Se marmottona non intende percepire alcun corrispettivo per la consegna dell’immobile (al di là del rimborso spese per le utenze e per il condominio), è possibile ricorrere al contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile. Se, poi, il comodante affitta l’immobile ricevuto in comodato, il relativo reddito è imputabile al comodante proprietario, non al comodatario. Il contratto di comodato è un contratto di cortesia che, quindi, non attribuisce alcun diritto reale di godimento al comodatario, essendo questi solo un detentore del bene.
Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, in qualità di locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal comodante (proprietario) al comodatario. Ne discende che il reddito effettivo (canoni di locazione) del fabbricato deve essere imputato, in questa ipotesi, al proprietario dell’immobile (quadro RB del modello UNICO o quadro B del modello 730).
Ove, invece, il locatore percepisca un corrispettivo per la consegna dei locali, si è in presenza di una locazione, con conseguente obbligo di ricorrere alle tipologie di contratti previsti dalla legge n°431/1998.