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Che devi comunicare che non hai ancora avuto esito positivo o negativo; in quel caso, se il venditore sarà d’accordo, sarebbe meglio firmare una proroga della sospensivaQuello che non capisco è cosa succede se la banca non riesce a darmi il mutuo entro il termine della sospensiva
Ti sei impegnato ( o ti sei obbligato, è uguale), a comunicare l’esito; se fosse negativo ( eventuale), devi dimostrarlo con documento della banca.Quindi non sono vincolato a produrre questa documentazione, mi devo solo impegnare a farlo. se non la ottengo non dovrebbe essere un problema, dovrei solo dimostrare che ci ho provato. c'è differenza tra obbligo e impegno dal punto di vista contrattuale?
Se, entro il termine, non avrai comunicato l’ok della banca, o provato eventuale diniego.punto secondo, la seconda frase, quale "Decorso il termine la proposta non avrà effetto alcuno e decadrà qualsiasi vincolo sorto tra le parti" in quale caso si avvera? solamente se, entro il termine, non presento ne diniego, ne accettazione del mutuo
Comunichi che l’esito è un “non esito”.Impegno a comunicare l'esito entro il termine e dimostrare l'eventuale diniego da parte della banca" Io mi obbligo quindi a comunicare l'esito ed eventuale diniego.
quindi se la banca non mi dovesse dare riscontro entro il termine della sospensiva, come faccio a comunicare l'esito? In questo caso non avrei nessun esito da comunicare.
Comunichi che, non avendo ancora esito, o si proroga o decade tutto.Ho un obbligo a comunicare l'esito. Se non ho un diniego da parte della banca, e neanche una concessione, posso comunicare esito incerto ?
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succede quello che ha scritto @specialist al post#6Ciao Umberto, grazie per la risposta, si questo si capisce.
Quello che non capisco è cosa succede se la banca non riesce a darmi il mutuo entro il termine della sospensiva
Non sono d’accordo, perché ci sono tre possibili sbocchi, entro il termine:succede quello che ha scritto @specialist al post#6
qui siamo d'accordo, ma lui chiede un'altra cosa ossia cosa succede se il mutuo non glielo danno1) che il mutuo venga concesso
deve dimostrare l'esito quindi se non lo dimostra succede esattamente quello che dice specialist2) che il mutuo venga negato
se la banca non risponde, il postante dovrà ottenere una comunicazione di proroga viceversa è come se non fosse concesso.3) che la banca non abbia ancora risposto , ne in positivo ne in negativo.
Quale sarebbe il modo giusto? molti qui sarebbero interessati secondo meStanne certo che non possono non fartela se gliela chiedi nel modo giusto
Concordo. Probabilmente si potrebbe inserire anche la percentuale di interesse massimo.Il problema di queste clausole è che prendono in considerazione solo la previsione che il mutuo venga concesso o non venga concesso.
Mentre, spesso e volentieri, si verificano condizioni intermedie. La pratica viene sospesa perché manchevole di un documento o viene deliberata per un importo inferiore a quello necessario. Spesso al termine della sospensione la pratica risulta ancora in alto mare, nè approvata, nè scartata.
Di contro, l'agenzia vorrebbe tutelarsi dall'acquirente in malafede che utilizzi la clausola di subordinazione al mutuo come pretesto per ritirarsi dall'acquisto nel caso in cui sorgano anche solo dubbi generici in merito alla bontà dell'affare.
La clausola di subordinazione al mutuo dovrebbe quindi contenere, a mio giudizio.
1) un impegno a presentare diligentemente la domanda completa di tutti i documenti richiesti dall'istituto di credito.
2) l'importo massimo da richiedere e la scadenza legata all'ottenimento del parere di fattibilità.
Nel caso in cui i tempi si dimostrino stretti, sarà sempre possibile sottoscrivere una proroga.
I venditori devono essere consci che, fondamentalmente, non essendo questa clausola completamente slegata dalla volontà degli acquirenti, più che sulla base di un vero e proprio vincolo contrattuale, ci si basi soprattutto sulla fiducia e sulla buona fede dell'acquirente.
Sarebbe interessante analizzare il caso in cui:Il problema di queste clausole è che prendono in considerazione solo la previsione che il mutuo venga concesso o non venga concesso.
Mentre, spesso e volentieri, si verificano condizioni intermedie. La pratica viene sospesa perché manchevole di un documento o viene deliberata per un importo inferiore a quello necessario. Spesso al termine della sospensione la pratica risulta ancora in alto mare, nè approvata, nè scartata.
Di contro, l'agenzia vorrebbe tutelarsi dall'acquirente in malafede che utilizzi la clausola di subordinazione al mutuo come pretesto per ritirarsi dall'acquisto nel caso in cui sorgano anche solo dubbi generici in merito alla bontà dell'affare.
La clausola di subordinazione al mutuo dovrebbe quindi contenere, a mio giudizio.
1) un impegno a presentare diligentemente la domanda completa di tutti i documenti richiesti dall'istituto di credito.
2) l'importo massimo da richiedere e la scadenza legata all'ottenimento del parere di fattibilità.
Nel caso in cui i tempi si dimostrino stretti, sarà sempre possibile sottoscrivere una proroga.
I venditori devono essere consci che, fondamentalmente, non essendo questa clausola completamente slegata dalla volontà degli acquirenti, più che sulla base di un vero e proprio vincolo contrattuale, ci si basi soprattutto sulla fiducia e sulla buona fede dell'acquirente.
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