Il termine per impugnare è di 30 giorni, ma vale solo per le delibere annullabili e non per le delibere nulle che in sede condominiali sono impugnabili in ogni tempo. Il termine decorre per i presenti dalla data della delibera per gli assenti dalla data di ricezione del verbale di assemblea.
Mediazione obbligatoria e termini per impugnare.
Oltre, all'impugnazione il condomino ha l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione che, in teoria sospende il termine di 30 giorni, ma il termine viene sospeso solo dal momento in cui l'organismo di mediazione comunica al convenuto l'istanza di mediazione, quindi, onde evitare la scadenza dei termini è opportuno presentare la mediazione e la citazione contemporaneamente (almeno per le controversie nelle quali si ha la certezza che la mediazione ha esito negativo).
Tipi di contestazioni.
Le contestazione che possono essere sollevate sono sostanzialmente di due tipi quelle riguardanti il vizi e gli errori relativi al procedimento assembleare (mancata convocazione, ritardata convocazione) e quelli relativi alla legittimità della decisione (es. violazione dei quorum costitutivi o deliberativi, oppure, illogicità della decisione), l'analisi dell'Autorità Giudiziaria non interverrà mai sul questioni di merito della decisione, cioè questioni, ad esempio, relative alla scelta tra la ditta alfa o beta per far eseguire dei lavori di manutenzione.
Delibere nulle o annullabili.
La Cass.ha stabilito che debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Claudia@