dal locatore a mezzo di lettera raccomandata, non entrando nel merito della stessa.
Chi avesse eseguito una raccomandata a mano prima del 1° giugno potrebbe, quindi, far valere il principio del rispetto delle finalità della previsione legislativa, nonché la tutela della buona fede nella applicazione di una norma di legge, in assenza di chiarimenti ufficiali, di fatto pervenuti in data successiva (1° giugno 2011). Chi, invece, dopo tale data, non avesse ottemperato a tale obbligo, per via postale, temo (e spero tanto di essere smentita) non abbia rimedi, anche se personalmente ritengo che la scelta della cedolare si sia manifestata, in primo luogo, con il pagamento degli acconti, ma, di fatto, esplichi compiutamente i suoi effetti solo l'anno prossimo, in sede di dichiarazione dei redditi, rimanendo la raccomandata di rito all'inquilino solo una condizione d'accesso. Sarebbe, in ogni caso, opportuno un chiarimento ufficiale della correttezza di questa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.