Purtroppo non ho chiesto se ciò debba ripertersi ogni anno: stando alla circ. 26 pag 34 ultimo comma, (... per l'annualità decorrente dal 2012 e successive ...) temo a questo punto di sì, almeno fino a che non venga ulteriormente smentito da una successiva circolare di aggiornamento.
Ciao, Basty!
Io, spero tanto di no....'sta cedolare mi sta uccidendo...
Comunque, a mio modesto parere, per i contratti registrati ovvero prorogati dopo il 7 aprile 2011, io ritengo, non so se a torto o a regione, che non servano comunicazioni di alcun tipo in Agenzia.
Rileggendo per l'ennesima volta la circolare direttoriale, io
mi sono fatta persusa di alcune cose che mi erano sfuggite le volte precedenti. La materia è un po' ostica: spero di risultare chiara. Mi scuso con i forumisti per gli inevitabili rimandi tecnici alla normativa in vigore, ma necessari per esplicitare il mio pensiero. Punto decisivo, a mio avviso, è verificare se il contratto di locazione, la relativa proroga ovvero risoluzione, siano stati registrati o meno alla data del 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011. Questo è il dilemma...
Befera - al sottoparagrafo 8.1.1 - coglie tutti di sorpresa sostenendo che per le annualità decorrenti dal 2012 l'opzione cedolare deve essere confermata mediante utilizzo del modello 69, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro (il controverso esempio n°10). Tale sottoparagrafo è titolato, inequivocabilmente: Opzione in sede di
dichiarazione -
Registrazione intervenuta prima del 7 aprile 2011 - ossia, per i contratti in corso al 1° gennaio 2011 per i quali la registrazione era già stata effettuata al 7 aprile 2011,
l'opzione è stata comunicata al conduttore e verrà
indicata nella dichiarazione dei redditi di quest'anno. Ora, tornando all'esempio n°10, e supponendo che il regime agevolativo venga applicato per l'intero anno 2011, la scelta così effettuata terminerà con l'annualità contrattuale 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012. Ne consegue che in occasione della scadenza di pagamento dell'imposta di registro annuale (fine aprile 2012) il contribuente dovrà presentare il modello 69 per confermare l'opzione anche per le annualità successive: dal 2013, per le annualità successive fino alla scadenza ovvero proroga ovvero revoca dell'opzione, non serviranno comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.
Nel successivo sottoparagrafo 8.1.2 le cose cambiano: il sottoparagrafo è titolato: Opzione in sede di
registrazione -
Registrazione a partire dal 7 aprile 2011. Che cosa dice Befera? Befera qui ci dice che in presenza di un contratto registrato ovvero prorogato dopo il 7 aprile 2011, l'opzione deve, invece, essere manifestata in sede di registrazione iniziale ovvero della proroga: in tale eventualità,
il regime dell'opzione - si presti attenzione -
è quello ordinario. Ne deriva che, in linea di principio, la cedolare - in tali occorrenze - copre tutte le annualità residue, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del locatore: "
L'opzione esercitata in sede di registrazione esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca." (pag.35), pertanto, non è necessario presentare di nuovo il modello 69 alla scadenza dell'annualità 2012 e per quelle successive. :ugeek: