Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Acea è proprio strana: anni fa avevo un inquilino che regolarmente non pagava le bollette dell'acqua (l'utenza era intestata a me), perciò mi sono rivolta all'ACEA chiedendo se potevano distaccare l'utenza e cessare il servizio, così forse si sarebbe deciso a pagare. La risposta è stata che non potevano cessare il servizio perché l'acqua è un bene di prima necessità.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Sul tentataivo ri rivalersi sul proprietario i gestori non sono soli: alcune amministrazioni comunali hanno tentato il medesimo approccio anche per la tassa rifiuti.....
Un pò di lezioni di diritto in tema contratti starebbero bene a tutti, utenti, cittadini, ed amministrazioni pubbliche...
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il problema, ad avviso di chi scrive, non è tanto se l’ACEA o altri enti fornitori possano far cessare o meno il servizio acqua, ma le conseguenze che possono derivare al locatore da tale azione.

Il contratto di locazione è disciplinato non solo dal codice civile (dall’art. 1571 al 1614) e dalle leggi speciali in materia, ma anche dal codice di procedura civile, nonché dalle norme del codice penale e dalle leggi penali, qualora il comportamento del locatore sia previsto in queste come reato (doloso o colposo).

Il taglio dell’acqua all’inquilino può costare caro al locatore (specie in presenza di minori all’interno dei locali locati). Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che “l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua, relative all’appartamento affittato, realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione di beni portati dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrando il reato di cui all’articolo 392 del codice penale, tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione”.

Il locatore, infatti, contrattualmente ha assunto un obbligo che è quello di garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione (art. 1575 cod. civ.), con la conseguenza che l’eventuale sospensione del servizio acqua, lo renderebbe, a sua volta, inadempiente, ponendolo sullo stesso piano della sua controparte. Non è tutto. La sospensione del servizio acqua (considerato un bene di primaria importanza) comporta violazione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.

Pertanto, il locatore, se non vuole rischiare di essere giudicato sul piano penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (nessuno può farsi giustizia da sé) e richiesta di danni (economici, biologici ecc.) cagionati da tale azione illegittima, ove l’inquilino non gli rimborsi la spesa di acqua e questa superi l’ammontare di due mensilità di canone (art. 5, legge n°392/1978), può solo intimargli – legalmente - lo sfratto per morosità ovvero agire per l’emissione di un decreto ingiuntivo al fine di tutelare il suo credito.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ciao @Pennylove, ...
1) Spero che immobilio non ti tolga il sonno ..... abbiamo bisogno di te in buona salute!

2) Che ci dici invece sulla pretesa dei gestori di rivalersi sul locatore quando il conduttore contraente risulta insolvente?
 

enrikon

Membro Senior
Che ci dici invece sulla pretesa dei gestori di rivalersi sul locatore quando il conduttore contraente risulta insolvente?
Ecco, vorrei saperlo anch'io.




Il locatore, infatti, contrattualmente ha assunto un obbligo che è quello di garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione (art. 1575 cod. civ.), con la conseguenza che l’eventuale sospensione del servizio acqua, lo renderebbe, a sua volta, inadempiente, ponendolo sullo stesso piano della sua controparte.
Beh, ma solitamente le utenze sono intestate al conduttore. Se questo non le paga come può esserne responsabile il proprietario?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
enrikon, credo che la risposta di Penny sia relativa al caso in cui la locatrice, cui erano rimaste intestate le bollette, intendeva disdire il contratto di fornitura nel caso l'inquilina non rimborsasse le spese.

Al riguardo mi chiedo anch'io fino a che punto quella affermazione giurisprudenziale possa ritenersi pertinente ed applicabile: lo riterrei solo se il contratto di locazione specifica che i contratti di fornitura delle utenze rimangono intestati al locatore.
Se il contratto nulla stabilisce, e l'impianto permette una fornitura individuale, non credo che il locatore sia tenuto a somministrare acqua, luce e gas all'inquilino, che è liberissimo di sottoscrivere un proprio contratto.
Nel pieno rispetto dell'art. 1575.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ciao @Pennylove, ...Spero che immobilio non ti tolga il sonno ..... abbiamo bisogno di te in buona salute!

