Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 12-11-2015, n. 23111
Essendoci una responsabilità sussidiaria , anche alle luce della recentissima sentenza 2015 di cui ti copio la massima è che ho appena finito di leggere nella sua interezza,prima che si arrivi all'originario conduttore ne deve passare di acqua sotto i ponti. A meno che l'eredità del secondo conduttore sia a 0 prima deve essere intentata causa verso il secondo conduttore.
Quello che dici è giustissimo, da quello che ho capito però nel caso esposto da onepiece non c'è mai stato nessun subentro, ovvero non c'è mai stata nessuna comunicazione ne al locatore ne all'Agenzia che il Sig. C sia subentrato al Sig. B come conduttore nel contratto di locazione in seguito alla cessione dell'azienda. Questo invece doveva obbligatoriamente avvenire nei tempi e modi previsti dall'art.36 della legge 392/1978 che riporto:
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Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte."
Non avendo il locatore, quindi, mai ricevuto comunicazione del subentro e non avendo sopratutto avuto modo eventualmente di opporsi adducendo eventuali gravi motivi, come era suo diritto e come è previsto per legge, il suo solo ed unico interlocutore resta il solo ed unico (per lui, per l'agenzia,ed anche a livello civilistico) conduttore dell'immobilecome stabilito da contratto,cioè il Sig.B