L’art. 1936 c.c. che disciplina il contratto di fideiussione, definisce fideiussore colui il quale, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
In ragione della sua natura, tale garanzia assume carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale, pertanto, non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose.
Per quanto concerne l’oggetto della fideiussione, va detto che con essa può anche garantirsi un debito condizionale o futuro, purché in questo secondo caso risulti espressamente indicato l’importo massimo garantito (così art. 1938 c.c., come modificato dalla Legge 154/1992).
A tutela del fideiussore di una obbligazione futura dispone poi l’art. 1956 c.c. che questi è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del terzo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento de credito.
Aggiunge il secondo comma dello stesso art. 1956 che non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Vista la legittimità degli interessi delle parti tutte e dei contratti stipulati non esiste norma che proibisca di ricevere una fideiussione a garanzia dei canoni e coerentemente si possono leggere le motivazioni delle diverse sentenze della Suprema Corte
Ne consegue che quanto detto dal legale dovrebbe essere inteso non come generale proibizione di stipula di un contratto fideiussorio ma di giusta limitazione di talune richieste di garanzia che eccedano quanto sopra indicato.
Kurt