2 a 0 e palla al centro. La CTP di Milano, con la sentenza n°3529/25/15, sconfessa per la seconda volta l’Agenzia delle Entrate e conferma il principio espresso dalla pronuncia del marzo 2014 della CTP di Reggio Emilia.
Il requisito persona fisica del conduttore era stato “creato” dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n°26/E/2011: l’Agenzia delle Entrate eliminava la praticabilità della cedolare allorché il conduttore fosse una società ovvero, comunque, un imprenditore, in aggiunta ai requisiti che, invece, la legge (art. 3 del D.Lgs n°23/2011) riferiva (e continua a riferire) al solo locatore.
I giudici tributari meneghini, annullando l’atto - che imponeva il versamento dell’imposta di registro, più sanzioni e interessi in quanto il conduttore era una SRL , rilevano due cose. La prima, è che le circolari, in materia tributaria, non vincolano né il contribuente nè gli uffici (e – aggiungo io – né i giudici) e non possono mai costituire fonte di diritti ed obblighi, né di integrazione né di interpretazione della legge (D.Lgs. n°23/2011), essendo al più espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività del Fisco. La seconda, è che la legge suddetta prevede che debba trattarsi di persona fisica (soggetto IRPEF) solo il locatore dell’unità abitativa, e nessuna previsione o preclusione è presente con riferimento al conduttore, che, quindi, può legittimamente agire nell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo.
L’Amministrazione finanziaria riconsidererà l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva? La scrivente dubita. Sempre dubita. Fortissimamente dubita. Ma spera di essere smentita.