Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il ricorso alla commissione non deve essere fatto invocando la privacy o la riservatezza, altrimenti si perde in partenza, ma invocando:
per il dovere di citare il nostro compenso nel rogito: il principio dell'impossibilita' di discriminazione, cioè secondo il Ricorrente, lo stato italiano sta' discriminando una categoria di lavori e solo quella, violando solo la loro di privacy, a discapito e potenziale vantaggio di terzi, creando una frustrazione ed un disagio tipici del "discriminato". In aggiunta e come rafforzativo, tale discriminazione si esplicita nel rendere pubblici (Rogito) gl'introiti personali di un soggetto, esponendono a potenziali azioni di terzi in forza di questo.

per la coobbligazione del versamento dell'imposta di registro: invece viola il principio che io sono responsabile di cio' che posso essere responsabile, se tu stato mi dai solo oneri, senza avere la possibilita' di esplicarli secondo i tuoi dettami, è come dire a un tetraplegico di correre, con tutta la buona volonta', non puo' riuscirci. E cosi' noi, non essendo obbligatori (per fortuna) per legge ne' essendo autorizzati a violare il diritto d'autore del notaio o dell'avvocato che stipulasse un compromesso tra le parti e non volesse darcene copia (cosa dovremmo fare? prenderlo a testate, se non ce lo da' per la registrazione? e/o le parti stesse che a nostra insaputa dovessere fare compromessi, come posso io saperlo e rendermene responsabile?

Ecco che i principi del ricorso sono ben diversi da quelli prospettati dal Cattedrato:
1) discriminazione (non privacy).
3) impossibilita' oggettiva ad adempiere puntualmente

;)

p.s.: solo frutto di qualche anno di giurisprudenza, nulla di sicuro........il parere di codesto uomo di legge, seppur rispettabile e di cui personalmente lo ringrazio, non mi pare sufficiente ne' completo.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il ricorso alla commissione non deve essere fatto invocando la privacy o la riservatezza, altrimenti si perde in partenza, ma invocando:
per il dovere di citare il nostro compenso nel rogito: il principio dell'impossibilita' di discriminazione, cioè secondo il Ricorrente, lo stato italiano sta' discriminando una categoria di lavori e solo quella, violando solo la loro di privacy, a discapito e potenziale vantaggio di terzi, creando una frustrazione ed un disagio tipici del "discriminato". In aggiunta e come rafforzativo, tale discriminazione si esplicita nel rendere pubblici (Rogito) gl'introiti personali di un soggetto, esponendono a potenziali azioni di terzi in forza di questo.

per la coobbligazione del versamento dell'imposta di registro: invece viola il principio che io sono responsabile di cio' che posso essere responsabile, se tu stato mi dai solo oneri, senza avere la possibilita' di esplicarli secondo i tuoi dettami, è come dire a un tetraplegico di correre, con tutta la buona volonta', non puo' riuscirci. E cosi' noi, non essendo obbligatori (per fortuna) per legge ne' essendo autorizzati a violare il diritto d'autore del notaio o dell'avvocato che stipulasse un compromesso tra le parti e non volesse darcene copia (cosa dovremmo fare? prenderlo a testate, se non ce lo da' per la registrazione? e/o le parti stesse che a nostra insaputa dovessere fare compromessi, come posso io saperlo e rendermene responsabile?

Ecco che i principi del ricorso sono ben diversi da quelli prospettati dal Cattedrato:
1) discriminazione (non privacy).
3) impossibilita' oggettiva ad adempiere puntualmente

;)

p.s.: solo frutto di qualche anno di giurisprudenza, nulla di sicuro........il parere di codesto uomo di legge, seppur rispettabile e di cui personalmente lo ringrazio, non mi pare sufficiente ne' completo.

procediamo seroli. se c'è 1 possibilità concreta procediamo ;)
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non che se si fa' si vince disicuro.........pero' secondo me il fine persecutorio e/o discriminante c'è e per il secondo aspetto (la coobbligazione al registro) mi pare proprio palese...........poi, come sempre, mi posso sbagliare.

Pero' Luciano, se il Cattedrato risponde cosi' ad una domanda cosi' importante per tutta la categoria, in maniera cosi' approssimativa, suggerisco di cambiare Docente............o forse gl'è stata fatta solo una telefonata superficiale e lui ha risposto di conseguenza, adeguandosi...............allora, se ci si deve occupare cosi' di 2 questioni come queste, allora lasciate perdere, ci metteremo di piu' ma preferiamo pensarci da soli............o si fa' perbenino o meglio lasciar perdere.
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Non che se si fa' si vince disicuro.........pero' secondo me il fine persecutorio e/o discriminante c'è e per il secondo aspetto (la coobbligazione al registro) mi pare proprio palese...........poi, come sempre, mi posso sbagliare.

Pero' Luciano, se il Cattedrato risponde cosi' ad una domanda cosi' importante per tutta la categoria, in maniera cosi' approssimativa, suggerisco di cambiare Docente............o forse gl'è stata fatta solo una telefonata superficiale e lui ha risposto di conseguenza, adeguandosi...............allora, se ci si deve occupare cosi' di 2 questioni come queste, allora lasciate perdere, ci metteremo di piu' ma preferiamo pensarci da soli............o si fa' perbenino o meglio lasciar perdere.

OK procedete io sono con voi a titolo personale !
Pronto firmare i ricorsi e partecipare alle spese. :ok:
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
per la coobbligazione del versamento dell'imposta di registro

Quello che si vorrebbe, atteso che l'obbligo sia legale, è lo stesso trattamento riservato e che spetta ai pubblici ufficiali.
Mi spiego: il notaio è obbligato alla registrazione ed anche alla trascrizione.
Se il cliente non paga, emette una notula ed è titolo esecutivo.
Anche il mediatore è obbligato alla registrazione.
Se il cliente non paga, emette una notula e si affida ad un legale.
Avrà ragione alla fine della causa oppure no.
Come si noterà non esiste la stessa tutela per lo stesso lavoro svolto da cittadini italiani.
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Vi diro' di piu',
l'Agenti Immobiliari per la sua forma giuridica non ha diritto alla Provvista, cioè non potrebbe prendere anticipatamente dei soldi dai clienti per poi usarli ad esempio per pagarci la registrazione del compromesso (centro studi Notariato, mi pare) ma dovrebbe fare l'inverso, anticipare lui i soldi e poi farseli rendere dopo.:risata:
 

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