Dipende tutto in che contesti si pone in essere la Legge citata.Per mia curiosità mi sono andato a leggere la legge per il recupero a fini abitativi (e turistico-ricettivi) dei sottotetti nel Lazio (L.R. 13/2009): con mia sorpresa ho potuto constatare che sia ammessa un'altezza media di 1,90 ml
Intanto mi sembra che sia per fini Turistico-ricettivo il che mi fa pensare a degli ambiti ben definiti e presumibilmente luoghi montani o circoscrizioni con indice di abitabilità bassi (piccoli comuni).
Molto spesso queste sono leggi ad hoc ed hanno il fine, e l'obbiettivo, di incentivare le attività e l'economia in zone territoriali "depresse".
Poi, l'altezza prescritta (1.90 m) è riferita a quella media, quindi applicabile ad ambienti con coperture spioventi ove vi è una quota minima ed una quota (altezza) max che coincide con il colmo.
viceversa nel caso qui trattato si indica "l'altezza del soffitto in tutta casa è di 2,21" quindi si è in presenza di una unita con solaio orizzontale.
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