od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Grazie Od1n0 l'avevo letta e capita al contrario.... l'età... ma sull'argomento vi è ancora incertezza ne allego alcune sempre da siti immobiliari:

"la legge di stabilità 2014 - in vigore dal 1 gennaio di quest'anno - afferma che "l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (ape) al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art. 6 del d.l. n. 63/2013), decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del ministro dello sviluppo economico"
la norma porta a due diverse considerazioni. da una parte, sembra che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale sia ancora possibile concludere contatti senza l'obbligo di allegare l'ape, andando però in contrasto con quanto stabiliscono le norme di indirizzo comunitario. dall'altra, torna il riferimento alla nullità dei contratti privi di ape. quest'ultimo passaggio, però, fa riferimento a un articolo già abrogato"

"Niente imposte di bollo e registro

Nel caso in cui il locatario voglia registrare anche l'APE, "l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro, in quanto l'attestato non rientra tra quelli per i quali vige l'obbligo della registrazione ... Si precisa, infine, che l'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo".

Quindi io sono sempre intenzionato ad allegarla..... non metterò il bollo....
La legge di stabilità al comma 139 va a modificare il comma il 3-bis del d.l. 63 2013 che non esiste piu' in quanto abrogato dal dl 145 2013 convertito in data 21 febbraio 2014 dalla legge 9.
Di fatto quella modifica non esiste piu' perche' abrogata.
Comunque nessuno ti vieta di allegarla saranno carte in piu' da conservare per l'Ade.
 
Ultima modifica:

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
nello stesso ufficio della ADE un addetto mi ha registrato e non richiesto copia ape, dopo 3 gg. altro addetto la preteso graffato ed allegato agli atti, non 2 uffici diverso ma due scrivanie diverse e nella stessa sala, per sicurezza altre che citarlo nel contratto la presenza del certificato, lo allego e sono tranquillo
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
nello stesso ufficio della ADE un addetto mi ha registrato e non richiesto copia ape, dopo 3 gg. altro addetto la preteso graffato ed allegato agli atti, non 2 uffici diverso ma due scrivanie diverse e nella stessa sala, per sicurezza altre che citarlo nel contratto la presenza del certificato, lo allego e sono tranquillo

ma come hai fatto a registrarlo negli uffici che siamo obbligati a trasmettere in telematico?:shock:
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
;)è un problema mio, vado a nome del cliente, e allo sportello non fanno tante storie, hanno paura di essere trasferiti per chiusura della sede, che è periferica
 

Frenz

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Scusate se sono un po' duro di comprendonio. In un contratto di locazione in cui viene locato un appartamento ed un garage con subalterni differenti. Devo o non devo allegare l'APE? Non capisco bene il concetto di singola unità immobiliare. Grazie.
 

dalele

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Scusate se sono un po' duro di comprendonio. In un contratto di locazione in cui viene locato un appartamento ed un garage con subalterni differenti. Devo o non devo allegare l'APE? Non capisco bene il concetto di singola unità immobiliare. Grazie.
Questa interessa anche a me !
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
A mio parere e' applicabile la definzione data dal DM 26/6/2009 Articolo 2 comma 3 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

"Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggi
o nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata alla singola unità immobiliare l'unitàcommerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche."

Il garage non necessità di APE e non e' destinato ad alloggi quindi a mio avviso e' esente dall'allegazione.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
In pratica, adesso le nuove disposizioni consentono la non allegazione dell’A.P.E. nei contratti di locazione di singole unità abitative. In questo caso basterà l’inserimento di una clausola all’interno del contratto dove locatore o locatario dichiarano di aver ricevuto la documentazione sulla prestazione energetica dell’edificio, che dovrà comunque essere prodotta da un professionista del settore (architetti o geometri).

Obblighi di allegazione con riferimento alle categorie catastali:

1) per immobili di categoria A ci vuole sicuramente; dubbi solo per A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.
2) per immobili di categoria B: ipotesi nelle quali è difficile ipotizzare un trasferimento (prigioni, uffici pubblici, cappelle) e in ogni caso con cambio di destinazione d’uso: va fatta una valutazione caso per caso.
3) Per immobili di categoria C: sicuramente ci vuole per C/1 (negozi), e C/3 (laboratori per arti e mestieri) mentre è da escludere per C/2 (magazzini e depositi; è opportuno però far dichiarare in atto, meglio ancora sarebbe da un tecnico, che l’immobile è davvero adibito a magazzino e privo di impianti di raffreddamento e riscaldamento) C/5 (stabilimenti blaneari), C/6(stalle, autorimesse ecc.), e C/7 (tettoie). Per C/4 (locali sportivi) è da valutare caso per caso.
4) Per immobili di categoria D ci vuole sempre, tranne che per D/9 (edifici galleggianti)
5) Per immobili di categoria E: tutti esclusi ad eccezione di E/9 (edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti) per i quali si dovrà valutare caso per caso.
6) Ruderi e fabbricati al grezzo: non ci vuole ma va dichiarato in atto, non sotto forma di dichiarazione sostitutiva, meglio se supportata da una perizia. Si fa riferimento alla categoria catastale (immobili in corso di costruzioneF/3 o unità collabenti F/2) devono essere venduti o come scheletro o al rustico (grezzo primario) o quantomeno privi di rifiniture e impianti (grezzo avanzato) oppure deve trattarsi di manufatti destinati alla demolizione perchè non recuperabili; in questi immobili non si pone neanche un problema di consumo energetico. Così come non si pone per edifici inagibili, ma occorre anche qui dichiarazione di inagibilità o perizia. Deve infatti trattarsi di edificio già ultimato in tutte quelle che sono le parti edilizie essenziali, completo di impianti e di tutte quelle finiture (ad esempio i serramenti) che in qualsiasi modo possano incidere sul consumo e sulle prestazioni energetiche. La nuova disciplina si applica, pertanto, ogniqualvolta venga trasferito un edificio che sia stato di fatto ultimato, a prescindere dalla circostanza che sia già stata presentata al Comune la dichiarazione di fine lavori o che sia già stata richiesto il rilascio dell’agibilità.
7) In caso di vendita su carta di edificio da costruire il venditore deve dare informazioni sulla futura prestazione energetica (art. 6 comma 2 d. 192/2005) e produce l’APE entro 15 gg dalla richiesta di agibilità. (L’APE tra l’altro è condizione per il rilascio dell’agibilità).
 

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