Ciao @
Pennylove, ...Spero che immobilio non ti tolga il sonno ..... abbiamo bisogno di te in buona salute!
Immobilius non mi toglie il sonno. Le fitte alla schiena, sì. Scrivo da un letto di dolore.
Insomma, ho una colica (alle reni) e cerco di godermela fino in fondo.
2) Che ci dici invece sulla pretesa dei gestori di rivalersi sul locatore quando il conduttore contraente risulta insolvente?
A quanto mi risulta alcuni enti erogatori non riattivano l’utenza se ci sono degli insoluti. Personalmente non mi sono ancora imbattuta in fornitori di energia o di gas che si rivalgono sul proprietario per le morosità pregresse dell’inquilino.
Quello che ti posso dire è che il locatore è terzo rispetto ai contratti in questione, con la conseguenza che gli enti fornitori non possono esigere il pagamento dal locatore, in virtù del principio codicistico sancito dall’art. 1372, per il quale “
il contratto ha forza di legge tra le parti”, il che significa che è l’intestatario dell’utenza che rimane l’unico destinatario degli effetti giuridici del contratto di fornitura: l’ente erogatore, nel caso di bollette insolute, è semplicemente esonerato dall’obbligo di erogare quel servizio o quei servizi oggetto di contratto.
Il contratto è legato al codice fiscale dell’intestatario dell’utenza, anche se segue il contatore ovvero l’abitazione interessata dal servizio. Quando il nuovo intestatario subentra, se è in affitto, l’ente gli richiede il contratto di locazione, se è il proprietario la dimostrazione di esserlo, al fine di distinguere i due ruoli, e, se ci sono degli insoluti nel periodo in cui l’appartamento risulta affittato, alcuni enti attivano ex novo la fornitura, procedendo separatamente per il recupero del credito, altri richiedono al nuovo cliente (proprietario o inquilino) un’autocertificazione liberatoria, accompagnata da un documento identificativo, in cui il locatore dichiara di non aver alcun rapporto di parentela col moroso e di essere estraneo al debito pregresso.
Più volte l’autorità garante per l’energia e per il gas (AGCM) ha censurato la pratica commerciale di alcuni enti fornitori che subordinavano la riattivazione di una o più forniture - sospese per morosità del precedente conduttore - al pagamento del debito pregresso da parte dei subentranti. Allo stato, non esiste alcun titolo che legittimi tali gestori a condizionare l’attivazione, da parte di un nuovo utente, di un contratto di energia e gas al pagamento di morosità pregresse di precedenti utenze. In tali casi, è bene segnalare il comportamento del gestore all’autorità garante e rivolgersi ad un legale ovvero ad una associazione di consumatori per fare tutelare i propri diritti.
Se il contratto nulla stabilisce, e l'impianto permette una fornitura individuale, non credo che il locatore sia tenuto a somministrare acqua, luce e gas all'inquilino, che è liberissimo di sottoscrivere un proprio contratto. Nel pieno rispetto dell'art. 1575.
Esattamente. E’ solo quando il contratto è stato sottoscritto dal locatore, che costui è tenuto al versamento di quanto dovuto, con rivalsa nei confronti dell’inquilino e, nel caso di mancato pagamento dei consumi, non è opportuno disdettare il contratto con l’ente erogatore.