A voi....
Non sussiste il diritto del mediatore alla provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d'iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicchè possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
(Cass. 18 marzo 2005, n. 5952; Cass. 15 maggio 2001, n. 6703; Cassazione Civile Sent. n. 16157 del 08-07-2010).