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25 mq di differenza gli rilevava anche il mio gattoquesito si deve citare solo l'agente immobiliare-sua assicurazione- per pubblicita ingannevole o anche venditore?
i danni oltre la differenza prezzo quali richiedere previa mediazione?
a maggior ragione un professionista iscritto all'albo con responsabiita professionale25 mq di differenza gli rilevava anche il mio gatto
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliarePremesso che non condivido la pessima abitudine di alcune agenzie di esagerare con i mq indicati in pubblicità, spesso chi compra confonde i mq commerciali ( che sono quelli a cui solitamente si fa riferimento nelle compravendite) con quelli calpestabili . La differenza può essere notevole.
Per altro, la pubblicità non è da prendere per oro colato, e generalmente chi compra sceglie un immobile dopo averlo visto e rivisto, confrontato con altri, e ha la facoltà di misurarlo tutte le volte che lo desidera PRIMA di impegnarsi nell’acquisto, dal vivo o in planimetria.
Inoltre nei rogiti si scrive che si compra a corpo e non a misura, e non si definisce la metratura anche per evitare problemi sulle modalità di misurazione. Si compra quello che si è visto, e che si è ritenuto andar bene per le proprie esigenze.
In definitiva, per quanto sia spiacevole, non si può citare proprio nessuno, secondo me.
Due cose..Il Tribunale adito, accogliendo le domande dell’acquirente, ha affermato il seguente principio: “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità può essere fatta valere dall’acquirente chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, ”.
Alcuni hanno la terza media altri il diploma di pasticcere esperto triennale altro quello serale di Ragioniere. Che diligenza professionale vuoi che abbiano, che responsabilità vuoi dare a questi ?riconosciuta normativamente, abilitato a svolgere attività complementare e necessaria per la conclusione dell’affare. E’ dunque gravato da un obbligo di corretta informazione; tale incombente si sostanzia nell’obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note, nonché quelle conoscibili con la specifica diligenza professionale.
Mentre lo scrivevano si ammazzavano dal ridere a pacche sulla spalla 😂😂😂😂stesso art. 17 del cod. deont. dei mediatori prevede “
Carissimo ciao. Tutto vero.. ma e questione di principio.Come altri hanno già scritto, una differenza di 25 mq, su 80 è facilmente rilevabile ad occhio anche da un orbo; stupisce che tu non te ne sia reso conto se non a "scoppio (molto) ritardato".
Con tutta probabilità i metri citati dall'agenzia sono "indicativi" (o se preferisci; "circa" o "indicativi") e si riferiscono ai metri commerciali (comprensivi quindi, ad esempio, di muri e parti comuni.
In secondo luogo, avrai sicuramente acquistato l'immobile "a corpo e non a misura", ovvero indipendentemente dalla superficie interna calpestabile (che è la metratura a cui tu probabilmente ti riferisci, che comunque è inferiore a quella commerciale).
Perciò con questa formula è stata esclusa la possibilità di attribuire un valore commerciale all'immobile sulla sola base della metratura.
Perciò direi che devi fartene una ragione.
Se la superficie interna fosse stata così fondamentale per te, avresti fatto le opportune verifiche "prima di avanzare anche solamente la "proposta d'acquisto" e non dopo (addirittura) il rogito.
Infine, le sentenze che snoccioli, non hanno nulla a che vedere col tuo "problema"; si riferiscono a vizi occulti che sono tutta un'altra cosa, anche perchè, come già detto, la metratura di un immobile non è per niente occulta o occultabile in quanto ben visibile a chiunque (tra l'altro potevi rivelare le effettive misure in vari modi: rilevandole fisicamente, rilevandole dalla planimetria catastale oppure leggendo una semplice visura catastale, cioè tutte cose alla portata di chiunque, anche del fruttivendolo sotto casa -senza offesa per il fruttivendolo-).
Ho io una curiosità.
Vedo che sei iscritto come professionista: in che settore?
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliare
Nulla di tutto ciò ti da certezze sull’esito di una causa che potresti intentare, nemmeno l’orientamento della cassazione è una garanzia, tienilo presente prima di iniziare un procedimento giudiziario che potrebbe durare anni e costarti molti soldiIn tale solco interpretativo si allinea la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale è configurabile una responsabilità del professionista in caso di omesse informazioni o informazioni errate su di un profilo essenziale dell’affare
Carissimo ciao. Tutto vero.. ma e questione di principio.
Lasciam stare vizi occulti che una buona parte degli AI non sa riconiscerne di palesi..qui la questione è diversa.
Non è dando dello sprovveduto al cliente che si risolve.
E nemmeno con le interpretazioni.
Lui voleva uno studio di 80 mq. Punto.
Commerciali ..con terrazzi …coi muri…con il totem di Manitu non importa..lui lo voleva,piu grande.
Si risolve facendo un rilievo e dichiarando quanti mq si sta comprando,,semmai aggiungendo che si tratta di 80,commerciali calcolati con il metodo della fata di Maracaibo se vuoi..poco importa.
Sprovveduti e cani che parlano…ho capito…ma ci sono casalinghe con due polpacci da calciatore che piuttosto che smettere di ingozzarsi ed iniziare a correre e giocare a tennis tutti i giorni si fanno ricoverare ad infilare un ago aspiratore. E spesso muoiono..perché si pensa ..” ma chi sarà mai quella,scema che…?”
Ecco..anche lo sprovveduto va difeso da se stesso sennò che ci paga a fare ?
E se vendere uno “”studio”” diventa questione di vita o di morte allora occorre ripensare propio alla professione..ma vedrai che ci si adeguerà pure in Italia.
Gli esclusi protesteranno un po’..lo fanno pure quelli non ammessi alle università ..poi andranno a fare altre cose,
Gratis per sempre!