Nel caso di non disponibilità del libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico,
ovvero nel caso in cui quest’ultimo non riportassela data dell’ultima manutenzione e del controllo dei fumi previsti per legge, nel Campo “Note” dell’APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare:
- l’impossibilità di avere preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
- l’incompletezza e/o il non aggiornamento del libretto;
- che la validità massima di 10 anni è legata: •alla successiva allegazione all’APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione dellacald aia e di controllo dei fumi previsti per legge;
• al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica de
lla caldaia e controllo dei fumi).
-che nel caso non venissero eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge, la validità dell’APE è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs.n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 2
6/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico(manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO, ALLA COPIA DELL’APE DA
PRESENTARE ALLA REGIONE NON È NECESSARIO ALLEGARE IL LIBRETTO DI
CALDAIA/DI CENTRALE DELL’IMPIANTO TERMICO
ovvero nel caso in cui quest’ultimo non riportassela data dell’ultima manutenzione e del controllo dei fumi previsti per legge, nel Campo “Note” dell’APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare:
- l’impossibilità di avere preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
- l’incompletezza e/o il non aggiornamento del libretto;
- che la validità massima di 10 anni è legata: •alla successiva allegazione all’APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione dellacald aia e di controllo dei fumi previsti per legge;
• al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica de
lla caldaia e controllo dei fumi).
-che nel caso non venissero eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge, la validità dell’APE è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs.n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 2
6/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico(manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO, ALLA COPIA DELL’APE DA
PRESENTARE ALLA REGIONE NON È NECESSARIO ALLEGARE IL LIBRETTO DI
CALDAIA/DI CENTRALE DELL’IMPIANTO TERMICO