Immobilius non mi toglie il sonno. Le fitte alla schiena, sì. Scrivo da un letto di dolore. :sorrisone: Insomma, ho una colica (alle reni) e cerco di godermela fino in fondo.

2) Che ci dici invece sulla pretesa dei gestori di rivalersi sul locatore quando il conduttore contraente risulta insolvente?

A quanto mi risulta alcuni enti erogatori non riattivano l’utenza se ci sono degli insoluti. Personalmente non mi sono ancora imbattuta in fornitori di energia o di gas che si rivalgono sul proprietario per le morosità pregresse dell’inquilino. :basito: Quello che ti posso dire è che il locatore è terzo rispetto ai contratti in questione, con la conseguenza che gli enti fornitori non possono esigere il pagamento dal locatore, in virtù del principio codicistico sancito dall’art. 1372, per il quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”, il che significa che è l’intestatario dell’utenza che rimane l’unico destinatario degli effetti giuridici del contratto di fornitura: l’ente erogatore, nel caso di bollette insolute, è semplicemente esonerato dall’obbligo di erogare quel servizio o quei servizi oggetto di contratto.

Il contratto è legato al codice fiscale dell’intestatario dell’utenza, anche se segue il contatore ovvero l’abitazione interessata dal servizio. Quando il nuovo intestatario subentra, se è in affitto, l’ente gli richiede il contratto di locazione, se è il proprietario la dimostrazione di esserlo, al fine di distinguere i due ruoli, e, se ci sono degli insoluti nel periodo in cui l’appartamento risulta affittato, alcuni enti attivano ex novo la fornitura, procedendo separatamente per il recupero del credito, altri richiedono al nuovo cliente (proprietario o inquilino) un’autocertificazione liberatoria, accompagnata da un documento identificativo, in cui il locatore dichiara di non aver alcun rapporto di parentela col moroso e di essere estraneo al debito pregresso.

Più volte l’autorità garante per l’energia e per il gas (AGCM) ha censurato la pratica commerciale di alcuni enti fornitori che subordinavano la riattivazione di una o più forniture - sospese per morosità del precedente conduttore - al pagamento del debito pregresso da parte dei subentranti. Allo stato, non esiste alcun titolo che legittimi tali gestori a condizionare l’attivazione, da parte di un nuovo utente, di un contratto di energia e gas al pagamento di morosità pregresse di precedenti utenze. In tali casi, è bene segnalare il comportamento del gestore all’autorità garante e rivolgersi ad un legale ovvero ad una associazione di consumatori per fare tutelare i propri diritti.

Se il contratto nulla stabilisce, e l'impianto permette una fornitura individuale, non credo che il locatore sia tenuto a somministrare acqua, luce e gas all'inquilino, che è liberissimo di sottoscrivere un proprio contratto. Nel pieno rispetto dell'art. 1575.

Esattamente. E’ solo quando il contratto è stato sottoscritto dal locatore, che costui è tenuto al versamento di quanto dovuto, con rivalsa nei confronti dell’inquilino e, nel caso di mancato pagamento dei consumi, non è opportuno disdettare il contratto con l’ente erogatore.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie cara Penny, ed auguri di pronta guarigione.

Mi permetto di aggiungere alcune note.

Anche alcuni comuni hanno tentato di mettere nei regolamenti comunali della Tarsu o come si voglia chiamare, una sorta di corresponsabilità del proprietario di casa nel caso l'inquilino non proceda alla denuncia per la tassazione rifiuti.

Anche questo comportamento è stato censurato dalla magistratura. E mi sembra che questi comuni si siano adeguati.
ma c'è sempre da stare con gli occhi aperti.
 

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