Cos’è la pertinenza immobiliare? (Articolo 817 Codice Civile)
L’articolo 817 del Codice Civile definisce la pertinenza come una cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra, detta bene principale. Questo rapporto giuridico tra la cosa principale e la pertinenza crea una connessione tale, per cui la seconda segue le sorti giuridiche della prima. Un esempio tipico è il giardino di una villa o il garage di un appartamento, i quali rappresentano beni destinati a migliorare o rendere più comodo il godimento del bene principale. Affinché sussista il vincolo di pertinenza, è necessario che la destinazione sia durevole e che il proprietario della cosa principale abbia espresso la volontà di istituire tale rapporto di accessorietà.
Nel contesto delle aste immobiliari il concetto di pertinenza assume rilevanza per capire quali beni saranno trasferiti all’aggiudicatario insieme al bene principale.
Principio generale: la pertinenza si acquista insieme al bene principale pignorato (Articolo 2912 Codice Civile)
Il principio generale stabilito dall’articolo 2912 del Codice Civile prevede che il pignoramento di un bene principale si estenda anche alle pertinenze. Questo significa che, una volta pignorato un immobile, anche le sue pertinenze, come un giardino un garage o una cantina,rran seguiranno il destino giuridico del bene principale e vengono incluse nel pignoramento senza necessità di menzione esplicita.
L’articolo 2912 c.c. mira a garantire che l’aggiudicatario ottenga non solo il bene principale, ma anche tutti i beni che lo servono o lo ornano.
Espressione del principio generale: Cassazione n. 3359 del 2011 e Cassazione n. 5002 del 1993
La Cassazione n. 3359 del 2011 ribadisce l'importanza del principio generale stabilito dall'art. 2912 c.c., affermando che il pignoramento immobiliare si estende alla corte legata da vincolo di pertinenzialità alla res principale anche se non è stata espressamente menzionata.
La Cassazione n. 5002 del 1993 ha confermato lo stesso principio, applicando l’articolo 2912 c.c. a un terreno circostante un edificio pignorato. Anche in questo caso il terreno antistante è stato considerato un unicum con il bene principale, nonostante mancasse l'espressa menzione.
L’eccezione del bene pertinenziale avente autonomia catastale: Cassazione n. 11272 del 2014
Il principio generale sopra esposto incontra una rilevante eccezione, rappresentata dal caso in cui la pertinenza abbia un’autonomia catastale. La Cassazione n. 11272 del 2014 ha chiarito che la pertinenza con un’identificazione catastale autonoma (ad esempio, un garage o un giardino con un proprio subalterno) non potrà essere automaticamente inclusa nel pignoramento del bene principale, a meno che non sia stata espressamente menzionata sia nel pignoramento che nella nota di trascrizione.
In altre parole affinché una pertinenza, dotata di autonomia catastale, venga inclusa nel pignoramento, è necessario che vi siano specifici riferimenti a tali dati catastali nell’atto di pignoramento. In mancanza di questa menzione esplicita la pertinenza non viene considerata parte del bene principale pignorato, quindi non sarà colpita dal pignoramento nè, conseguentemente, potrà essere trasferita all’aggiudicatario.
Conclusioni
In tema di aste immobiliari e pertinenze, il principio generale è che il pignoramento di un bene principale comprende anche le sue pertinenze, ai sensi dell’articolo 2912 del Codice Civile.
L'eccezione è rappresentata dalla pertinenza dotata di identificazione catastale autonoma, che secondo Cassazione n. 11272 del 2014 deve essere espressamente menzionata nell’atto di pignoramento per poter essere trasferita all’aggiudicatario.
L’articolo 817 del Codice Civile definisce la pertinenza come una cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra, detta bene principale. Questo rapporto giuridico tra la cosa principale e la pertinenza crea una connessione tale, per cui la seconda segue le sorti giuridiche della prima. Un esempio tipico è il giardino di una villa o il garage di un appartamento, i quali rappresentano beni destinati a migliorare o rendere più comodo il godimento del bene principale. Affinché sussista il vincolo di pertinenza, è necessario che la destinazione sia durevole e che il proprietario della cosa principale abbia espresso la volontà di istituire tale rapporto di accessorietà.
Nel contesto delle aste immobiliari il concetto di pertinenza assume rilevanza per capire quali beni saranno trasferiti all’aggiudicatario insieme al bene principale.
Principio generale: la pertinenza si acquista insieme al bene principale pignorato (Articolo 2912 Codice Civile)
Il principio generale stabilito dall’articolo 2912 del Codice Civile prevede che il pignoramento di un bene principale si estenda anche alle pertinenze. Questo significa che, una volta pignorato un immobile, anche le sue pertinenze, come un giardino un garage o una cantina,rran seguiranno il destino giuridico del bene principale e vengono incluse nel pignoramento senza necessità di menzione esplicita.
L’articolo 2912 c.c. mira a garantire che l’aggiudicatario ottenga non solo il bene principale, ma anche tutti i beni che lo servono o lo ornano.
Espressione del principio generale: Cassazione n. 3359 del 2011 e Cassazione n. 5002 del 1993
La Cassazione n. 3359 del 2011 ribadisce l'importanza del principio generale stabilito dall'art. 2912 c.c., affermando che il pignoramento immobiliare si estende alla corte legata da vincolo di pertinenzialità alla res principale anche se non è stata espressamente menzionata.
La Cassazione n. 5002 del 1993 ha confermato lo stesso principio, applicando l’articolo 2912 c.c. a un terreno circostante un edificio pignorato. Anche in questo caso il terreno antistante è stato considerato un unicum con il bene principale, nonostante mancasse l'espressa menzione.
L’eccezione del bene pertinenziale avente autonomia catastale: Cassazione n. 11272 del 2014
Il principio generale sopra esposto incontra una rilevante eccezione, rappresentata dal caso in cui la pertinenza abbia un’autonomia catastale. La Cassazione n. 11272 del 2014 ha chiarito che la pertinenza con un’identificazione catastale autonoma (ad esempio, un garage o un giardino con un proprio subalterno) non potrà essere automaticamente inclusa nel pignoramento del bene principale, a meno che non sia stata espressamente menzionata sia nel pignoramento che nella nota di trascrizione.
In altre parole affinché una pertinenza, dotata di autonomia catastale, venga inclusa nel pignoramento, è necessario che vi siano specifici riferimenti a tali dati catastali nell’atto di pignoramento. In mancanza di questa menzione esplicita la pertinenza non viene considerata parte del bene principale pignorato, quindi non sarà colpita dal pignoramento nè, conseguentemente, potrà essere trasferita all’aggiudicatario.
Conclusioni
In tema di aste immobiliari e pertinenze, il principio generale è che il pignoramento di un bene principale comprende anche le sue pertinenze, ai sensi dell’articolo 2912 del Codice Civile.
L'eccezione è rappresentata dalla pertinenza dotata di identificazione catastale autonoma, che secondo Cassazione n. 11272 del 2014 deve essere espressamente menzionata nell’atto di pignoramento per poter essere trasferita all’aggiudicatario.