Se si ritiene vantaggioso, rientrano nel regime della cedolare secca anche i contratti stipulati per uso turistico e di villeggiatura a prescindere dalla durata (per i quali è richiesta la forma scritta: la giurisprudenza ha stabilito che tutti i contratti, e pertanto anche i contratti per finalità turistiche, devono essere stipulati per iscritto per essere validi), anche attraverso agenzie immobiliari, purché operino solo come meri intermediari tra locatore e conduttore (il regime sostitutivo è precluso se il locatore è l’agenzia stessa, magari in sublocazione), a patto che siano rispettati i requisiti richiesti da questo particolare regime fiscale (immobile accatastato come abitativo, locato ad uso abitativo, conduttori persone fisiche ecc.). Per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell’anno con il medesimo conduttore, per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso (ma solo in caso d’uso), l’opzione va manifestata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello UNICO) relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito da fabbricato.