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Certo... se viene fatturata come prestazione occasionale, ed il motivo per cui non deve essere superare il 50 % è perchè diventerebbe attività prevalente e quindi si potrebbe configurare il reato di " elusione fiscale " non evasione, in quanto la prestazione occasionale non prevede l'obbligo del versamento contributivo, allo stesso modo è normale che se fatturi per una prestazione occasionale € 10.000 gli organi di controllo potrebbero contestarti la mediazione nascosta, ma se hai le carte scritte e sottoscritte e l'importo è congruo alla consuelnza , potranno sbattere dove vogliono ma.. aldilà di tutto " carta canta " . Il principio è quello della elusione, tecnicamente parlando ( e questa è l'assurdità ) , e l'abbiamo scritto anche altre volte, se ti presenti all'A.d.E e ti iscrivi come consulente immobiliare o altra dicitura ( fiscale, commerciale, ecc.,ecc., l'A.d.E. non ha niente da ridire, logicamente devi percepire il pagamento solo da una parte , altrimenti nel caso dell' Agenti Immobiliari fai mediazione e questo è contro legge."la consulenza può essere fornita dal mediatore anche a pagamento e la stessa non può superare, in volume di affari, il 50% del fatturato annuo".
ti fai fare un bel contrattino e sarai a posto.
e se poi non mi paga siamo sicuri che non trovo nessun avvocato che mi assisterà?
Legge 3 febbraio 1989 nr 39
Art. 5
1. omissis
2. omissis
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri esimili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.
Legge 5 marzo 2001 nr 57
Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis
b) omissis
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
Art. 1754 - Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1759 - Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Art. 1761 - Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Alla luce di ciò, posso interpretare che il mediatore non può e non deve fornire consulenze che esulano dalla sua attività, ma può e spesso deve fornire guida e consiglio al fine di tutelare la sua clientela, il pubblico e la sua attività professionale.
Se in talune situazioni la consulenza è tale da implicare un'attività consistente, la regolare fatturazione di essa è a mio avviso del tutto legittima.
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