Calma, ragazzi, non vi accapigliate!
E poi per che cosa? Per uno strumento documentale previsto da una norma “borbonica” (non mi riferisco – sia chiaro - alla consegna del certificato energetico all’inquilino, che posso anche condividere nel merito, ma all’allegazione del medesimo al contratto)? Non ne vale la pena, credetemi. Piuttosto cerchiamo di mettere ordine alle cose.
A mio personale e opinabile parere, non c’è bisogno di consegnare l’APE all’Agenzia delle Entrate, e la soluzione del quesito è meno complicata di quanto si pensi. L’APE non paga l’imposta di bollo e di registro. La regola si applica anche ai contratti registrati in via telematica, caso in cui è preclusa la possibilità di trasmettere all’Amministrazione finanziaria qualsiasi tipo di allegato (APE compreso). Ora, posto che gli esemplari originali del contratto vengono trattenuti dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, è sufficiente allegare copia dell’APE al contratto di locazione “cedolarizzato” o meno e l’obbligo (allegazione) è assolto.
Qualora, comunque, si voglia consegnare autonomamente l’APE in forma cartacea in Agenzia, occorre presentare n°2 copie dell’APE allo sportello “
Atti privati” unitamente all’inseparabile modello 69 e alla ricevuta che conferma l’avvenuta presentazione della denuncia telematica (una copia dell’APE sarà trattenuta dall’ufficio e l’altra sarà restituita con il timbro dell’ufficio e il numero di registrazione), ma sia chiaro che non esiste alcun obbligo in tal senso: la risoluzione in discorso precisa solo che “
questi ultimi [gli allegati] possono [non devono] essere presentati ,
insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico”. (ditemi voi, quando mai, in registrazione telematica diretta, si è passati successivamente in Agenzia a consegnare un allegato accluso al contratto!?). In definitiva, è semplicemente una modalità aggiuntiva alla procedura standard sopra illustrata, perché l’attestato in questione rimanga agli atti e per dare maggiore certezza alle parti ovvero per maggiori fini probatori: in tal caso non si è tenuti a corrispondere alcunché all’erario.
Altra ipotesi ancora è se si richiede la registrazione volontaria dell’APE in data successiva alla registrazione del contratto di locazione per conferire data certa all’attestato (in verità, come rilevato da Basty, il documento energetico nasce già con una data di rilascio e una di scadenza), ad esempio per un rilascio volontario successivo (caso peraltro poco probabile) per un contratto di locazione registrato ante 4 agosto 2013, vale a dire prima dell’obbligo di allegazione: in tal caso si è tenuti al pagamento dell’imposta di registro (a prescindere dal regime fiscale a cui il contratto è assoggettato) in misura fissa (168 euro, 200 euro dal 1° gennaio 2014).
Prima per partire per l'eremo di montagna, chiudo con una precisazione: non è che prima della risoluzione in discorso bisognava allegare l’Ape al contratto e adesso non è più necessario. Lo scenario non è cambiato. La risoluzione dell’Agenzia è servita a riportare concretezza in materia, precisando che l’obbligo di allegazione non ha riflessi solo sulla registrazione dell’atto. Ciò non toglie, tuttavia, che quando si stipula un nuovo contratto di locazione è necessario allegare l’attestato di prestazione energetica. In ballo c’è la stessa validità dell’atto. Lo ha stabilito, dal 4 agosto in poi, una legge dello Stato, la n°90/2013 di conversione del DL n°63/2013: sia il conduttore che il locatore hanno entrambi interesse all’allegazione dell’APE, atteso che il contratto, civilisticamente, è nullo se non viene allegato l’attestato. Stiamo parlando, badate bene, di una nullità assoluta, non soggetta a prescrizione, che, in caso di contenzioso, può essere dichiarata d’ufficio dal giudice. Il rischio (se la nullità non viene cancellata) è di trovarsi tra le mani un contratto privo di valore.
Penny