Buongiorno a tutti, ecco la bozza finale della dimostrazione del CHALLENGE. Ringrazio chi ha partecipato costruttivamente. Vi prego di rivederla, e suggerire eventuali modifiche o aggiustamenti.
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DIMORA ABITUALE
Il cittadino, esercitando le proprie libertà costituzionali, viene a trovarsi in certi luoghi per un certo numero di ore. Al contrario i carcerati, privati della libertà personale, non possono effettuare questi spostamenti, e quindi sono vincolati a certi luoghi. Se la dimora abituale fosse stabilita su base ELETTIVA allora i carcerati potrebbero stabilire la loro dimora fuori dalla prigione, o in qualsiasi parte del mondo, ma questo sarebbe assurdo. La dimora abituale invece è strettamente connessa ai limiti dei loro spostamenti. Quindi la dimora abituale SI DESUME, non SI ELEGGE. La dimora abituale è un fatto conseguente alle attività umane e non un' atto costituente di "recapito" personale.
RESIDENZA
L’art. 43 del codice civile stabilisce che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Pertanto, una volta desunta la dimora abituale dagli spostamenti della persona, quel luogo è già la residenza. Non solo, ma in capo al cittadino ricorre l’obbligo di dichiarare tempestivamente il luogo della dimora abituale, ovvero la residenza, agli uffici d’anagrafe del comune di competenza, attraverso la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Il modello di dichiarazione cambia a seconda che il dichiarante abbia una dimora abituale fissa oppure sia “senza fissa dimora”. Se la dimora abituale è fissa si indicano i dati catastali dell’immobile (su cui si devono avere dei diritti reali come proprietà, uso, usufrutto, diritto d’abitazione ecc. o dei diritti contrattuali come la locazione o il comodato d’uso). Se il dichiarante è senza fissa dimora dovrà compilare i dati relativi al domicilio (luogo in cui egli ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) sul suolo comunale per essere rintracciabile, in modo che il comune possa assegnarli l’indirizzo di residenza fittizio che non coincide con il domicilio.
ABITAZIONE
Se il dichiarante ha la dimora abituale in un immobile accatastato, egli compila il modulo della dichiarazione di residenza in cui è indicato di inserire i DATI CASTASTALI DELL’IMMOBILE (nota: non “dati catastali dell’abitazione").
In fondo al modulo dovrà indicare se: “nell'abitazione presente al nuovo indirizzo sono iscritte o hanno in corso l'iscrizione altre persone” e dovrà autocertificare quanto segue: “Il sottoscritto dichiara di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23,5,2014 n. 80), in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa”. Il termine ABITAZIONE (cioè luogo in cui si ha la dimora abituale) utilizzato nel modulo della dichiarazione di residenza non ha alcun legame con il termine abitazione utilizzato nella descrizione delle categorie catastali A1-A8 e A11. La controprova è che la categoria A9 è descritta come "castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici", ma può essere una ABITAZIONE. Quindi è errato credere che si possa vivere solamente negli immobili la cui categoria catastale riporti il termine abitazione scambiandoli per tutti gli immobili in cui si può stabilire la propria “ABITAZIONE”. La prova inversa è che se con ABITAZIONE si intendesse esattamente “categoria A1-A8 e A11” allora non esisterebbero i chiarimenti delle circolari ministero dell’interno n.8 del 29 Maggio 1995, la n. 1 del 14 Gennaio 2013, il richiamato parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012, che stabiliscono che la residenza è un diritto/dovere del cittadino, che può essere stabilita anche “in una grotta” e che la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Una volta dichiarata la residenza, dopo 2 giorni l’iscrizione anagrafica è elaborata d’ufficio, e i dati del cittadino sono pubblicati nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Da quel momento, la dimora abituale diventa il luogo in cui il cittadino risiede anagraficamente, quindi diventa l’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (sentenza 209/2022 corte costituzionale).
IMMOBILE NON IDONEO AD ABITARE – CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE
Una volta che i dati dell’utente sono pubblicati in ANPR, l’amministrazione locale (il Comune) solitamente effettua dei controlli sulla veridicità della dichiarazione di residenza. Come specificato dalle circolari del ministero dell’interno n.8 del 29 Maggio 1995, n. 1 del 14 Gennaio 2013, e dal richiamato parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012, il comune non ha alcuna facoltà di negare l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del cittadino che ha la dimora abituale in locali non idonei ad abitare, o che sia senza fissa dimora, se però il cittadino dimostra, al momento dell’accertamento, di essere presente nel luogo indicato come dimora abituale.
E’ facoltà della locale amministrazione sanzionare il cittadino che abbia cambiato la destinazione d’uso dei locali nei quali ha la dimora abituale (ma senza negare la residenza). Il cambio di destinazione d’uso dovrà però essere provato dalla verifica che siano state eseguite abusivamente opere edilizie che vadano a modificare la natura dell’immobile, mentre non può essere sanzionato il cittadino che non ha apportato alcuna variazione rispetto alla struttura originaria dell’immobile, così come descritta nelle planimetrie catastali e/o negli archivi comunali. Il fatto che il cittadino si limiti a dormire nel locale inidoneo ad abitare non può essere sanzionato perché nemmeno dormire per strada è punibile (Cassazione n. 37787/17). Così come non può essere sanzionato il cittadino che dorme sul camper o sull’autoveicolo posteggiato in un eventuale autorimessa dichiarata come dimora abituale nella dichiarazione di residenza, in quanto non è punibile nemmeno il cittadino che viva sul proprio camper se questo è regolarmente posteggiato, dove è consentito, e se non è inequivocabilmente in posizione di campeggio con tende e scalette aperte (Art. 185 Codice della Strada).
perdona la stupidità della mia domanda: e quindi?