Pippo876

Membro Junior
Privato Cittadino
Il risultato è che se la banca non fa in tempo a comunicare l'esito positivo o negativo il contratto è valido? che senso ha allora la seconda frase: Decorso il termine la proposta non avrà effetto alcuno ? non si verificherebbe in nessun caso
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Io però non capisco una cosa...al di là dell'interpretazione delle sillabe e delle virgole (perché la legge di questo parla), non riuscite a rapportarvi con agente e venditore per capire se, il venditore, possa o non possa far storie in caso di diniego del mutuo?

Saranno mica lì a sperare che non te lo danno per incassare la caparra e farti pagare le provvigioni?

Nb: certo che se fossi io a dover perdere Mille e Mille Euro in caso di diniego, la lettera la Banca me la fà

Stanne certo che non possono non fartela se gliela chiedi nel modo giusto
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Quello che non capisco è cosa succede se la banca non riesce a darmi il mutuo entro il termine della sospensiva
Che devi comunicare che non hai ancora avuto esito positivo o negativo; in quel caso, se il venditore sarà d’accordo, sarebbe meglio firmare una proroga della sospensiva
Quindi non sono vincolato a produrre questa documentazione, mi devo solo impegnare a farlo. se non la ottengo non dovrebbe essere un problema, dovrei solo dimostrare che ci ho provato. c'è differenza tra obbligo e impegno dal punto di vista contrattuale?
Ti sei impegnato ( o ti sei obbligato, è uguale), a comunicare l’esito; se fosse negativo ( eventuale), devi dimostrarlo con documento della banca.
Questo stando alla lettera di quanto firmato; anche se, concordo con chi mi ha preceduto, la clausola è mal formulata.
punto secondo, la seconda frase, quale "Decorso il termine la proposta non avrà effetto alcuno e decadrà qualsiasi vincolo sorto tra le parti" in quale caso si avvera? solamente se, entro il termine, non presento ne diniego, ne accettazione del mutuo
Se, entro il termine, non avrai comunicato l’ok della banca, o provato eventuale diniego.
Se non hai avuto ne ok né diniego, secondo me decade il tutto.
Impegno a comunicare l'esito entro il termine e dimostrare l'eventuale diniego da parte della banca" Io mi obbligo quindi a comunicare l'esito ed eventuale diniego.

quindi se la banca non mi dovesse dare riscontro entro il termine della sospensiva, come faccio a comunicare l'esito? In questo caso non avrei nessun esito da comunicare.
Comunichi che l’esito è un “non esito”.
Ho un obbligo a comunicare l'esito. Se non ho un diniego da parte della banca, e neanche una concessione, posso comunicare esito incerto ? :D

🧸
Comunichi che, non avendo ancora esito, o si proroga o decade tutto.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
succede quello che ha scritto @specialist al post#6
Non sono d’accordo, perché ci sono tre possibili sbocchi, entro il termine:
1) che il mutuo venga concesso
2) che il mutuo venga negato
3) che la banca non abbia ancora risposto , ne in positivo ne in negativo.

La sospensiva riportata dice che ci si impegna a comunicare l’esito, e dimostrare l’eventuale esito negativo.
Il che lascia pensare che l’esito positivo non vada dimostrato (ovvero basta la comunicazione dell’acquirente) , così come per una risposta non ancora ricevuta sia sufficiente comunicare che un esito positivo non c’è stato.
Altrimenti sarebbe una “prova diabolica”, impossibile.

Fermo restando che la sospensiva è scritta male, non si può, secondo me, interpretare in senso penalizzante per l’acquirente, che è colui a favore del quale la sospensiva di solito viene apposta.
 
Ultima modifica:

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
1) che il mutuo venga concesso
qui siamo d'accordo, ma lui chiede un'altra cosa ossia cosa succede se il mutuo non glielo danno
2) che il mutuo venga negato
deve dimostrare l'esito quindi se non lo dimostra succede esattamente quello che dice specialist

3) che la banca non abbia ancora risposto , ne in positivo ne in negativo.
se la banca non risponde, il postante dovrà ottenere una comunicazione di proroga viceversa è come se non fosse concesso.

Fermo restando che le ultime righe di quella clausola mettono un pò tutto in discussione, ma si va a discutere e l'agente con l'assegno di caparra in mano diventa arbitro di una situazione spinosa
 

Pippo876

Membro Junior
Privato Cittadino
La mia domanda era inerente alla banca che non risponde in tempo alla richiesta di mutuo, e anche secondo me dovrebbe decadere tutto ma non ne ero sicuro. Ora invece lo sono abbastanza. Grazie @francesca63

Comunque non ho nessun problema con l'agente immobiliare che e' stato molto accomodante e professionale, e non credo che faccia alcun problema nel caso dobbiamo prorogare la scadenza. Era solamente un moto d'ansia che mi ha portato a formulare qui la questione. Grazie a tutti.

