Mi sto occupando della venidta di un immobile che l'attuale parte alienante ha ricevuto per donazione da entrambi i genitori ancora in vita, per non essendo unico figlio ma il fratello di due sorelle.
Le due sorelle a loro volta sono nella seguente situazione: Una ha ricevuto in precedenza dai genitori, una somma per l'acquisto di un immobile dove attualmente vive, la seconda è in procinto di ricevere altro immobile per donazione.
Il notaio, scelto dalla parte promissaria acquirente, in prima istanza ci consigliava di convincere la parte venditrice di farsi carico dell'atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, in modo da far ritornare in capo ai genitori l'immobile al momento della vendita.Detta procedura sembrava gradita, in quanto al notaio non dava nessuna garanzia, un intervento delle sorelle e dei genitori nella vendita fatta tra il donatario e l'attuale acquirente,in qualsiasi forma potesse essere richiesto.
Purtroppo dopo aver persuaso la parte alienante ad affrontare la spesa di un atto di risoluzione, il notaio improvvisamente cambiava idea.
In primis, puntualizzava che in ogni caso non poteva essere lei, a stipulare l'eventuale atto di risoluzione, ma la contrario a suo avviso doveva essere il notaio che stipulò nel 2007 la donazione ad occuparsi della stipula. Ed in questo caso ovviamente ci siamo imbattuti nel muro del notaio che non ravvedeva i motivi di dover effettuare l'azione di Risoluzione, quando i genitori si stavano apprestando ad effettuare altra donazione alla sorella.
Dopo un confronto da noi, richiesto tra i due notai, la situazione è precipitata, ovvero entrambe assumevano un atteggiamento completamente ostativo,la prima si rifiutava di stipulare qualsiasi azione di risoluzione, la seconda faceva emergere dell' esistenza di giurisprrudenza in seno all'azione di risoluzione, che annulla gli effetti ex-tunc.ovvero l'effetto di estinzione retroattiva dell'atto di risoluzione,ma al contrario considera l'azione di risoluzione come una seconda donazione, con tutti gli effetti che ne conseguono,andando a quel punto a coinvolgere in una futura azione di riduzione anche i legittimari dell'attuale donatario che si appresta a far ritornare nella disponibilità dei genitori l'immobile che intende vendere.
A tal fine le parti hanno deciso di risolvere l'accordo,anche perchè a detta del notaio della parte promissaria acquirente l'immobile ad oggi non è vendibile con le debite garanzie. Per quanto mi riguarda ,vorrei chiedere se l'azione di risoluzione è o nonn è un atto che annulla una precedente donazione, e se trovate leggittimo e deontologicamente corretto l'atteggiamento di entrambi i notai..
Grazie Stefano Nobili
Le due sorelle a loro volta sono nella seguente situazione: Una ha ricevuto in precedenza dai genitori, una somma per l'acquisto di un immobile dove attualmente vive, la seconda è in procinto di ricevere altro immobile per donazione.
Il notaio, scelto dalla parte promissaria acquirente, in prima istanza ci consigliava di convincere la parte venditrice di farsi carico dell'atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, in modo da far ritornare in capo ai genitori l'immobile al momento della vendita.Detta procedura sembrava gradita, in quanto al notaio non dava nessuna garanzia, un intervento delle sorelle e dei genitori nella vendita fatta tra il donatario e l'attuale acquirente,in qualsiasi forma potesse essere richiesto.
Purtroppo dopo aver persuaso la parte alienante ad affrontare la spesa di un atto di risoluzione, il notaio improvvisamente cambiava idea.
In primis, puntualizzava che in ogni caso non poteva essere lei, a stipulare l'eventuale atto di risoluzione, ma la contrario a suo avviso doveva essere il notaio che stipulò nel 2007 la donazione ad occuparsi della stipula. Ed in questo caso ovviamente ci siamo imbattuti nel muro del notaio che non ravvedeva i motivi di dover effettuare l'azione di Risoluzione, quando i genitori si stavano apprestando ad effettuare altra donazione alla sorella.
Dopo un confronto da noi, richiesto tra i due notai, la situazione è precipitata, ovvero entrambe assumevano un atteggiamento completamente ostativo,la prima si rifiutava di stipulare qualsiasi azione di risoluzione, la seconda faceva emergere dell' esistenza di giurisprrudenza in seno all'azione di risoluzione, che annulla gli effetti ex-tunc.ovvero l'effetto di estinzione retroattiva dell'atto di risoluzione,ma al contrario considera l'azione di risoluzione come una seconda donazione, con tutti gli effetti che ne conseguono,andando a quel punto a coinvolgere in una futura azione di riduzione anche i legittimari dell'attuale donatario che si appresta a far ritornare nella disponibilità dei genitori l'immobile che intende vendere.
A tal fine le parti hanno deciso di risolvere l'accordo,anche perchè a detta del notaio della parte promissaria acquirente l'immobile ad oggi non è vendibile con le debite garanzie. Per quanto mi riguarda ,vorrei chiedere se l'azione di risoluzione è o nonn è un atto che annulla una precedente donazione, e se trovate leggittimo e deontologicamente corretto l'atteggiamento di entrambi i notai..
Grazie Stefano Nobili