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Non sempre è possibile (ad es. donante morto).
Per ogni situazione concreta si può trovare una soluzione diversa (risoluzione della donazione, fideiussione, assicurazione...)
L’importante , da venditori di immobile donato, è essere consapevoli che può dare qualche grattacapo, sopratutto per acquirenti che necessitano di mutuo.
È vero che in molti , senza che i notai informassero delle possibili successive difficoltà di vendita, hanno fatto donazioni in buona fede, e adesso hanno il problema.
Io non prenderei mai in considerazione un immobile a fronte di un rischio del genere , se non a pagarlo a prezzo vile .
Rudy, approfitto un attimo della tua competenza legale per un quesito.
Taluni affermano che, in caso di vendita forzosa in asta, il bene proveniente da donazione non è più soggetto ad azione di restituzione. Non ricordo le motivazioni che vengono riportate a supporto ma potrei forse riuscire a reperirle.
Qual è la tua opinione in proposito? Grazie in anticipo.
(Chiedo scusa per l'OT.)
Se non erro il donante in questo caso è in vita , una fidejussione escutibile al momento della citazione costerebbe quanto la casa , i rimedi abbordabili sono tutti escutibili o trovano realizzazione solo dopo che una sentenza sia passata in giudicato .
Infatti, è una soluzione che ho utilizzato un paio di volte, con piena soddisfazione delle parti in causa.Penso che Francesca si riferisca alla fideiussione persanale e non bancaria richiesta dai legali degli istituti di credito e consigliata da molti notai, sottoscritta dal donante in vita e dagli eventuali futuri "legittimari". Questo tipo di garanzia ha costo uguale a "O" e non rientra trai patti contrari alla legge...
Parliamo di eredi del donante che esplicano azione di riduzione di un bene venduto all asta?
Qualora sia questo il quesito esatto l azione è possibile solo se
il donante è deceduto da meno di 10 anni, trascrizione della donazione ovviamente al di sotto dei 20 anni, il donatario esecutato non abbia alcun bene su cui soddisfarsi .
Detto cio , ad oggi vi è un contrasto Giurisprudenziale , pertanto sarebbe un azione che arriverebbe in cassazione, poichè da un lato nel codice è legittima l azione dal altro vi è il principio di salvaguardia dell aggiudicatario sancito in ben 2 SU con anche al cune modifiche del cpc introdotte con la riforma del esecuzione. , l a giurisprudenza non ha ancora risolto.
A mio avviso senza una legge che blindi l aggiudicatario , la Giurisprudenza potrebbe propendere per il principio che l aggiudicazione , non superi il principio di successione nei rapporti giuridici dell esecutato in relazione a diritti di terzi in capo al bene.
Pertanto all atto pratico , se ricorrono i primi due criteri di cui sopra ( verificabili nelle informazioni di rito ) io non parteciperei all asta di un tal bene, fato salvo la verifica del assenza di eredi o altri eredi qualora il donatario sia unico erede.
Se invece il quesito si riferiva alla restituzione volontaria del bene esecutato al donante ovviamente la risposta è no in quanto il bene prima è sequestrato e poi viene trasferito all aggiudicatario, e chiaramente l esecutato non puo sottrarre il bene all azione dei suoi creditori .
Nel caso invece il donante sia il debitore , i creditori possono esperire l azione revocatoria ed a seguito di esito positivo aggrediscono il bene risultando il trasferimento per donazione inefficace nei confronti dei creditori o del fallimento .
.....Penso che Francesca si riferisca alla fideiussione persanale e non bancaria richiesta dai legali degli istituti di credito e consigliata da molti notai, sottoscritta dal donante in vita e dagli eventuali futuri "legittimari". Questo tipo di garanzia ha costo uguale a "O" e non rientra trai patti contrari alla legge...
In realtà non ci sarebbe disputa sulla determinazione del danno, la polizza prevede già la cifra, che è pari al valore che dichiari, valore aggiornabile nel tempo. La polizza segue l'immobile quindi a vendita avvenuta non servono formalità. Riguardo al rischio concordo, ma va analizzato prima, quella legge protegge gli eredi dalla donazione di un anziano alla badante per intenderci, se la donazione è stata a favore degli unici eredi noti il rischio è analogo a quello di essere colpiti da un meteorite, infatti lo si capisce dalla cifra esigua del premio circa 1000 euro una tantum a fronte di oltre 100mila di rimborso, che un erede ignoto dimostri di esserlo e vinca anche una causa facendo annullare la donazione in 20 anni o 10 anni dalla morte del donante è un evento molto molo remotoRimane di difficile vendita, poichè la polizza interviene a valle di un contenzioso, quindi un acquirente avveduto al quale non sfugge questo particolare molto rilevante , scarta l immobile.
Detto cio c'è anche da considerare che come donazione , non solo presenta il rischio di revoca da parte del donante, ma in presenza di piu futuri legittimati , presenta anche il rischio in caso di successione di azione di riduzione da parte di uno dei legittimati.
Affrontare un acquisto con un rischio , a fronte del quale può avvenire una revoca o una impugnazione per riduzione ereditaria , come in questo caso, traducendosi in una causa di durata quanto meno 7ennale (tenuto conto che entrano in gioco anche le valutazioni in merito alle migliorie apportate al immobile quindi CTU e CTP) , con correlati costi legali non di poco ammontare, a cui sommiamo la condanna alle spese per la soccombenza , per poi solo dopo la sentenza , entrare in disputa con l'assicurazione circa la determinazione del danno , a cui a sua volta potrebbe conseguire un altro contenzioso , non mi sembra che il "livello culturale" sia cosi avveduto.....E' una polizza assicurativa mica una fidejussione che con alcune deroghe è immediatamente escutibile .....
La probabilità del evento è un altra valutazione , che avviene analogamente per gli immobili prevenuti per successione. Parlavo in generale ,e rimane il fatto che la polizza interviene dopo l esito di un contenzioso .In realtà non ci sarebbe disputa sulla determinazione del danno, la polizza prevede già la cifra, che è pari al valore che dichiari, valore aggiornabile nel tempo. La polizza segue l'immobile quindi a vendita avvenuta non servono formalità. Riguardo al rischio concordo, ma va analizzato prima, quella legge protegge gli eredi dalla donazione di un anziano alla badante per intenderci, se la donazione è stata a favore degli unici eredi noti il rischio è analogo a quello di essere colpiti da un meteorite, infatti lo si capisce dalla cifra esigua del premio circa 1000 euro una tantum a fronte di oltre 100mila di rimborso, che un erede ignoto dimostri di esserlo e vinca anche una causa facendo annullare la donazione in 20 anni o 10 anni dalla morte del donante è un evento molto molo remoto
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