La locazione di porzioni di alloggio o di camere (purchè abitabili/agibili e relativa ampiezza minima dei singoli locali che, in rapporto al numero dei conduttori – in caso di locazione parziale di appartamento - alcune convenzioni locali disciplinano in modo assai rigoroso) di una singola unità immobiliare ad una pluralità di conduttori con canoni differenziati, applicabile (salvo limitazioni previste dagli accordi locali) a qualsiasi tipologia abitativa, è vantaggiosa per il locatore perchè può gestire i diversi contratti in maniera diretta, senza l’obbligo di registrare continue cessioni e per il conduttore perchè quest'ulltimo risponde solo della sua quota d’affitto e del deposito cauzionale (le partite economiche relative a questi due aspetti sono individuali) e perché il recesso non è in solido (il conduttore non deve sottostare al consenso degli altri co-conduttori per uscire dal contratto).
Il contro, in caso di sottoscrizione di più contratti separati a canone concordato, è che locando una porzione dell’alloggio, in luogo dell’intero, nel calcolo del canone di locazione occorre tenere conto, secondo le metodologie di calcolo previste dall’accordo locale, della sola superficie della porzione dell’immobile locata e non dei vani condivisi (cucina, disimpegno, sala ecc.), salvo espresso metodo di calcolo previsto dall’accordo stesso (alcune convenzioni locali, in caso di locazione parziale transitoria, considerano al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi, escludendo ogni maggiorazione per i metri quadrati relativi all’arredamento), di fatto riducendo cospicuamente il canone che si potrebbe ricavare locando l’intero immobile (la somma dei canoni dei singoli contratti, in genere, è minore del canone applicabile all’intera superficie dell’alloggio).
Riguardo la residenza, il fatto che chi utilizza un appartamento non abbia la residenza all’interno dei locali a lui locati, non esclude che possa essere legittimamente intestatario di un contratto di locazione: la legge di riforma n°431/1998 non impone l’obbligo di residenza per il conduttore. Il tema della residenza del conduttore è legato alla possibilità o meno che il locatore ha di usufruire dei bonus fiscali eventualmente stabiliti dai vari Comuni per i contratti 3+2 (IMU) oppure per i lavoratori dipendenti fuori sede di usufruire di particolari detrazioni legate alla locazione (art. 16, co. 1-bis del TUIR).