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Eccoti l'art 4
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti
esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59
Art. 4
(Svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali)
1. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in
possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa,
certificati secondo le modalità definite all’articolo 3.
3. Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali,
ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività
svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.