Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si snatura la reale importanza di un assemblea condominiale il cui scopo è riunirsi di PERSONA o tramite delega per deliberare con precise maggioranze che sono ottenute con il connubio di partecipanti e intervenuti in cui i primi sono i proprietari degli immobili e i secondi sono la somma delle deleghe e delle persone realmente presenti nel luogo dove si svolge l'assemblea. Questa precisa Unione serve anche per rendere valida in primo luogo l'assemblea e poi via via tutte le delibere che possono essere a maggioranza semplice o qualificata. Il condomino che non partecipa ne con delega (valevole anche se si abita in Cina) e ne di PERSONA non esiste nell'assemblea. Perchè non ha esercitato il suo diritto di voto anche se aveva tutti gli strumenti per poterlo fare. Claudia@
Grazie. concordo in pieno.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
in caso la procedura fosse legale significa che ....
Non è una procedura prevista canonicamente. Quindi può essere contestata.
Vero che si può considerare che ad un parere favorevole via mail poteva corrispondere un parere dissenziente di uno che però non era stato sollecitato via mail.
Di fatto implica che l'amministratore convocherà una nuova assemblea, questa volta straordinaria, addebitando il costo previsto per le strd, dove i condomini favorevoli, magari anche indispettiti dal dover ripetere le loro indicazioni, con alta probabilità approveranno formalmente la delibera proposta.
Per l'armonia generale meglio faceva l'amministratore a non impelagarsi in situazioni di problematico esito. E non prendere iniziative non condivise.
 
S

smoker

Ospite
In una Assemblea di condominio in cui non si e' stata raggiunta la maggioranza necessaria per approvare un cambiamento sulla facciata interna, puo' la parte minoritaria chiedere che venga richiesto il parere per iscritto via mail esprimendo il proprio assenso o dissenso a coloro che non hanno partecipato all'Assemblea? In questo modo non si viene meno al principio per cui se non si e' presenti o di persona o per delega il voto degli assenti a posteriori non e' valido? Non puo' in futuro essere impugnato per rendere invalida la decisione che ne scaturisca?

la votazione è stata chiusa, quindi non è possibile.....

Smoker
 

Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
la votazione è stata chiusa, quindi non è possibile.....

Smoker
appunto. in piàu il verbale e' stato redatto e firmato dal presidente e segretario senza leggerlo a tutti i presenti e ad assemblea chiusa.
Ci e' stato inviato via mail senza nemmeno citare i millesimi della votazione dei favorevoli e dei contrari. La impugnero'. Posso farlo io con raccomandata o meglio che la faccia un avvocato?
 
S

smoker

Ospite
Senza entrare nel merito, in generale, entro 30 giorni, se presenti in assemblea, salvo nullità, la delibera deve essere impugnata, previo instaurazione della cd mediazione civile. In ogni caso è obbligatoria l' assistenza tecnica dell' avvocato.... la raccomandata è acqua fresca ai fini dell' impugnazione....

saluti

Smoker
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Il termine per impugnare è di 30 giorni, ma vale solo per le delibere annullabili e non per le delibere nulle che in sede condominiali sono impugnabili in ogni tempo. Il termine decorre per i presenti dalla data della delibera per gli assenti dalla data di ricezione del verbale di assemblea.

Mediazione obbligatoria e termini per impugnare.
Oltre, all'impugnazione il condomino ha l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione che, in teoria sospende il termine di 30 giorni, ma il termine viene sospeso solo dal momento in cui l'organismo di mediazione comunica al convenuto l'istanza di mediazione, quindi, onde evitare la scadenza dei termini è opportuno presentare la mediazione e la citazione contemporaneamente (almeno per le controversie nelle quali si ha la certezza che la mediazione ha esito negativo).

