Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il rent to buy è un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014), con cui il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.

Si articola in due fasi (di cui una solo eventuale):

  • la prima è quella della concessione dell’utilizzo dell’immobile;
  • la seconda è quella del trasferimento della proprietà dell’immobile dal concedente al conduttore ed è solo eventuale: la norma, infatti, non prevede un obbligo reciproco delle parti a concludere l’atto di vendita, né prevede che il trasferimento del bene si verifichi automaticamente a conclusione del periodo di utilizzo; la legge riconosce, invece, al conduttore il diritto all’acquisto.
Il canone

Nel contratto dovranno essere specificate le due diverse componenti che costituiscono il canone da pagare: quella destinata al pagamento dell’utilizzo (remunerazione del godimento) e quella da imputare al prezzo nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il suo diritto all’acquisto.

A quale tipo di immobile si può applicare

Il contratto di rent to buy può essere stipulato per qualsiasi tipo di immobile: ad uso residenziale, commerciale, produttivo, direzionale, ed anche con riguardo a terreni.

L’importanza della trascrizione

La trascrizione del rent to buy produce, secondo la legge, un duplice effetto, in relazione alle due “fasi” nelle quali si articola:

  • un effetto di opponibilità ai terzi, con riguardo alla concessione dell’utilizzo;
  • un effetto prenotativo simile a quello che si produce con la trascrizione di un contratto preliminare con riguardo all’obbligo del concedente di trasferire la proprietà del bene in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore.
  • In questo modo viene garantita piena tutela al conduttore, consentendogli di acquisire l’immobile nello “stato di diritto” in cui si trovava al momento della stipula del rent to buy, e neutralizzando al contempo eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del contratto.
La trascrizione del rent to buy garantisce una specifica tutela al conduttore anche per il caso di inadempimento del concedente.

Il subentro nella posizione del conduttore

Il rent to buy può essere stipulato anche con lo schema del contratto per persona da nominare, che dà la facoltà al conduttore di sostituire a sé altra persona che assuma i diritti e gli obblighi discendenti dal contratto.

Se il conduttore è inadempiente

In caso di inadempimento del conduttore agli obblighi dallo stesso assunti con la stipula di un rent to buy (tra i quali l’obbligo di pagare il canone), il concedente potrà, a sua scelta:

  • avviare una procedura di esecuzione forzata su beni del conduttore, (art. 2910 c.c.) al fine di ottenere quanto gli è dovuto;
  • chiedere l’adempimento in forma specifica (art. 2931 c.c.). nel caso in cui l’inadempimento del conduttore riguardi un “obbligo di fare”, come ad esempio quello di curare la manutenzione ordinaria dell’immobile;
  • chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 e segg. c.c.), sempreché l’inadempimento non sia di scarsa importanza.
Se il conduttore decide di non comprare l’immobile

Se il conduttore decide di non procedere all’acquisto, il contratto, alla scadenza del termine convenuto, cesserà di produrre ogni effetto.

Di conseguenza il concedente avrà diritto:

  • alla riconsegna dell’immobile;
  • a trattenere i canoni sino a quel momento pagati per l’intera componente riferita all’utilizzo, mentre dovrà restituire al conduttore la parte della componente da imputare a corrispettivo della vendita nella misura stabilita in contratto.
La restituzione dell’immobile

Sia nel caso di inadempimento del conduttore, sia nel caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, il concedente ha diritto alla restituzione immediata dell’immobile.

Chi paga le imposte legate al possesso dell’immobile

Nel periodo dell’utilizzo, le imposte legate al possesso dell’immobile (ad esempio l’IMU) sono a carico del proprietario, come nel caso dei contratti di locazione. La TASI, invece, va pagata in parte dal proprietario e in parte dal conduttore, secondo le percentuali fissate da ciascun comune. La TARI (tassa sui rifiuti) è invece a carico del conduttore, che in quanto detentore dell’immobile, si avvale del servizio di raccolta dei rifiuti.

Fonte Notariato.it
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
che in Italia questo tipo di contratto statisticamente non va quasi mai a buon fine
Se per buon fine si intende la vendita, concordo.
Ma il buon fine di un contratto rent to buy non è la vendita ( altrimenti la scelta di non acquistare configurerebbe un inadempimento), ma la possibilità di vendita.
Quindi ogni contratto rent to buy assolve la funzione che la legge gli assegna.
 

LUCA GB

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se per buon fine si intende la vendita, concordo.
Ma il buon fine di un contratto rent to buy non è la vendita ( altrimenti la scelta di non acquistare configurerebbe un inadempimento), ma la possibilità di vendita.
Quindi ogni contratto rent to buy assolve la funzione che la legge gli assegna.
In pratica ... se non ho i soldi per comprare oggi perchè alla scadenza del Rent to Buy dovrei averli ? In Italia NON funziona ! :pollice_verso:
 

bepix

Membro Attivo
Privato Cittadino
In Italia non funziona, è solo rimandare qualcosa che non si farà comunque dopo vuoi perché magari nasce un figlio, vuoi perché l'immobile non ti piace più, vuoi perché sono cambiate altre condizioni sede di lavoro, matrimonio etc. Credo che i rent to buy (in tutte le sue declinazioni possibili) abbia delle percentuali che rasentano lo 0.0etc.. Se non esistesse non se ne accorgerebbe nessuno .
 

Andrea Russo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il Rent to Buy non funziona semplicemente perché non c'è cultura su questa materia.
Intanto non è un contratto, bensì una modalità di acquisto graduale di un bene immobile, che si può realizzare utilizzando due diverse tipologie contrattuali, di cui una è quella sopra descritta. Inoltre il Rent to Buy, se correttamente utilizzato, non è un modo per rinviare i problemi a tempi migliori, bensì un programma preparatorio all'ottenimento del credito, finalizzato ad agganciare l'acquirente ai parametri previsti dal mondo bancario per l'accesso al mutuo o al leasing. Applicato agli immobili commerciali, oltre a costituire una potente leva finanziaria per l'acquirente, è anche, per il venditore, un ottimo strumento per ottimizzare l'impatto fiscale della vendita.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Io onestamente non ci vedo il guadagno per la parte venditrice: perché mai un persona che vuole vendere dovrebbe restare nell'incertezza per tutta la durata del contratto del Rent to Buy?
 

Andrea Russo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Io onestamente non ci vedo il guadagno per la parte venditrice: perché mai un persona che vuole vendere dovrebbe restare nell'incertezza per tutta la durata del contratto del Rent to Buy?
L'incertezza ce l'hai se fai un Rent to Buy improvvisato invece di affidarti ai professionisti specializzati. Il vantaggio per il venditore è di allargare il bacino dei potenziali acquirenti e di evitare di svendere l'immobile.
 

bepix

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ricapitolando, chi vende deve aspettare magari un paio di anni per il saldo. Chi acquista pagherà un anticipo e un affitto molto più caro per un paio di anni per poi ripensarci e non comprare più perdendo tutti i soldi versati Qui l'unico affare lo fa l'agenzia che conclude il contratto e incassa subito. Insomma il rent to buy in Italia non funziona
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
I soldi gli vengono restituiti, da quello che ho capito.... Da lì o hai un rottame che non riesci a piazzare altrimenti o conviene una classica vendita. Almeno per me è così
 

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