Sto leggendo la circolare fresca di emissione, e dai primi elementi legge si confermano le peggiori ipotesi circolate sul forum.
Ritengo utile aprire una discussione per discutere/commentare le precisazioni del Direttore Entrate: molte affermazioni fanno sorgere dubbi ulteriori.
Buona lettura e poi si dia inizio alle danze ....
1° La raccomandata a mano, sottoscritta dal conduttore, non è ritenuta valida. (pag. 12)
2° Qualora in sede di proroga il contribuente confermi l'opzione, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga .(pag. 13) ...... [Che signiifica? per un anno o per gli altri 4?]
3° Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda
annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità (pag. 13) Ma cosa intende per annualità? ?
4° La scelta della cedolare da parte di un comproprietario, comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per la cedolare (pag. 13)
....segue alla prossima
Ritengo utile aprire una discussione per discutere/commentare le precisazioni del Direttore Entrate: molte affermazioni fanno sorgere dubbi ulteriori.
Buona lettura e poi si dia inizio alle danze ....
1° La raccomandata a mano, sottoscritta dal conduttore, non è ritenuta valida. (pag. 12)
2° Qualora in sede di proroga il contribuente confermi l'opzione, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga .(pag. 13) ...... [Che signiifica? per un anno o per gli altri 4?]
3° Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda
annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità (pag. 13) Ma cosa intende per annualità? ?
4° La scelta della cedolare da parte di un comproprietario, comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per la cedolare (pag. 13)
....segue alla prossima