per te è inabitabile, per la legge no:
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
A puro titolo dimostrativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
f) precarie condizioni igienico sanitarie.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.”