Alfonso89

Membro Junior
Privato Cittadino
Per il riscaldamento.... "ove le condizioni climatiche lo richiedano", quindi non è detto sia necessario
Mentre per l'impianto elettrico, basta che ci sia, sia il salvavita che il magnetotermico per essere a norma (se non ricordo male)
 

spiritofuggente

Membro Attivo
Privato Cittadino
la casa non è in un'isola tropicale ma in una località di mare che nel periodo invernale è fortemente esposta a vento e basse temperature, sarebbe impensabile viverci d'inverno senza riscaldamento
 

Alfonso89

Membro Junior
Privato Cittadino
per te è inabitabile, per la legge no:

ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
A puro titolo dimostrativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
f) precarie condizioni igienico sanitarie.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.”
 

spiritofuggente

Membro Attivo
Privato Cittadino
in altro forum mi hanno indicato la legge che ti ho citato prima (art. 4 del D.M. sanità del 05/07/75) che mi sembra piuttosto chiara, tant'è che laddove si fitta una casa senza riscaldamento, il contratto è addirittura nullo anche se il locatario è informato di questa mancanza:

In presenza di un grave vizio pregiudizievole per la salute del conduttore e dei suoi familiari (articolo 1580 cod. civ.), viene considerata inefficace la circostanza della conoscenza del vizio da parte del conduttore. In altre parole, quel vizio della cosa locata che avrebbe limitato o esonerato la garanzia del locatore, prevista dall’ultima parte del primo comma dell’articolo 1578 del cod. civ., perché conosciuto o facilmente conoscibile, non lo esime dalla garanzia. Trattandosi di una norma a tutela della salute, bene costituzionalmente garantito, e, pertanto, inderogabile dalle parti, una sua deroga sarebbe illecita.
 

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