Egregi professionisti del forum, per favore aiutatemi a capirci qualcosa.
1 Fatta proposta di acquisto (non ci sono agenzie). Vedi allegato
2 Definito nella proposta di fare un compromesso entro il 20/4 e /o arrivare direttamente al rogito entro il 31/7. Indicato salvo buon fine mutuo
3 Mai fatto il prelimniare perchè intanto è emerso dalla provenienza che la casa proveniva da donazione. La banca mi disse di andarci cauto. Penso risolto perchè sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione donazione a quando è morto il donante.
3A Fatta relazione preliminare notarile ed acquisita dalla banca;
4 La banca oggi mi ha mostrato a video che il mutuo è deliberato ma non si sbilanciano oltre aspettando cmq la perizia;
5 Fatta perizia ieri: Il perito ha solo notato un'altezza utile in cuicna di 2.66 metri (ma è dovuta alla controsoffittatura (H a pianta catastale è 2.90 metri)
6 Io ho appena realizzato che c'è un abuso: Bagno nel seminterrato che invece dovrebbe essere un magazzino. Il perito non ha detto nulla sul posto ma ha fotografato tutto è temo lo indichi nella perizia
7 Venditore mi da out out per firmare il compromesso per lo più pretendento una clausola salvo buon fine del mutuo che non sta ne in cielo ne in terra: Vedi sotto
Domande:
1Può il venditore in base alla proposta sottoscritta dirmi, ti ridò i soldi e non voglio più saperne se non firmiamo il preliminare? La pratica è in corso
2 Posso non fare il compromesso avvalendomi del fatto che la proposta recitava anche che si poteva andare direttamente al rogito ?
3 Cosa succede con il mutuo legato all'abuso?
4 Io ho speso soldi per fare le scritture private, per fare la relazione preliminare per fare la perizia e temo anche per l'istruttoria del mutuo. Se la pratica viene bocciata per un abuso, in base alla proposta sottoscritta posso chiedere il risarcimento dei danni?
4 Cosa mi consigliate di fare?
Art.7: Il rogito notarile di compravendita verrà stipulato presso il notaio da definire scelto dalla parte acquirente il 31 luglio 2018, le parti espressamente e formalmente concordano ad ogni effetto e conseguenza di legge che la succitata data del 31 luglio 2018 costituisce termine essenziale (Ex art 1475 Cod.Civile).
La parte acquirente si impegna a comunicare al promittente la effettiva data di stipula notarile almeno 20 giorni prima per consentire la liberazione dell’immobile da cose ed oggetti.
Solo qualora la parte promissaria acquirente non riuscisse a contrarre il mutuo per l’acquisto dei beni di cui sopra, a seguito di comunicazione formale scritta da parte della banca di diniego di concessione del mutuo necessariamente entro tale termine del 31 luglio 2018 da comunicarsi alla parte alienante, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcun aggravio economico per nessuna delle parti contraenti.In tutti gli altri casi si applicheranno le norme previste dal codice civile e dal contratto. Verificandosi, pertanto, detto evento risolutivo la parte promittente venditrice restituirà esclusivamente l’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.
Art.8: In caso di inadempimento del presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente a quella versata a titolo di caparra.
Pertanto, laddove inadempiente risultasse la parte promittente la vendita, la stessa, dovendo restituire anche la somma pagata come caparra, sarà tenuta a versare alla parte promissaria un importo complessivo pari al doppio dell'importo della caparra fino ad allora incamerata