CheCasa!

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Agente Immobiliare
Resta il diritto del proprietario ad accedere nella sua proprieta' esclusiva.
Col preavviso di 3 o 5 giorni come stabilito dalle norme.

Non mi risulta che esista alcuna norma sulla locazione atta ad identificare la possibilità, i criteri e le modalità di accesso all'immobile concesso in locazione.

Esiste il diritto di "controllo" a favore del proprietario.
Ed il diritto alla "privacy" ed al corretto e libero esercizio della detenzione a favore dell'inquilino.

Proprio per questo motivo si inseriscono clausole contrattuali atte a:
- stabilire le modalità di preavviso per l'accesso del proprietario
- eventuali modalità di accesso di possibili venditori
- eventuali modalità di accesso di possibili nuovi inquilini a fine locazione
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non mi risulta che esista alcuna norma sulla locazione atta ad identificare la possibilità, i criteri e le modalità di accesso all'immobile concesso in locazione.

Esiste il diritto di "controllo" a favore del proprietario.
Ed il diritto alla "privacy" ed al corretto e libero esercizio della detenzione a favore dell'inquilino.

Proprio per questo motivo si inseriscono clausole contrattuali atte a:
- stabilire le modalità di preavviso per l'accesso del proprietario
- eventuali modalità di accesso di possibili venditori
- eventuali modalità di accesso di possibili nuovi inquilini a fine locazione

A me invece risulta che non possa essere negato il diritto di visita al locatore.

L'unico requisito dovuto, e' la presenza dell'inquilino, necessaria perche' i diritti di possesso e godimento, gli sono stati teasferiti in forza del contratto.

Circostanza che (mi) appariva al quanto elementare.

Per questo effetto, si utilizzano le locuzioni dei 3 o dei 5 giorni, volte a determinare la definizione di "congruo preavviso".
Concepite a tutela del locatario.

Atteso che l'inquilino, non puo' sottrarsi, al diritto del locatore di visitare la sua proprieta' esclusiva, anche se il contratto non lo prevede.

Perche' un contratto di locazione, dove si concedono ad un altro dei diritti (parziali), non puo' inibire un diritto universale.

Rappresentato dal titolo di proprieta'.

Ti diro' di piu' Gianluca caro da Riccione:

In particolari ed eccezionali casi di urgenza e o pericolo, al locatore e' consentito di accedere nell'alloggio locato, senza nemmeno darne il preavviso.

Per la difesa e la salvaguardia di un suo leggittimo diritto.
 

kipsing

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Io che non sono del vostro mondo, penso che sia assolutamente legittimo che il proprietario visiti o controlli la sua proprietà (con preavviso naturalmente e non facendo improvvisate).
Dico altresì che il proprietario ha tutto il diritto di vendere il suo immobile e di farlo visitare a terzi, anche dopo aver messo precedentemente in cantiere una locazione.
Però non dopo 1 giorno dalla firma del contratto di locazione!
Ma non esiste, daiii.... è questo che contesto.
Dietro c'è una sorta di premeditazione, una disperazione latente (visto che non riesce a vendere) da parte del proprietario, come a dire "incasso l'affitto e intanto proseguo a cercare il compratore" (con tutto ciò che comporta questa cosa).

Come mi avete spiegato voi stessi, il proprietario lo può fare, non vi sono leggi che lo vietano, ma rifacendomi al "buonsenso" che citavo nei post precedenti... tu proprietario in questo caso "ME LO DEVI DIRE PRIMA". Questo aspetto avrebbe dovuto essere discusso in fase di contrattazione. Non ci sono santi che tengano.
E' controproducente per entrambe le parti omettere o cambiare la carte in tavola subito dopo aver firmato il contratto. Per mille ragioni, come ad esempio nel mio caso.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Tornando alla domanda iniziale e dato per scontato che dovranno essere riconosciute alla prima agenzia le provvigioni, avete pensato di redigere una scrittura privata con il proprietario del primo appartamento?
Un accordo (il legale che vi seguirà valuterà se inserire la clausola nel contratto di locazione oppure in una scrittura privata a latere) ove converrete che, qualora la prima agenzia richiederà il pagamento della provvigione al conduttore, questi potrà compensarla con le somme dovute al locatore a titolo di canoni.
 

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