Stanne certo che non possono non fartela se gliela chiedi nel modo giusto
Quale sarebbe il modo giusto? molti qui sarebbero interessati secondo me :fiuu:
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il problema di queste clausole è che prendono in considerazione solo la previsione che il mutuo venga concesso o non venga concesso.

Mentre, spesso e volentieri, si verificano condizioni intermedie. La pratica viene sospesa perché manchevole di un documento o viene deliberata per un importo inferiore a quello necessario. Spesso al termine della sospensione la pratica risulta ancora in alto mare, nè approvata, nè scartata.

Di contro, l'agenzia vorrebbe tutelarsi dall'acquirente in malafede che utilizzi la clausola di subordinazione al mutuo come pretesto per ritirarsi dall'acquisto nel caso in cui sorgano anche solo dubbi generici in merito alla bontà dell'affare.

La clausola di subordinazione al mutuo dovrebbe quindi contenere, a mio giudizio.
1) un impegno a presentare diligentemente la domanda completa di tutti i documenti richiesti dall'istituto di credito.
2) l'importo massimo da richiedere e la scadenza legata all'ottenimento del parere di fattibilità.

Nel caso in cui i tempi si dimostrino stretti, sarà sempre possibile sottoscrivere una proroga.

I venditori devono essere consci che, fondamentalmente, non essendo questa clausola completamente slegata dalla volontà degli acquirenti, più che sulla base di un vero e proprio vincolo contrattuale, ci si basi soprattutto sulla fiducia e sulla buona fede dell'acquirente.
 

Pippo876

Membro Junior
Privato Cittadino
Il problema di queste clausole è che prendono in considerazione solo la previsione che il mutuo venga concesso o non venga concesso.

Mentre, spesso e volentieri, si verificano condizioni intermedie. La pratica viene sospesa perché manchevole di un documento o viene deliberata per un importo inferiore a quello necessario. Spesso al termine della sospensione la pratica risulta ancora in alto mare, nè approvata, nè scartata.

Di contro, l'agenzia vorrebbe tutelarsi dall'acquirente in malafede che utilizzi la clausola di subordinazione al mutuo come pretesto per ritirarsi dall'acquisto nel caso in cui sorgano anche solo dubbi generici in merito alla bontà dell'affare.

La clausola di subordinazione al mutuo dovrebbe quindi contenere, a mio giudizio.
1) un impegno a presentare diligentemente la domanda completa di tutti i documenti richiesti dall'istituto di credito.
2) l'importo massimo da richiedere e la scadenza legata all'ottenimento del parere di fattibilità.

Nel caso in cui i tempi si dimostrino stretti, sarà sempre possibile sottoscrivere una proroga.

I venditori devono essere consci che, fondamentalmente, non essendo questa clausola completamente slegata dalla volontà degli acquirenti, più che sulla base di un vero e proprio vincolo contrattuale, ci si basi soprattutto sulla fiducia e sulla buona fede dell'acquirente.
Concordo. Probabilmente si potrebbe inserire anche la percentuale di interesse massimo.

Pero- poi forse diventa veramente troppo vincolante per il venditore.
 

aplusp

Membro Junior
Privato Cittadino
Il problema di queste clausole è che prendono in considerazione solo la previsione che il mutuo venga concesso o non venga concesso.

Mentre, spesso e volentieri, si verificano condizioni intermedie. La pratica viene sospesa perché manchevole di un documento o viene deliberata per un importo inferiore a quello necessario. Spesso al termine della sospensione la pratica risulta ancora in alto mare, nè approvata, nè scartata.

Di contro, l'agenzia vorrebbe tutelarsi dall'acquirente in malafede che utilizzi la clausola di subordinazione al mutuo come pretesto per ritirarsi dall'acquisto nel caso in cui sorgano anche solo dubbi generici in merito alla bontà dell'affare.

La clausola di subordinazione al mutuo dovrebbe quindi contenere, a mio giudizio.
1) un impegno a presentare diligentemente la domanda completa di tutti i documenti richiesti dall'istituto di credito.
2) l'importo massimo da richiedere e la scadenza legata all'ottenimento del parere di fattibilità.

Nel caso in cui i tempi si dimostrino stretti, sarà sempre possibile sottoscrivere una proroga.

I venditori devono essere consci che, fondamentalmente, non essendo questa clausola completamente slegata dalla volontà degli acquirenti, più che sulla base di un vero e proprio vincolo contrattuale, ci si basi soprattutto sulla fiducia e sulla buona fede dell'acquirente.
Sarebbe interessante analizzare il caso in cui:
- la banca ha dato delibera patrimoniale
- il promissario acquirente omette (magari perché ha cambiato idea) questo ,e lascia che passino i termini della clausola sospensiva.

Sarebbe possibile una situazione del genere? Come si potrebbe tutelare il venditore?
E al contrario, come potrebbe dimostrare l’acquirente di non avere effettivamente ricevuto ancora un esito?
 

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