Antonello

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Agente Immobiliare
Rileggendo i post, si deduce che:

"la consulenza può essere fornita dal mediatore anche a pagamento e la stessa non può superare, in volume di affari, il 50% del fatturato annuo".​

Attendiamo conferme e/o smentite.
 

studiopci

Membro Storico
"la consulenza può essere fornita dal mediatore anche a pagamento e la stessa non può superare, in volume di affari, il 50% del fatturato annuo".
Certo... se viene fatturata come prestazione occasionale, ed il motivo per cui non deve essere superare il 50 % è perchè diventerebbe attività prevalente e quindi si potrebbe configurare il reato di " elusione fiscale " non evasione, in quanto la prestazione occasionale non prevede l'obbligo del versamento contributivo, allo stesso modo è normale che se fatturi per una prestazione occasionale € 10.000 gli organi di controllo potrebbero contestarti la mediazione nascosta, ma se hai le carte scritte e sottoscritte e l'importo è congruo alla consuelnza , potranno sbattere dove vogliono ma.. aldilà di tutto " carta canta " . Il principio è quello della elusione, tecnicamente parlando ( e questa è l'assurdità ) , e l'abbiamo scritto anche altre volte, se ti presenti all'A.d.E e ti iscrivi come consulente immobiliare o altra dicitura ( fiscale, commerciale, ecc.,ecc., l'A.d.E. non ha niente da ridire, logicamente devi percepire il pagamento solo da una parte , altrimenti nel caso dell' Agenti Immobiliari fai mediazione e questo è contro legge.
Daltronde i vari Ingegneri, avvocati, architetti, commercialisti, e via di seguito , quando registrano il pagamento per essersi interessati alla vendita di un immobile, non fatturano come consulenza e prestazione occasionale ?
 

luciobo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Molto interessante, grazie a tutti per la discussione.
Mi sorgono un paio di domande:

1) un costruttore nuovo in zona mi chiede uno studio su tipologie di abitazioni richieste da chi cerca casa e prezzi equi, come mi comporto? non posso fatturare questo servizio come consulenza?

2) e se poi non mi paga siamo sicuri che non trovo nessun avvocato che mi assisterà?

grazie
 

studiopci

Membro Storico
Per come la vedo io le risposte sono :
1 - si -- fattura come consulenza occasionale per studio di fattibilità commerciale finalizzata alla costruzione di alloggi per edilizia residenziale - ( ehhh che paroloni )
2 - ti fai fare un bel contrattino e sarai a posto.
Fabrizio
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buonasera,

leggendo il disposto delle norme tuttora vigenti che disciplinano la nostra attività professionale,

Legge 3 febbraio 1989 nr 39
Art. 5
1. omissis
2. omissis
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri esimili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

Legge 5 marzo 2001 nr 57

Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis
b) omissis
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

ne deduco che il mediatore non può esercitare attività di consulenza di altra natura se non quella relativa alla propria attività, nè occasionalmente nè continuativamente. E' nella natura dell'attività mediatoria fornire consulenze generali in materia immobiliare e in materie collegate all'attività specifica della mediazione, come si deve intendere da alcuni degli articoli del codice civile che disciplinano la nostra professione:

Art. 1754 - Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1759 - Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Art. 1761 - Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Non ritengo possibile attenersi fedelmente alle disposizioni normative, senza espletare una corretta informativa verso la clientela, al fine di fornire un concreto supporto e orientamento per decisioni che hanno rilevanza economica e giuridica. Tale informativa, seppure possa essere a vario titolo fornita, è parte integrante delle attività mediatorie e di quelle ad essa collegate per il perseguimento dello scopo dell'attività.

Alla luce di ciò, posso interpretare che il mediatore non può e non deve fornire consulenze che esulano dalla sua attività, ma può e spesso deve fornire guida e consiglio al fine di tutelare la sua clientela, il pubblico e la sua attività professionale.

Se in talune situazioni la consulenza è tale da implicare un'attività consistente, la regolare fatturazione di essa è a mio avviso del tutto legittima.
 

studiopci

Membro Storico
Stefano ... senza offesa hai riportato cose che sapevamo e sappiamo, gli articoli di legge che hai indicato li conosciamo... ed è anche tacito che nell'esercizio della nostra attività noi offriamo nel prezzo un servizio che è anche quello della consulenza, ora ti chiedo da cosa individui che non possiamo fare consulenza inerente la nostra attività, continuo a ribadire che qualsiasi attività preofessionale avente un cod. meccanografico diverso dalla consulenza può indipendentemente svolgere e fattura in maniera occasionale la prestazione di consulenza... lo ripeto a chiare lettere al di fuori della mediazione. Fabrizio

P.S: se non sbaglio proprio RE-MAx contempla la figura del consulente immobiliare .
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Fabrizio,

Alla luce di ciò, posso interpretare che il mediatore non può e non deve fornire consulenze che esulano dalla sua attività, ma può e spesso deve fornire guida e consiglio al fine di tutelare la sua clientela, il pubblico e la sua attività professionale.

con questa frase ho scritto che non si può e non si deve valicare il limite delle proprie competenze

Se in talune situazioni la consulenza è tale da implicare un'attività consistente, la regolare fatturazione di essa è a mio avviso del tutto legittima.

intendendo dire che - al di là delle consulenze fornite informalmente - se si stabilisce una data prestazione e un preciso compenso la consulenza è regolare come lo è la relativa fatturazione, anche da parte di un mediatore.

Citando gli articoli di legge e commentandoli ho voluto dare la mia interpretazione, anche se magari lo stesso concetto era stato già espresso, al fine di contribuire alla discussione.

Non sono affatto offeso, non ne avrei motivo.

La locuzione di "Consulente Immobiliare" in uso nella rete RE/MAX si propone due aspetti prevalenti:

Il primo si rivolge al pubblico, con il fine di comunicare la disponibilità ad offrire quella "guida" e "consiglio" utili ad orientare le proprie scelte.

Il secondo è prevalentemente ad uso e consumo interni alla rete. Di questa locuzione infatti possono farne uso solo coloro che abbiano conseguito la regolare iscrizione all'(ex) ruolo agenti di affari in mediazione e non coloro che invece, pur collaborando con le agenzie, debbono astenersi dal praticare mediazione e -tantopiù - consulenza.
 

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