La capanna la prego di attenersi a quanto riportato nel mio post. Le allusioni se le tenga per lei. Cmq gradirei solo commenti professionali di professionisti seri... gli altri vadano a vendere i pesci al mercato...inquinate solo il settore.
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La capanna la prego di attenersi a quanto riportato nel mio post. Le allusioni se le tenga per lei. Cmq gradirei solo commenti professionali di professionisti seri... gli altri vadano a vendere i pesci al mercato...inquinate solo il settore.
Non mi pare che questo sia il caso di una normale compravendita dove il tuo discorso puo' essere valido.Qui bisogna vedere se il nesso causale c'e' a fronte di un immobile acquistato in asta per poi avere diritto alla provvigione ex articolo 1755.
E la cosa e' molto dubbia anzi l'orientamento giurisprudenziale sembra vada nella direzione opposta.
Vedi, Feder79z, sicuramente hai fatto un buon affare, ma chi ti assicura che con il supporto dell'agenzia in una trattativa privata non saresti andato meglio?
Però l'utente non si lamenta tanto per la scarsa professionalità, ma pone l'accento sull'aver fatto per conto suo scavalcando l'agenzia.
torniamo sulla terra e lasciamo da parte ogni ritorsione verbale.
Chi meglio del giudice fallimentare ( o la sua cancelleria) può spiegare se esiste o meno la necessità del pagamento ?
Vi assicuro che NON HO MAI visto un'agenzia immobiliare pagata per un acquisto al tribunale a meno che non vi fosse procura d'acquisto (allora si)
Ma siccome la parte acquirente ha fatto tutto da solo ....
Ritorno al punto, cancelleria fallimentare o giudice (basta una email e rispondono)
Quello e' un normale caso di compravendita non di asta.Ti invio gli orientamenti giuridici: la sentenza della Cass. civ. sez. III n.4742/98 risolve tale dubbio evidenziando come la provvigione sia dovuta se " ..sussista il rapporto di causalità tra l'operato del mediatore e la conclusione dell'affare, come nel caso in cui le parti siano state poste in relazione fra loro a tal fine... e si conclude dicendo che basta che " ...si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete rivendicazioni in via giudiziale o no..."
Quello e' un normale caso di compravendita non di asta.
Vedi cassazione sentenza 15 1968.
http://www.guidelegali.it/stampa-articolo/il-diritto-alla-provvigione-4386.aspx?id=4386
"
Ebbene, la sentenza della Cassazione, n° 15 del 4 gennaio 1968 ha affrontato la problematica, stabilendo che il rapporto di mediazione (in senso stretto) non è configurabile rispetto alla vendite giudiziali previste dagli art. 570 ss. C.p.c. per due motivi:
1) il procedimento è rigidamente articolato per la scelta dell'acquirente e tale da non lasciare luogo in alcun modo ad un privato intervento di intermediazione;
2) il trasferimento della proprietà dell'esecutato (il soggetto sottoposto al pignoramento ed alla successiva vendita) all'aggiudicatario (il miglior offerente) consegue ad un provvedimento dell'organo giurisdizionale."
L'articolo 1755 e' ancora piu' datato.Grazie, l'avevo letta questa. Chissà se nonostante sia datata, si possa utilizzare come punto di riferimento.[DOUBLEPOST=1392148590,1392148323][/DOUBLEPOST]Comunque ritengo che se l'albo degli agenti fosse come quello degli altri professionisti, ovvero un albo al quale si possono segnalare comportamenti illeciti, e dove a sua volta l'agente può trovare appoggio,vi sarebbero molte meno cause. Invece non è così.
Per curiosità ho provato a chiedere informazioni in merito alla mia questione alla FIAIP di Bergamo. Non ho avuto risposta.
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