ghijo

Membro Attivo
Professionista
Certo. Ho scritto l'IRPEF massima che una persona può pagare.
Se uno ha un lavoro "normale", sul reddito derivante dalla locazione paga comunque tra il 38 ed il 41% di IRPEF se non può aderire alla cedolare secca.
Quindi: se affitti ad una persona fisica puoi pagare il 10 o il 21% di tasse. Se affitti ad un'impresa paghi almeno il doppio.
Ti sembra una regola seria di un Paese serio?
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il paese non è serio...è risaputo.
Si considerando che il termine impresa viene assegnato a qualsiasi persona che apre una partiva IVA, c'è da piangere.
 

ghijo

Membro Attivo
Professionista
Infatti. Adesso è difficoltoso trovare un appartamento in affitto anche per un piccolo blogger che ha la partita IVA, dato che i proprietari non possono aderire alla cedolare secca.
Tutto a causa della prepotenza dell'AdE che interpreta le leggi a modo suo.
Nella legge non si fa alcun riferimento alla natura del conduttore.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Provo a riproporre la domanda:

Nel caso la registrazione sia già stata accettata, come nel caso di Ghijo,
- può l'AdE procedere successivamente ad un accertamento e chiedere il versamento dell'imposta di registro inizialmente non pretesa?


E’ difficile dire come si muoverà l’ufficio lombardo che ha registrato il contratto in parola. Come sono andate le cose? Si tratta della posizione dell’ufficio oppure l’atto è stato registrato in attesa di valutare l’ambito di applicazione del beneficio? Nel caso in cui l’atto rientri nella griglia di selezione dei contratti da sottoporre a controllo (lista), l’ufficio accertatore potrebbe in seguito attivare procedure per rettificare l’opzione, scaturenti da una successiva verifica, sanando la (presunta) “anomalia” e per il recupero di credito di imposta.

Sotto questo aspetto, la registrazione non è un ostacolo. Non è che la registrazione (cartacea ovvero telematica) costituisce una causa ostativa al potere di accertamento e di rettifica da parte dell’ufficio. L’ufficio, in genere, in prima istanza, non nega la registrazione dell’atto: registra quello che il contribuente (in buona fede) dichiara (per dare data certa all’atto, da valere nei confronti di terzi ecc.), ma l’atto stesso deve essere avvallato da una successiva verifica, non certo alla registrazione.

Ne consegue che l’ufficio, previa comunicazione (salvo che il contribuente decida di risolvere il contratto cedolarizzato e registrarne un altro a condizioni diverse), potrebbe in seguito intervenire sull’atto, eliminandolo ovvero rettificandolo (con procedura interna): la pretesa erariale potrà riguardare tributi non ancora corrisposti afferenti sia le imposte sui redditi sia il registro, al fine di regolarizzare la (presunta) “anomalia” e ogni eventuale singola (presunta) violazione commessa da parte del soggetto obbligato (salvo resistenza, impugnazione e successivo contenzioso).
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Mi devo correggere: ho provato, ed effettivamente non mi blocca, anche se devo abilitare il quadro D.
Interessante,
L'AdE detta le disposizioni e distribuisce il Sw e non ha pensato di bloccare la possibilità di registrare un contratto in telematico con il conduttore società?

Neanche un blocco od un aggiornamento dopo la sentenza?
 

Tovrm

Membro Attivo
Privato Cittadino
La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 470/03/14, ha disposto il riconoscimento della cedolare secca anche a quella tipologia di contratti nei quali il conduttore dell’immobile è una impresa che lo affitta per concederlo in uso a un proprio dipendente come benefit.

Leggete, per approfondimenti, questo interessante articolo sul sito dell'IPSOA:
http://www.ipsoa.it/documents/fisco...teria-l-agenzia-conferma-la-propria-posizione
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
2 a 0 e palla al centro. La CTP di Milano, con la sentenza n°3529/25/15, sconfessa per la seconda volta l’Agenzia delle Entrate e conferma il principio espresso dalla pronuncia del marzo 2014 della CTP di Reggio Emilia.

Il requisito persona fisica del conduttore era stato “creato” dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n°26/E/2011: l’Agenzia delle Entrate eliminava la praticabilità della cedolare allorché il conduttore fosse una società ovvero, comunque, un imprenditore, in aggiunta ai requisiti che, invece, la legge (art. 3 del D.Lgs n°23/2011) riferiva (e continua a riferire) al solo locatore.

I giudici tributari meneghini, annullando l’atto - che imponeva il versamento dell’imposta di registro, più sanzioni e interessi in quanto il conduttore era una SRL , rilevano due cose. La prima, è che le circolari, in materia tributaria, non vincolano né il contribuente nè gli uffici (e – aggiungo io – né i giudici) e non possono mai costituire fonte di diritti ed obblighi, né di integrazione né di interpretazione della legge (D.Lgs. n°23/2011), essendo al più espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività del Fisco. La seconda, è che la legge suddetta prevede che debba trattarsi di persona fisica (soggetto IRPEF) solo il locatore dell’unità abitativa, e nessuna previsione o preclusione è presente con riferimento al conduttore, che, quindi, può legittimamente agire nell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo.

L’Amministrazione finanziaria riconsidererà l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva? La scrivente dubita. Sempre dubita. Fortissimamente dubita. Ma spera di essere smentita.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie @Pennylove: come ci si può procurare le due sentenze delle CTP?

Immagino che valgano solo per chi ha fatto ricorso: o possono essere esibite in occasione di una RLI analoga?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Come ci si può procurare le due sentenze delle CTP?
Immagino che valgano solo per chi ha fatto ricorso: o possono essere esibite in occasione di una RLI analoga?


Le due pronunce in questione sono già sul web:

CTP Reggio Emilia n°470/03/14

http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2014/11/26/Cedolare-secca-anche-per-immobili-ad-uso-foresteria/14CTPRe470_03_2014 pdf.ashx

CTP Milano n°3529/25/15

http://studiomenichini.com/attachments/article/71/sentenza.pdf

Le pronunce tributarie sono a carattere personale, individuale, non avendo valenza nei confronti di tutti, salvo che non vengano acquisite dall’Amministrazione finanziaria per dare un proprio indirizzo.
 

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