Tipi di contestazioni.
Le contestazione che possono essere sollevate sono sostanzialmente di due tipi quelle riguardanti il vizi e gli errori relativi al procedimento assembleare (mancata convocazione, ritardata convocazione) e quelli relativi alla legittimità della decisione (es. violazione dei quorum costitutivi o deliberativi, oppure, illogicità della decisione), l'analisi dell'Autorità Giudiziaria non interverrà mai sul questioni di merito della decisione, cioè questioni, ad esempio, relative alla scelta tra la ditta alfa o beta per far eseguire dei lavori di manutenzione.

Delibere nulle o annullabili.
La Cass.ha stabilito che debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Claudia@
 

Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Senza entrare nel merito, in generale, entro 30 giorni, se presenti in assemblea, salvo nullità, la delibera deve essere impugnata, previo instaurazione della cd mediazione civile. In ogni caso è obbligatoria l' assistenza tecnica dell' avvocato.... la raccomandata è acqua fresca ai fini dell' impugnazione....

saluti

Smoker
grazie. Commento veramente utile, avevo infatti questo dubbio sulla validità della RRR.
 

Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il termine per impugnare è di 30 giorni, ma vale solo per le delibere annullabili e non per le delibere nulle che in sede condominiali sono impugnabili in ogni tempo. Il termine decorre per i presenti dalla data della delibera per gli assenti dalla data di ricezione del verbale di assemblea.

Mediazione obbligatoria e termini per impugnare.
Oltre, all'impugnazione il condomino ha l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione che, in teoria sospende il termine di 30 giorni, ma il termine viene sospeso solo dal momento in cui l'organismo di mediazione comunica al convenuto l'istanza di mediazione, quindi, onde evitare la scadenza dei termini è opportuno presentare la mediazione e la citazione contemporaneamente (almeno per le controversie nelle quali si ha la certezza che la mediazione ha esito negativo).

Tipi di contestazioni.
Le contestazione che possono essere sollevate sono sostanzialmente di due tipi quelle riguardanti il vizi e gli errori relativi al procedimento assembleare (mancata convocazione, ritardata convocazione) e quelli relativi alla legittimità della decisione (es. violazione dei quorum costitutivi o deliberativi, oppure, illogicità della decisione), l'analisi dell'Autorità Giudiziaria non interverrà mai sul questioni di merito della decisione, cioè questioni, ad esempio, relative alla scelta tra la ditta alfa o beta per far eseguire dei lavori di manutenzione.

Delibere nulle o annullabili.
La Cass.ha stabilito che debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Claudia@

>Grazie per le esaurienti risposte.
Per il Forum e vostra conoscenza... l'Amministratore ha effettivamente ammesso che non si puo' richiedere a posteriori un voto a chi non c'era e allegarlo al verbale, a votazioni avvenute in regolare Assemblea costituita con maggioranza valida a tutti gli effetti, solo perchè il quorum per le modifiche strutturali in facciata non si era raggiunto ( ma io ritengo anche che siano da considerarsi INNOVAZIONI in quanto includono la costruzione di un balcone e di una scala exnovo e quindi sia necessaria la unanimità dei millesimi).
Onde pertanto ha subito indetto nuova assemblea straordinaria che si terrà a breve e nella quale i richiedenti le modifiche sperano di avere la maggioranza 500+1.
In caso di esito positivo posso comunque fare istanza alla commissione edilizia per tutelare la mia proprietà sottostante che ne verrebbe dannneggiata?
 

Manovale

Membro Attivo
Privato Cittadino
Senatores boni viri, senatus mala bestia
Se fosse possibile chiedere, in privato ad ogni condomino, l' approvazione non vi sarebbe argomento all' OdG rifiutato.
E' in assemblea che si confrontano le varie idee, dove ognuno può esprimere la sua opinione in contraddittorio con gli altri. Bisogna avere partecipato a varie riunioni per vedere quali bizantine argomentazioni i condomini portano in campo per sostenere il loro punto, anche se non è il loro interesse
 
Ultima modifica di un moderatore:
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Nessuna innovazione può essere deliberata se arreca danno ad un qualsiasi condomino o altera il decoro architettonico. Claudia@
 

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