Jan80

Membro Senior
Professionista
É la stessa cosa, solo che ora lo hanno sdoganato in tutta Italia, perlomeno per la parte urbanistica. Le asseverazioni sono le stesse.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
No, non è obbligatorio, è un'opportunità per il venditore per scaricare le responsabilità sul tecnico in merito alla conformità urbanistica.
Il costo suppongo che rimanga grossolanamente il medesimo, tanto è basso.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
É molto variabile da professionista a professionista: per un appartamento in condominio ho visto chiedere anche 250, che sono davvero pochi, ma anche passare i 1000. Orientativamente restando solo in merito alla conformità urbanistica e catastale, senza extra, attori i 500 euro.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Attenzione che sembra essere redatto per la sola conformità urbanistica-edilizia, non comprendendo quindi le varie autorizzazioni che possono essere necessarie, tipo paesaggistica, impiantistica, strutturale/sismica,.....
Ritorno sullo stato legittimo dell'immobile
è come dicevi > afferisce alla legittimità edilizia e urbanistica, ma la chiave di lettura non è nell'art. 34-bis ma bensì nel nuovo comma 1-bis dell'art. 9-bis

((1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.))

(Introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 76/2020)
va ricordato che il DL 76/2020 ha applicabilità per 60gg fin tanto che non viene tramutato in legge e con eventuali modificazioni
 
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